Il Tribunale di Napoli Nord annulla il recupero delle somme e condanna l’INPS alla restituzione
Paradossale vicenda che vede protagonista l’INPS di Caserta e una insegnante in pensione di San Cipriano d’Aversa, assistita dall’avv. Sergio Cavaliere (nella foto).
La docente, vedova dal 2015 di un funzionario pubblico, percepisce pensione di reversibilità, avendone i requisiti. Dopo 8 anni l’Ente si accorge di aver sbagliato i calcoli e chiede alla pensionata la restituzione di 38.708,82, attraverso trattenute mensili per € 428,64, e intimando di pagare immediatamente 8.262,57 €. Una richiesta che non indica nemmeno il sistema di calcolo effettuato per l’elargizione e per il recupero.
In particolare l’INPS avrebbe rivalutato l’importo della pensione di riversibilità, sulla base dell’errato cumulo degli importi dei due assegni
Il ricalcolo sarebbe dipeso da un errore dell’INPS, senza alcun intervento doloso della pensionata. A nulla è valso un primo ricorso in autotutela all’INPS, che si rifiutava di rispondere.
Vano anche il secondo ricorso al Comitato di Vigilanza, promosso dalla pensionata, assistita dall’avv. Cavaliere, del foro di Santa Maria Capua Vetere e tramite un patronato. L’INPS nulla rispondeva e dichiarava che il ricorso inviato tramite patronato fosse inesistente, disconoscendo le funzioni di assistenza tecnica e legale.
La pensionata si vedeva costretta al terzo ricorso, al Tribunale di Napoli nord, evidenziando la buona fede della pensionata, la mancanza di indicazione dei metodi di calcolo ed il comportamento sprezzante e contrario ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione da parte dell’INPS. L’avv. Cavaliere chiedeva l’annullamento dell’atto di recupero e la restituzione delle somme indebitamente trattenute alla pensionata.
L’INPS si costituiva in giudizio davanti al dott. Marco Bottino, giudice della Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Napoli nord, chiedendo il rigetto della domanda.
Il giudice, con sentenza depositata nei giorni scorsi, chiariva che “la normativa è chiara nel prevedere l’applicabilità della sanatoria a prescindere dalla natura dell’errore in cui sia incorso l’Istituto (e, dunque, anche in caso di errore del tutto incolpevole), salva l’ipotesi di omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta”.
La sentenza richiama la sanatoria di buona fede disposta dall’art. 52 comma 2 della L. 9 marzo 1989, n. 88 e dall’art. 13 legge n 412/1991. Dal combinato disposto delle norme è chiaro che, se non l’errore di calcolo non è imputabile a dolo o omissioni di comunicazioni del pensionato, lo stesso non può subire gli effetti degli errori dell’Istituto.
La richiamata sentenza inoltre solleva dei dubbi sull’efficacia dei sistemi di prevenzione delle liti giudiziarie, di fronte all’inerzia dell’INPS nel prendere in carico i ricorsi in autotutela e al Comitato di Vigilanza. Detti strumenti in sostanza allungano i tempi della giustizia, mentre l’INPS stessa attua preventivamente delle trattenute sulle prestazioni pensionistiche, danneggiando irrimediabilmente le aspettative del pensionato.
Pertanto, evidenziata la mancanza di dolo della ricorrente, il Tribunale di Napoli Nord annullava l’atto di recupero e condannava l’INPS a restituire le somme indebitamente trattenute alla docente pensionata e al pagamento delle spese di giustizia.
Avvocato Sergio Cavaliere
del foro di Santa Maria Capua Vetere.