Sono state rese note le motivazioni per le quali la prima sezione penale della Suprema Corte ha dichiarato legittima la richiesta d’arresto del sottosegretario all’Economia Nicola Cosentino, per il quale la Camera ha negato l’autorizzazione a procedere. I giudici spiegano "anche a volere ammettere l’esistenza di incongruenze logiche, resta intangibile dal sindacato di questa Corte la
motivazione sviluppata dal giudice della cautela per esprimere il proprio convincimento in ordine all’elevata probabilità di colpevolezza relativa al concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso realizzatosi mediante il patto concluso con il sodalizio camorristico e il coinvolgimento nella società ECO4 operante nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti" – ed ancora – "gli elementi indizianti sulla cui base gli inquirenti hanno formulato l’accusa di concorso esterno in associazione camorristica nei confronti del Cosentino sono stati tratti dalle dichiarazioni rese dal vassallo a partire dal 2008, mentre le dichiarazioni circa appoggi elettorali forniti all’indagato rese in precedenza da alcuni collaboratori in altri procedimenti, quando la ECO4 neppure esisteva, sono state utilizzate in questo procedimento solo come conferma di quanto riferito dal predetto vassallo: si tratta, i fatti, di dichiarazioni che da sole non potevano giustificare l’iscrizione nel registro degli indagati, dato che l’obbligo del pm di provvedere all’immediata iscrizione del nome dell’indagato presuppone l’esistenza di concreti e specifici elementi indizianti soggettivizzati in capo ad una determinata persona, non bastando semplici sospetti". In merito alle eccezioni presentate dalla difesa di Cosentino circa l’inutilizzabilità degli d’indagine, la Cassazione dice: "Sul presupposto del lamentato ritardo nell’iscrizione del nome dell’indagato nel registro", è "inconsistente" la deduzione difensiva. Cosentino ha risposto: "E’ evidente che le decisioni della Suprema Corte non possono essere ‘impugnate’ ma soltanto ‘commentate’ e, nel caso, di specie, un commento adeguato sarà possibile, appena riuscirò a leggere integralmente la decisione che mi riguarda per ora pubblicata soltanto per stralci e, come al solito, nota alla stampa prima che al diretto interessato. In ogni caso, quella della Cassazione rimane sempre e comunque una valutazione di mera ‘legittimità” che non pregiudica minimamente la difesa nel ‘merito’ che sarà messa a punto, si auspica nel più breve tempo possibile, nella sede opportuna: il processo. Intendo cioè sottolineare che il giudizio di ‘adeguatezza’ della motivazione cautelare, espresso dalla Suprema Corte -continua l’esponente del Pdl- non contiene ne’ assorbe ne’ esaurisce la valutazione circa la concretezza ed effettivita’ degli elementi indiziari valorizzati nei miei confronti. Il Gip ha ben motivato usando i materiali probatori a sua disposizione cioe’ le dichiarazioni di collaboratori, ma cio’ non significa affatto che quei materiali siano ‘veri’. La mia linea di difesa rimane immutata: chiedero’ di essere immediatamente processato al fine di ottenere riconosciuta la mia assoluta innocenza. A prescindere da tutto cio’, posso soltanto affermare, a caldo, che dagli stralci della sentenza messi in circolazione dalla stampa intravedo scarni riferimenti alle questioni procedurali sollevate in ordine al mio mancato interrogatorio (da me piu’ volte sollecitato) prima dell’inoltro della richiesta cautelare; inoltre, nelle motivazioni fin ora pubblicate non colgo alcun passaggio specifico sulle prove ‘a discarico’ contenute in una memoria difensiva depositata all’atto di una richiesta di presentazione spontanea. Nulla, poi -conclude Cosentino- in ordine alla tardiva iscrizione nel registro degli indagati avvenuta appena cinque giorni prima della richiesta di arresto".

Di red