L’Associazione Contribuenti Italiani ha vinto la causa pilota intentata avverso il “preavviso di fermo amministrativo”. La Commissione tributaria di Napoli, con sentenza n. 518/07 ha censurato l’operato di Equitalia Polis S.p.A., annullando il preavviso di fermo amministrativo in quanto illegittimo con condanna del Concessionario al pagamento a favore del ricorrente delle spese del giudizio liquidate in € 1500,00. Si legge in una nota:

“Tale pronuncia, si uniforma ad un orientamento consolidatosi presso i Giudici tributari partenopei, nel ritenere illegittimo l’operato di Equitalia Polis S.p.A. ogni qual volta tenta di riscuotere con il preavviso di fermo amministrativo cartelle di pagamento mai notificate o peggio ancora quando procede ad emettere preavvisi di fermo amministrativo dell’auto senza motivazione, chiedendo peraltro “Diritti e spese” non dovuti. Gli stessi, infatti, già con sentenza n. 409/07, hanno affermato che “il Concessionario nell’emettere un atto, che per sua natura assume una notevole rilevanza nella sfera giuridica del soggetto passivo (esecutato), deve darne ampia e motivata ragione dell’opportunità, della necessità e della perseverante insolvenza a richieste ordinarie, insomma deve dire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Legge 212/2000 e dell’art. 3 della Legge 241/1990, quali sono state le ragioni giuridiche che hanno indotto l’utilizzo di un mezzo di recupero così invasivo a fronte di un credito d’imposta, tra l’altro già pagato, di così modesta consistenza, di ciò non vi è traccia nell’atto impugnato se non frasi stereotipate e convenzionali che non possono ritenersi motivi giuridicamente rilevanti”.

Di red