Il 14 dicembre 2005 il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato la ‘nuova legge elettorale’, che è quindi diventata legge dello Stato (Legge 21 dicembre 2005, n. 270). Per la Camera dei Deputati la legge prevede l’elezione di 617 deputati in 26 circoscrizioni. Il plenum di 630 deputati verrà raggiunto eleggendo i 13 deputati mancanti mediante altre leggi (1 nella Regione Valle d’Aosta e 12 nella circoscrizione estero)

Il sistema maggioritario, con il quale negli ultimi dodici anni sono stati eletti i membri di Camera e Senato, è andato in soffitta, lasciando il posto ad un sistema proporzionale “corretto” da sbarramenti, vincoli di coalizione e premi di maggioranza. Ecco come funzionerà per l’elezione dei membri della Camera dei Deputati. Dopo la promulgazione della nuova legge, sono state ridisegnate le “mappe” della geografia elettorale del Paese. Al posto dei collegi uninominali, nei quali finora si votava il candidato “accompagnato” dai simboli dei partiti o dello schieramento collegato, si è passati ad una logica delle circoscrizioni. Si tratta di 26 ampie porzioni di territorio (più la Valle D’Aosta), nel quale ogni partito ha proposto il suo simbolo e il suo listino di candidati. Le 26 circoscrizioni sono: 13 coincidono con altrettante regioni; 10 sono ricavate due per regione nelle regioni Piemonte, Veneto, Lazio, Campania, Sicilia; 3 sono le circoscrizioni della Lombardia. A ciascuna circoscrizione è stato attribuito un numero di seggi in relazione alla sua popolazione. La ripartizione dei seggi avviene su base proporzionale: più voti si prendono, più deputati quel partito porterà a Montecitorio. I partiti in lizza possono concorrere da soli o collegati ad una coalizione. Per un partito il collegamento ad una coalizione comporta l’accettazione formale del programma della coalizione (che deve essere depositato congiuntamente al contrassegno di coalizione) e l’impegno, al momento della scelta della persona a cui affidare il Governo, di indicare al Presidente della Repubblica il candidato premier della coalizione (anch’esso depositato con il contrassegno). Non si potranno esprimere preferenze tra un candidato e l’altro: le liste che i partiti hanno proposto ai propri elettori sono “bloccate” (se quel partito prende 10 deputati, entrano i primi dieci, e così via). Ci sono però vincoli di cui le formazioni politiche e gli elettori devono tener conto. La nuova legge elettorale, infatti, prevede tre “soglie” al di sotto delle quali i voti vengono sostanzialmente “neutralizzati”. La prima è stata fissata per spingere i partiti a costruire coalizioni il più ampie possibile: se la somma dei partiti coalizzati tra loro (ad esempio la CdL) non raggiunge il 10%, quella coalizione non porterà deputati in Parlamento. La seconda soglia è stata invece immaginata per spingere i partiti a coalizzarsi: le formazioni che, presentandosi al di fuori di ogni alleanza (come fece la Lega di Bossi nel 1996) non raggiungono il 4% dei suffragi, restano fuori da Montecitorio. Più bassa infatti la soglia per i partiti che si coalizzano: i partiti che, pur alleandosi con altri, non arrivano al 2%, resteranno fuori dal Parlamento. Con lo scopo di garantire alla coalizione vincente una maggioranza di seggi in grado di governare. Il legislatore stabilisce, infine, che lo schieramento che ha ottenuto più seggi avrà il cosiddetto “premio di maggioranza”. Tradotto in numeri, vuol dire che se l’Ulivo vincente, non arriva a 340 seggi, gliene verranno “regalati” tanti quanti ne mancano per arrivare a questa cifra, che garantisce un margine di 25 deputati in più della maggioranza assoluta (316 parlamentari) dell’assemblea di Montecitorio. 1 continua