Dopo l’approvazione al Senato della Legge 137, alcuni aspetti della legislazione scolastica restano da chiarire, almeno a sentire quanto è accaduto realmente tra Reggio Calabria e Messina. Il caso in questione muove da due decreti ministeriali il DM 39/98 e il 354/98 che regolano, l’uno, gli esami universitari necessari all’insegnamento e, l’altro, la possibilità, ottenuta l’abilitazione in un indirizzo di studi (o “classe di concorso”) superiore, di conseguire il titolo,
automaticamente, in quelle inferiori del medesimo ambito disciplinare. Per esempio, un laureato che abbia superato il concorso o conseguito l’abilitazione presso un corso post laurea per l’insegnamento nella classe A052, per la docenza di Latino e greco per il Liceo classico, automaticamente possiede quella per l’Italiano e Latino allo Scientifico e al Magistrale (A051), di Italiano e Storia per gli istituti tecnici e professionali (A050) e quella per le materie umanistiche delle scuole medie (A043). Per effetto del DM 354/98 gli abilitati Siss, quindi, possono fare richiesta di inserimento in tutte le graduatorie previste dall’accorpamento. La legislazione scolastica consentiva (ora non più data la chiusura delle Siss) agli aspiranti, nel corso del tempo, di conseguire direttamente le abilitazioni inferiori, tentando un’altra ammissione al corso prescelto, per ottenere il titolo aggiuntivo valido per l’attribuzione dei punti utili a scalare la graduatoria. Ed ecco cosa è successo: Un’aspirante, abilitato nella classe di concorso A052 alla Siss di Messina nel 2004, per effetto della normativa sull’accorpamento, chiede e ottiene nel 2005 dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria l’inserimento nelle graduatorie delle classi inferiori A051 e A050 e A043. Ma lo stesso aspirante partecipa al concorso Sissis di Messina per il IX ciclo A.A. 2007/2008, per essere ammesso all’anno integrativo che lo avrebbe abilitato anche per le A051 e A050, ma è escluso dalla prova orale in entrambe le classi per mancanza di requisiti, dallo stesso ente che nel 2004 gli aveva conferito l’abilitazione nella classe superiore A052. Nonostante le segnalazioni dei contro interessati all’Usp, l’ente non avrebbe intrapreso alcuna azione chiarificatrice alla luce dell’automatismo introdotto dal DM 354/98. Allo stato attuale, dopo le recenti immissioni in ruolo, l’aspirante manterrebbe il primo posto in graduatoria nella classe di concorso per cui, stante la graduatoria Sissis di Messina, non possiede i requisiti. Ma se la Sissis di Messina esclude giustamente nel 2007/2008, per mancanza dei requisiti nella A051 e nella A050, un suo stesso abilitato del 2004 nella classe A052, com’è mai possibile che lo stesso abilitato si trovi inserito in quelle graduatorie dall’Usp di Reggio dal 2005? All’Usp spetta verificare presso la Sissis di Messina e dispone eventualmente del titolo dell’aspirante? Se ne dispone perché oppone agli istanti il DM 354/98 e non il titolo di abilitazione? Agli istanti, l’ex Csa avrebbe risposto di non avere nessun obbligo di verifica, perché non si avrebbe necessità del titolo specifico, basterebbe il disposto del DM 354/98. Quindi per l’Usp chi si abilita nella classe A052 è di diritto abilitato nelle classi A051 – A050 – A043 a prescindere dal possesso dei requisiti o del titolo, senza alcun obbligo di verifica presso la Sissis di Messina a fronte delle istanze degli altri aspiranti insegnanti. A tal proposito sarebbe opportuno un chiarimento normativo da parte del Miur. Anche se esistono due sentenze, una del Tar di Napoli, la 6372/07 e una del Tar di Lecce, la 1320/07, che chiariscono come nonostante il citato DM siano necessari i requisiti specifici, ovvero le materie di studio sostenute all’università, per la richiesta di inserimento nelle graduatorie scolastiche. E quand’anche l’aspirante avesse “integrato” con i requisiti mancanti dopo l’esclusione dal concorso Sissis del 2007, non avrebbe usufruito nel 2005/2006 – 2006/2007 di un godimento, ovvero quello dell’insegnamento, di cui non poteva usufruire per mancanza, appunto dei requisiti? Non forse a discapito di quanti in quella stessa graduatoria si trovavano in una posizione inferiore? Inoltre, per scalare le graduatorie, sono valutabili titoli che gli aspiranti conseguono dopo la laurea: dottorati di ricerca, master e corsi di perfezionamento, “frequentati” anche per via telematica. Ed esiste anche il Regio Decreto n. 1592 del 31/agosto/1933 che vieta la contemporanea iscrizione a più corsi di studi o a diverse università. Una norma citata o a cui si rimanda nei bandi di ammissione dei concorsi e nei regolamenti didattici degli atenei. Eppure, molti degli aspiranti inseriti nelle graduatorie hanno conseguito contestualmente più titoli, vedendosi attribuire dagli enti preposti quanto dichiarato. E sempre l’Usp di Reggio Calabria, nonostante le istanze di autotutela fatte pervenire, si dichiara incompetente alla rettifica dei punti attribuiti, opponendo agli istanti la tabella ministeriale di valutazione degli stessi che non reca norma relativa al divieto del cumulo del punteggio. La tabella ministeriale non è atto legislativo, non dovrebbe quindi gerarchicamente soccombere di fronte a una norma di legge di carattere generale? Anche in questo caso, chi dovrebbe applicare il Regio Decreto? Certamente alle università spetta il controllo, ma sicuramente l’unico ente che ha la certezza della contestuale frequenza è solo l’Usp che riceve la domanda corredata di tutti i titoli degli aspiranti insegnanti. Un’ultima chiosa poi, perché il DM 354/98, norma di rango inferiore alla legge, trova applicazione automatica e il Regio Decreto, norma legislativa, che dovrebbe essere rispettato erga omnes, non trova affatto applicazione? Per normalizzare il caso agli instanti non spetterebbe che ricorrere alla Sissis di Messina, nel caso in questione, o a un qualsiasi ente universitario che per effetto del R.D. citato avrebbe dovuto controllare l’operato degli aspiranti e non l’ha fatto. Un “omesso controllo” che oggi potrebbe penalizzare coloro che hanno agito secondo legge, a vantaggio di quelli che il ministro Brunetta, rapido nel conferire attributi, non esiterebbe a definire “i furbacchioni”. Ma con nessun rischio di penalizzazione.