La Cassazione per due volte ha sentenziato che l’insegnante di scuola statale, nell’esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale, quindi chi offende un docente commette il delitto di “oltraggio a pubblico ufficiale” previsto e punito dall’art.341 bis del Codice Penale, fattispecie procedibile d’ufficio (a prescindere dall’eventuale querela di parte della parte offesa) la cui competenza è del giudice monocratico. Quindi è sicuramente da appellare una recente sentenza di un Giudice di pace di Palermo, che ha ritenuto di non rilevanza penale parole offensive espresse contro un insegnante.
La decisione non va contestata solamente nel merito, vista la giurisprudenza, ma anche sotto il profilo procedurale perchè è competente il giudice monocratico non il giudice di pace. Una prima pronuncia giurisprudenziale che affermava un principio chiaro, che spesso sfugge persino agli stessi docenti ed all’amministrazione scolastica, era stata espresso dalla Suprema Corte già 22 anni fa. Così si legge in una sentenza della Cassazione penale , sez. III, dell’11 febbraio 1992: “La qualità di pubblico ufficiale deve essere attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi (…)”, e proprio nei mesi scorsi i giudici della Cassazione hanno annullato un sentenza del Giudice di Pace di Cecina (Livorno), riguardante una donna accusata di ingiuria ai danni di una docente di sua figlia, accogliendo il ricorso presentato dal Procuratore Generale di Firenze, precisando che il processo fosse di competenza del Tribunale, proprio perché la fattispecie rientra nell’ipotesi di reato di oltraggio a pubblico ufficiale. La Cassazione con riferimento allo status di pubblico ufficiale del docente della scuola statale, nella decisione che riguarda l’episodio avvenuto a Rosignano Solvay (Livorno), precisa anche che: “(…)l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi”.
Salvatore Pizzo
Coordinatore Gilda Unams – Parma
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