Per pochi soldi, che poi non doveva nemmeno pagare, gli hanno ipotecato una proprietà immobiliare, ciò senza nemmeno farglielo sapere. Un cittadino che aveva impugnato le bollette dellacqua e delle acque reflue riuscendo a farle annullare, è riuscito ad ottenere che la concessionaria della riscossione, Gest Line, venisse condannata in primo grado a pagargli i danni per il danno psicologico subito. Secondo quanto emerge dalla motivazioni della sentenza, che impone il risarcimento di 1500euro, la concessionaria pretendeva il pagamento di bollette erroneamente iscritte a ruolo perché erano state annullate dal giudice. Sotto la sentenza del Giudice di Pace di Frattammaggiore.
Giudice di Pace Frattamaggiore
Sentenza 9 novembre 2007, n. 4338
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di pace di Frattamaggiore, nella persona del Dr. Sossio Caserta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 4958 R.G. degli affari civili ordinari e non contenziosi dell’anno 2006, avene ad oggetto: opposizione allesecuzione ex art. 615 c.p.c..
TRA
******, nata a ******* ed ivi residente alla via *****, elettivamente domiciliata in ****** alla via ******, nello studio dellavv. Giacomo Campanile, che la rappresenta e difende per procura a margine della citazione in opposizione
OPPONENTE
E
GEST LINE s.p.a. -Servizio Riscossione Tributi Concessione della Provincia di Napoli in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Napoli via Bracco n. 20, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti per notaio Sabatino Santangelo rep. ***** registrata il ******, dallavv. Francesco Forzati, presso il cui studio in Napoli alla via *******, elettivamente domiciliata.-
OPPOSTA
NONCHE
COMUNE DI ******, in persona del legale rapp.te pro tempore, sedente presso
OPPOSTOONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19/01/07 e nelle rispettive comparse conclusionali, da ritenersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19/07/06 , ******* proponeva opposizione avverso la iscrizione ipotecaria su beni immobili di essa istante eseguita dalla Gest Line s.p.a., chiedendone lannullamento, previa declaratoria di inesistenza del titolo esecutivo posto a base della stessa.
A supporto dellopposizione, deduceva di aver ricevuto in data 20/03/04 la notifica della cartella esattoriale nr. ******** recante un carico di euro ****, iscritto a ruolo dal Comune di *****, di cui euro ***** per canoni acqua potabile ed i restanti euro ***** per canoni acqua reflue, relativamente agli anni 1997 e 1998. Aggiungeva che detta cartella veniva tempestivamente impugnata innanzi al G.d.P. di Frattamaggiore per il carico riguardante lacqua potabile e davanti alla Commissione Tributaria Provinciale per il carico inerente le acque reflue; aggiungeva ancora che tali organi giudiziari con le rispettive sentenze annullavano liscrizione del carico iscritto a ruolo dal Comune di ***** e che ambedue le sentenze, portate a conoscenza del citato Ente, erano divenute cosa giudicata.
Aggiungeva, poi, che in data 11/07/06 era pervenuta ad essa istante una nota della Gest Line s.p.a., con cui le si comunicava che in forza della citata cartella esattoriale, il pubblico Concessionario Gest Line s.p.a. aveva iscritto ipoteca per complessivi euro ***** sui terreni di proprietà di essa istante, posti in ******, località *****, riportati rispettivamente in catasto al Fl. **** P.lla **** di are ** e centiare *** ed al Fl. *** P.lla **** di are *** e centiare ***.
Aggiungeva ancora che tale iscrizione era palesemente arbitraria ed illegittima, oltre ad essere violativa del principio di proporzionalità -, per limposizione di un vincolo reale per una parva somma su di un consistente valore patrimoniale,- stante linesistenza del titolo esecutivo, in quanto la cartella esattoriale posta a base della iscrizione ipotecaria era stata annullata.
