Chi esercita attività d’impresa, arte o professione può richiedere il rimborso forfetario dell’IVA detraibile, relativa agli acquisti di autovetture e motoveicoli fino al prossimo 15 aprile. L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, approvato il modello che deve essere trasmetto telematicamente per la richiesta di rimborso per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2003 e fino al 13 settembre 2006.
È stato approvato il modello da utilizzare per la richiesta del rimborso forfetario dell’IVA detraibile, relativa agli acquisti di autovetture e motoveicoli e alle spese accessorie (impiego, custodia, riparazione, manutenzione, carburanti e lubrificanti), effettuati nell’esercizio d’impresa, arte o professione a partire dal 1° gennaio 2003 e fino al 13 settembre 2006. L’istanza di rimborso deve essere trasmessa in via telematica entro il 15 aprile 2007. Per dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia CE 14 settembre 2006, causa C-228/05 – il D.L. n. 258/2006 (convertito con modificazioni dalla legge n. 278/2006) ha disciplinato le modalità per il recupero dell’imposta non detratta, prevedendo la possibilità di richiedere il rimborso in misura forfetaria o in via analitica, sulla base di idonea documentazione. Il provvedimento in parola individua, per distinti settori, le percentuali forfetarie di imposta detraibile, in base all’utilizzo medio delle autovetture e dei motoveicoli nelle ordinarie modalità di svolgimento dell’attività. Nello specifico, la detrazione è ammessa nella misura corrispondente alle seguenti percentuali: agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura: 35%; altri settori di attività: 40%. L’ammontare effettivamente spettante a rimborso deve essere determinato sottraendo dall’importo che si ottiene applicando tali percentuali, la detrazione IVA già operata nonché gli importi che evidenziano il risparmio d’imposta correlato alle maggiori deduzioni eventualmente fruite ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP (in relazione all’IVA indetraibile). Per i veicoli con propulsori non a combustione interna, la percentuale di detrazione è confermata nella misura del 50% a prescindere dal settore di attività. È in ogni caso riconosciuta – ai contribuenti che ritengano tali percentuali non rispondenti all’effettivo utilizzo dell’autoveicolo nell’attività di impresa, arte o professione – la possibilità di individuare analiticamente la misura di detrazione spettante, chiedendone il rimborso presentando apposita istanza (corredata della documentazione amministrativo-contabile atta ad individuare la percorrenza e l’utilizzo del veicolo in orari e su percorsi coerenti con lo svolgimento dell’attività esercitata) ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 546/1992 entro il termine di 2 anni decorrenti dal 15 novembre 2006 (data di entrata in vigore della legge n. 278/2006). Il provvedimento, infine, disciplina le variazioni d’imposta che devono essere operate in relazione alla rivendita dei veicoli per i quali, essendo prevista un’oggettiva limitazione del diritto alla detrazione, era stabilita una corrispondente riduzione della base imponibile: i contribuenti che presentano istanza di rimborso in relazione alla detrazione non fruita sono, infatti, tenuti ad effettuare variazioni in aumento della base imponibile, assoggettando ad IVA l’intero corrispettivo della rivendita; tuttavia, sulla maggior imposta dovuta non si rendono applicabili né le sanzioni né gli interessi.
Pasquale Pisano, Confindustria Aversa