L’art. 74  parla chiaro, per una volta il Presidente della Repubblica può rinviare una legge al Parlamento

 

L’Italia è infiammata dalle proteste di gran parte della società civile e delle migliaia di insegnanti che in questi giorni stanno cercando di fronteggiare la riforma della scuola, che il governo con un blitz improvviso sta adottando per decreto, tagliando tra l’altro 8 miliardi di euro dal bilancio relativo all’istruzione e prevedendo nel prossimo triennio il taglio di oltre 87mila insegnanti e 44mila 500 amministrativi. Formalmente non licenzieranno nessuno, ma la riduzione di personale provocherà il mancato rinnovo dei contratti annuali a tempo determinato a quel personale che pur avendo superato concorsi e specializzazioni, e colpendo soprattutto la scuola elementare inserendo il maestro unico. Il decreto dovrà essere convertito in legge entro il 31 ottobre, per questo che milioni di persone si sono appellate al Presidente della Repubblica inviando una valanga di mail che hanno bloccato il sito del Quirinale. In particolare si richiede al Capo dello Stato di non firmare la legge, ma a quanto pare Napolitano non se la sente, ed ha emesso un comunicato: “Pur nella viva attenzione e comprensione, da parte del Presidente, per le motivazioni di tali appelli, si deve rilevare innanzitutto che il Parlamento non ha ancora concluso l’esame del provvedimento in questione. Inoltre, secondo la Costituzione italiana, è il governo che si assume la responsabilità del merito delle sue scelte politiche e dei provvedimenti di legge sottoposti al Parlamento, che possono essere contrastati e respinti, o modificati, solo nel Parlamento stesso. Il Capo dello Stato non può esercitare ruoli che la Costituzione non gli attribuisce: la stessa facoltà di chiedere alle Camere una nuova deliberazione sulle leggi approvate incontra limiti temporali oggettivi nel caso della conversione di decreti-legge, ed il Presidente ha in ogni caso l’obbligo di promulgare le leggi, qualora le stesse siano nuovamente approvate, anche nel medesimo testo”. Responsabilità politica a parte, trattandosi di un Decreto Legge, qualora non venisse firmato dal Presidente esso decadrebbe eliminando gli effetti del blitz del governo, Napolitano può. L’articolo 74 parla chiaro: “Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata”.
Salvatore Pizzo