Aggiungeva, infine che liscrizione ipotecaria operata a mente dellart. 77 del DPR 602/73 postulava un mezzo di garanzia prodromica alla vera e propria azione esecutiva, consentendo allintimato anche in tal caso di poter esperire lopposizione allesecuzione innanzi al giudice ordinario competente per valore e territorio, così come chiarito dalla Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n. 2053 del 31/01/06 , con laffermazione della giurisdizione in capo al giudice ordinario sia in ordine al fermo amministrativo che in ordine alla iscrizione ipotecaria.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dellefficacia dellintimata esecuzione forzata sui beni immobili di essa istante, accertarsi e dichiararsi la inesistenza del diritto ad iscrizione di ipoteca sugli immobili di essa ******** e ad agire per lespropriazione forzata, in assenza di esistente e valido titolo esecutivo; condannarsi
Radicatasi la lite, si costituiva soltanto
Eccepiva, inoltre, linammissibilità e limproponibilità della domanda, la quale non poteva essere rivolta a contrastare alcun pignoramento , non essendo ancora iniziata lesecuzione, ma essenzialmente ad eccepire pretese irregolarità formali e vizi di notificazione del titolo esecutivo, trattandosi, nel caso di specie, di cartella di pagamento attinente ad entrate tributarie. Deduceva ancora linammissibilità dell azione intrapresa dallopponente, in quanto le uniche rimostranze che la stessa avrebbe potuto muovere erano quelle attinenti alla regolarità formale della formazione della cartella, della sua notifica ed allazione intrapresa per la realizzazione coattiva del credito; deduceva, poi, lincompetenza territoriale del giudice adito, in quanto non avendo
In via cautelare, il Giudice sospendeva provvisoriamente, sino allesito del giudizio di merito, lesecuzione del provvedimento impugnato. Indi, acquisita la documentazione prodotta, ritenuta la causa matura per la decisione, su richiesta delle parti costituite, fissava ludienza di precisazione della conclusioni; queste rassegnate come sopra detto,la causa veniva introitata a sentenza alludienza del 19/01/07. Con ordinanza del 13/02/07, il Giudice, rilevata a nullità della notifica dellatto di citazione al Comune di ******, non costituitosi, ritenuto che lo stesso andava rimesso nei termini per ogni attività difensiva, rimetteva la causa sul ruolo ordinando allattrice di notificare al predetto Comune la copia della citazione, dei verbali di udienza e della Ordinanza stessa, fissando una nuova udienza per il 05/10/2007. Lattrice provvedeva a notificare tutto quanto disposto dal giudice, al Comune di **** in data 28/06/2007. Tale Ente, ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva; pertanto, sulla scorta delle conclusioni già precedentemente formulate dalle parti, la causa veniva nuovamente introitata a sentenza alludienza del 05/10/07.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, appare opportuno procedere ad un analisi normativa della procedura di espropriazione immobiliare da parte del Concessionario della riscossione dei tributi.
Tale procedura è disciplinata dal titolo II del DPR 602/73, intitolato riscossione coattiva, e successive modifiche intervenute con il D.lgvo 26/2/1999 n. 46 e con quello del 27/4/2001 n. 193.
In particolare, lart. 50comma 1 prevede che il Concessionario del servizio nazionale della riscossione, decorso il termine stabilito per il pagamento ( 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento), possa procedere ad espropriazione forzata dei beni del contribuente inadempiente. Ai sensi del successivo comma 2 si rileva che se lespropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, lespropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene lintimazione ad adempiere lobbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Il successivo at. 76 nel capo II intitolato disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni immobili stabilisce che il concessionario può procedere allespropriazione immobiliare se limporto complessivo del credito per cui si procede superi complessivamente limporto attuale di euro 8.000,00.
Lart. 77 comma 1 DPR 602/73 dispone che, decorso inutilmente il termine di gg. 60 dalla notifica della cartella esattoriale, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per un importo pari al doppio dellimporto complessivo del credito per cui si procede. Il secondo comma del citato art. 77 dispone, poi, che, se limporto complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dellimmobile da sottopore ad espropriazione, determinato a norma dellart. 79 del DPR 602/73, il Concessionario, prima di procedere allesecuzione, deve iscrivere ipoteca e solo dopo che siano decorsi sei mesi dalliscrizione senza che il debito sia stato estinto, può procedere allespropriazione. Altre successive norme disciplinano poi le fasi successive e relative alla vendita ed allassegnazione.
A questo punto si inserisce la problematica della opponibilità dellespropriazione immobiliare da parte del soggetto debitore: ai sensi dellart. 57 DPR 603/73, la possibilità da parte del debitore di procedere ad opposizione allesecuzione ed agli atti esecutivi sarebbe assolutamente preclusa, salvo lopposizione del terzo, o lazione di risarcimento da esperirsi al termine della fase di esproprio e di vendita.
