Gli insegnanti sono tenuti a vigilare gli alunni fino all’uscita dalla scuola e non oltre, lo stabilisce in maniera molto chiara un Regio Decreto del 1928, che, nonostante le ansie e le preoccupazioni che ci sono sull’argomento, ad oggi è l’unica norma vigente nel nostro ordinamento che statuisce quale sia il confine della competenza nella vigilanza di bambini ed adolescenti quando terminano le
lezioni. Lo ha ribadito qualche giorno fa la Corte di Cassazione che ha negato una richiesta di risarcimento danni pretesa da due genitori perchè in una scuola di Aversa il figlio si era infortunato all’uscita di scuola. In primo grado il Tribunale Santa Maria Capua Vetere aveva stabilito un risarcimento di circa 8 mila euro che era caduto «al termine delle lezioni del doposcuola, picchiando la testa contro un gradino», nella «ressa formatasi all’uscita nel cortile». La Corte di Napoli aveva ribaltato la decisione ritenendo «che gli alunni erano stati accompagnati fuori dalla classe dalle insegnanti e il bambino al momento della caduta si trovava vicino alla madre», orientamento confermato dalla Terza Sezione Civile della Cassazione, i giudici del “palazzaccio” hanno ritenuto che era stato assolto l’obbligo di vigilanza che incombeva sugli insegnanti. Salvatore Pizzo