Anche i detenuti di fede non cattolica hanno il diritto all’assistenza spirituale dei pastori del loro culto, purchè le loro confessioni religiose siano rispettose delle leggi italiane. Sembra una cosa ovvia ma fino a qualche settimana fa non era così, a farlo mettere per la prima volta Nero Su Bianco è stato un detenuto delle nostre parti Francesco Schiavone detto “Cicciariello”, omonimo cugino del noto “Sandokan”.

Schiavone, che sta scontando un ergastolo, è detenuto al regime del 41 bis nel carcere di Parma, vedendosi negato il suo diritto a poter esercitare il suo culto religioso, quello dei Testimoni di Geova, si è sentito discriminato rispetto agli altri detenuti di fede cattolica che in carcere hanno anche il cappellano, quindi si è rivolto all’avvocatessa Patrizia Caruso del Foro di Parma la quale vincendo le resistenze del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria è riuscita ad ottenere un apposito provvedimento da parte del Giudice di Sorveglianza di Reggio Emilia, Nadia Buttelli. Un provvedimento che Nero Su Bianco e Corriere di Aversa e Giugliano.it leggono in anteprima, che a parte un errore materiale relativo all’indicazione del nome (viene indicato Walter Schiavone e non Francesco), risulta essere una vera rivoluzione. Scrive testualmente il giudice che ammette nel carcere anche l’ingresso di un ministro di culto non cattolico: “Schiavone si duole in particolare della circostanza che, nonostante le richieste avanzate (…) volte ad ottenere l’accesso di un Ministro del culto dei Testimoni di Geova, al quale lo stesso aderisce, la direzione dell’Istituto penitenziario non ha provveduto sino ad ora”. Il magistrato parla senza mezzi termini di: “disparità di trattamento con soggetti di religione cattolica pur prendendo atto che di recente l’amministrazione penitenziaria si è attivata”. Scrive ancora il magistrato: “Lo Schiavone ha il diritto di esercitare il proprio credo religioso, al pari di qualunque altro detenuto e, fintantoché l’amministrazione penitenziaria non provvederà a porlo nella condizione di poterlo pienamente manifestare in tutte le sue facoltà, di fatto lo stesso continuerà ad essere compresso (…) in conclusione questo giudicante accerta la lesione dell’esercizio della libertà religiosa a danno dello Schiavone(…)”. Una “rivoluzione” carceraria che non ha precedenti, tranne alcuni casi, incompatibili con la legge, di detenuti di fede islamica. (Salvatore Pizzo)