Ciò non corrisponde al vero, in quanto con il D.Lgs. nr. 16/1999, art. 29 n. 2, è stata introdotta una garanzia giurisdizionale per richiedere la sospensione dellesecuzione e/o di opporsi allesecuzione dinanzi al Giudice ordinario per le somme oggetto di riscossione coattiva che non abbiano carattere tributario, come ad esempio sanzioni pecuniarie relative alla circolazione stradale, canoni di acqua etc..
Per completezza di esposizione, si evidenzia linfondatezza della tesi, spesso adombrata dalla convenuta Gest Line s.p.a., secondo la quale, per effetto dellentrata in vigore della L. 248/06 nr. 248 del 04/08/2006 (conversione del c.d. Decreto Bersani), sussisterebbe la giurisdizione delle Commissioni Tributarie in relazione all iscrizione ipotecaria fondata su qualsiasi tipo di cartella, ovvero quale che sia la natura della pretesa posta in riscossione.
Orbene lasserita portata espansiva del comma 26 quinquies dellart.
Questo Giudice non ignora lorientamento espresso dalla Cassazione S.U. nella sentenza nr. 2053 del 31/01/2006, specificamente in tema di fermo amministrativo e, analogicamente, per liscrizione ipotecaria, secondo il quale latto de quo, ossia liscrizione ipotecaria, essendo propedeutico allesecuzione, sarebbe impugnabile con i mezzi e nelle forme di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.. Tale orientamento ritiene questo Giudice di poter condividere in quanto sia il fermo amministrativo, come pure liscrizione ipotecaria, si pongono come prodromici e propedeutici dellesecuzione, ed, in quanto tali, rientranti negli atti tipici del procedimento esecutivo e, pertanto, suscettibili di opposizione allesecuzione ed agli atti esecutivi.
Del resto, lo stesso Ministero dellEconomia e delle Finanze e lAgenzia delle Entrate, parti nel giudizio sulla questione di giurisdizione, di cui alla surrichiamata sentenza della Cassazione a S.U., hanno sostenuto che la competenza nella materia di fermo amministrativo e, analogicamente, della iscrizione di ipoteca, spettasse allautorità giudiziaria ordinaria e non al giudice amministrativo, sul presupposto che il provvedimento di fermo amministrativo, ed analogicamente della iscrizione ipotecaria, si caratterizzava come misura cautelare diretta a creare le condizioni per lutile seguito di una procedura esecutiva e non poteva essere inquadrato come provvedimento amministrativo. Precisavano, quindi, che allorquando il fermo era disposto e, analogicamente, lipoteca iscritta, si considerava iniziata la procedura esattoriale, in deroga alle disposizioni sullespropriazione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, le quali presuppongono il pignoramento come atto di inizio dellesecuzione forzata.
Ciò posto, si osserva che nel caso di specie, le somme iscritte a ruolo dal Comune di ***** e portate dalla Cartella n. *********, notificata il 20/03/04, sono di carattere non tributario, trattandosi di canoni di acqua per gli anni 1997 e 1998. Pertanto e opportunamente lopponente ha provveduto ad incardinare azione ex art. 615 c.p.c., dinanzi al Giudice di pace di Frattamaggiore, competente per valore e per territorio.
Su questultimo punto, si rileva la palese infondatezza delleccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, determinata dallerroneo presupposto che limmobile ipotecato si trovasse in S. Anastasia, anziché in ******. Pertanto l azione esperita è da ritenersi quindi ammissibile e proponibile.
In via preliminare, sulla scorta della normativa sopra illustrata, liscrizione ipotecaria risulta eseguita agli inizi del mese di luglio 2006 e, quindi, a distanza di oltre due anni dalla notifica della cartella esattoriale (20/03/04). In tal caso, quindi, ai sensi dellart. 50, comma 2 del DPR 602/73, liscrizione ipotecaria doveva essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente lintimazione ad adempiere l obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. La mancata ottemperanza a tale disposizione di legge da parte del Concessionario Gest Line s.p.a., comporta l illegittimità della iscrizione ipotecaria eseguita.
Ma vi è di più : per tabulas è emersa, alla data della iscrizione ipotecaria, la insussistenza del titolo esecutivo posto a base della stessa. Infatti il carico iscritto a ruolo dal Comune di ****** e portato dalla citata cartella esattoriale notificata il 20/03/04, contenente un importo di euro 520,17 per canoni per fornitura di acqua potabile e di euro 462,95 per canoni acque reflue, risulta annullato rispettivamente dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, Dr. Nespoli, con la sentenza nr. 31/05, del 07/01/ – 31/01/2005, emessa in contraddittorio con
Emerge, pertanto, in tutta la sua evidenza, lillegittimità della iscrizione ipotecaria eseguita e levidente inesattezza dellaffermazione, contenuta nella comparsa di costituzione e di risposta da parte della Gest Line s.p.a., che la sua attività sia stata svolta in maniera ineccepibile.
Da quanto sopra esposto, contrariamente a quanto affermato dalla Gest Line nei suoi scritti difensivi, sono emersi comportamenti della stessa contrari alla legge, alla buona fede, alla correttezza ed alla trasparenza, ragion per cui scaturiscono, talvolta, le aspre critiche, dalla stessa lamentate, e che appaiono condivisibili alla luce di quanto sopra illustrato, finché lo stesso Concessionario non adoperi listituto messogli a disposizione dal legislatore di cui allart. 77 DPR 602/73 nell osservanza scrupolosa anche delle disposizioni contenute nello statuto del contribuente.
Appare condivisibile, invece, largomentazione dedotta dalla Gest Line s.p.a. per illustrare la differente posizione dellEnte impositore rispetto a quella del Concessionario.
Nel caso in esame emerge, poi, con tutta la sua evidenza, la palese negligenza del Comune di ******, quale Ente impositore, il quale venuto a conoscenza dell annullamento del carico iscritto a ruolo in forza delle decisioni emesse dal Giudice di pace di Frattamaggiore e dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, doveva provvedere urgentemente ad emettere e comunicare al Concessionario il provvedimento di sgravio del carico portato dalla Cartella esattoriale impugnata. Il suo comportamento processuale nel presente giudizio, rimasto contumace, conferma lomissione di cui sopra, altrimenti si sarebbe costituito in giudizio per far valere le sue ragioni.
Alla luce di tutto quanto sopra illustrato, va detto che nel merito lopposizione risulta fondata e va accolta per quanto di ragione nei confronti delle rispettive parti convenute.
Pertanto, va dichiarata linesistenza del diritto a iscrivere ipoteca sugli immobili di *******, in difetto di valido titolo esecutivo e, per leffetto, appare giusto e legittimo ordinare alla Gest Line s.p.a., in considerazione dellattività illegittima posta in essere e come sopra esposta, di provvedere immediatamente, a propria cura e spese, alla cancellazione dellipoteca iscritta a carico di ****** sugli appezzamenti di terreno di sua proprietà, così come descritti nella premessa della citazione.
Merita di essere accolta anche la richiesta di risarcimento per danni, ma limitatamente a quelli non patrimoniali ed, in particolare a quelli definiti esistenziali.
A tal proposito va detto che qualora la domanda dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dallAmministrazione finanziaria o di altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dellautorità giudiziaria ordinaria; infatti, anche nel campo tributario lattività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma dalla norma primaria del neminem laedere, per cui è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte dellAmministrazione un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma, primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo (Cf. Cass. Sez. Unite civili 30/11/2006 4 gennaio 2007 n. 15).
Va aggiunto che il comportamento dellamministrazione finanziaria e/o di altro ente impositore contrario alla buona fede e correttezza, nonché al principi costituzionale di buon andamento e imparzialità, lede gli interessi dei contribuenti, che pertanto sono legittimati a chiedere il risarcimento del danno morale (Cf. Tribunale di Venezia III Sezione civile sentenza 30/11/2006 -1903/2007).
Ciò posto, nella vicenda sopra illustrata emerge in modo palmare il comportamento poco corretto, permeato anche di negligente omissione, da parte del Comune di *****, per non aver provveduto ad emettere tempestivamente la comunicazione di sgravio del carico portato dalla cartella esattoriale tempestivamente impugnata ed annullata rispettivamente, per quanto di competenza, dal Giudice di pace di Frattamaggiore e dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, le cui decisioni venivano portate a conoscenza di esso Ente impositore.
La condotta negligente del Comune di ****** ha determinato un evento illegittimo, come quello della iscrizione ipotecaria eseguita dal Concessionario, cui non era stato comunicato lo sgravio dal ruolo del carico annullato.
Tale comportamento ha determinato a carico dellopponente certamente un danno economico in ragione delle spese sostenute per lassistenza legale, cui è stata costretta a ricorrere. Ma siffatto danno patrimoniale ha trovato il suo ristoro nella condanna alle spese da parte del G.d.P. di Frattamaggiore a carico del Comune di *****, così come pure statuito allesito del presente giudizio.
Invece allopponente non può essere riconosciuto il danno cd. biologico, né il danno morale, in quanto del tutto sforniti di prova.
Nel caso in esame va riconosciuto il c.d. danno esistenziale: la ricezione dellavviso di iscrizione ipotecaria, palesemente illegittimo e scaturente da una colpevole omissione del Comune di ******, ha certamente prodotto una turbativa psichica con relativa sofferenza, come una forma di stillicidio che ha influito negativamente sulla vita quotidiana e nei rapporti sociali di essa opponente, nellaver appreso che i propri terreni erano stati ingiustamente assoggettati ad ipoteca e minacciati di espropriazione senza giusta causa.
Emerge in tutta la sua evidenza nella vicenda che la condotta del convenuto Comune abbia calpestato i principi di sana e buona amministrazione. Secondo lart. 97 della Costituzione Repubblicana, il cittadino non è suddito, bensì utente ( Cfr. citata sentenza del Tribunale di Venezia).
Ciò posto, occorre determinare se ed in quale misura la colpevole inerzia del Comune di ****** abbia determinato un danno c.d. esistenziale a carico di essa ****, danno che secondo la prevalente giurisprudenza è garantito dalla Costituzione, in quanto danno alla salute.
Vi è stata,a seguito della illegittima iscrizione ipotecaria, un evidente abbassamento della qualità di vita di essa opponente, concretandosi nel c.d. danno esistenziale, che merita risarcimento.
E notorio che subire una illegittima iscrizione ipotecaria sui propri beni, comporta un alterazione in senso negativo dellorganizzazione di vita quotidiana della vittima, comportando anche unalterazione alla serenità personale e familiare di essa attrice.
In ordine al quantum, considerata limpossibilità pratica della determinazione di un concreto e preciso ammontare di siffatto danno, certamente sussistente, impone al giudicante di procedere alla sua liquidazione in via equitativa, a norma dellart. 1226 c.c.
Pertanto, sulla scorta di quanto sopra illustrato, si ritiene giusti ed equo fissare il detto danno in euro 1.500,00, da porre a carico esclusivo del convenuto Comune di ******, tenuto anche al pagamento delle spese in favore dellopponente, liquidate come da dispositivo.
Tenuto conto dellandamento complessivo del giudizio e della diversa posizione del Concessionario, sussistono giusti motivi per una compensazione integrale delle spese di causa tra lo stesso e le altre parti.
P.Q.M.
Il Giudice di pace di Frattamaggiore, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede, nella contumacia del Comune di ****:
Accoglie la domanda e, previa conferma del provvedimento cautelare emesso, dichiara linesistenza del diritto a iscrivere ipoteca sugli immobili di ****;
Ordina al Concessionario della Riscossione dei Tributi Gest Line s.p.a., in persona del l.r.p.t., di annullare immediatamente, a sua cura e spese, leseguita iscrizione di ipoteca sui beni immobili di *****, così come descritti e precisati nella premessa della citazione;
Condanna il Comune di ***** al pagamento, in favore dellattrice, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, dellimporto di euro 1.500,00=, oltre interessi legali dalla domanda;
Condanna il medesimo Comune al pagamento delle spese di causa, in favore dellattrice, che liquida in euro ****, di cui euro *** per spese ed i restanti euro *** per diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e C.P.A., da attribuirsi allavv. Giacomo Campanile per il dichiarato anticipo.
Compensa per intero le spese di causa tra
Così deciso in Frattamaggiore il 29/10/07
Il Giudice di pace
Dr. Sossio Caserta