una libera opinione – seconda e ultima parte

Per il Senato della Repubblica il meccanismo di elezione è simile alla elezione dei deputati. La nuova legge disciplina l’assegnazione di 301 seggi. Il plenum di 315 senatori eletti viene raggiunto con l’assegnazione mediante altre leggi di 1 seggio in Valle d’Aosta, 7 seggi in Trentino Alto Adige e 6 seggi nella circoscrizione estero. I 301 seggi risultano come somma dei seggi attribuiti alle 18 regioni rimanenti (delle 20 regioni d’Italia sono state già considerate Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta), a ciascuna di esse assegnati in base alla popolazione e ai vincoli costituzionali. La nuova legge elettorale di impianto proporzionale cambia anche i criteri di elezione dei membri del Senato della Repubblica, anche in questo caso, come per la Camera, spariscono i collegi uninominali e i relativi candidati, per dare spazio a liste di partiti e liste “bloccate”. Cambiano però, rispetto alle regole previste per l’elezione dei deputati, le soglie “di sbarramento”; diversa è, inoltre, la modalità di ripartizione dei seggi. L’assemblea di Palazzo Madama sarà eletta, come quella di Montecitorio, in modo proporzionale: più voti prende un partito, più senatori elegge. Ma, a differenza di quanto accade alla Camera, dove la ripartizione tiene conto di quanti voti ha preso un determinato partito in tutta Italia, la ripartizione dei seggi avverrà su base regionale. Vale a dire che ogni regione, proporzionalmente a quanti voti sono stati presi dai singoli partiti, eleggerà un certo numero di parlamentari. Anche le soglie (che alla Camera vengono calcolate su base nazionale) sono calcolate su base regionale. In altre parole, se la media nazionale di un partito supera la soglia prevista, quel partito potrebbe non raggiungerla in una certa regione. E ciò significa che in quella regione i suoi voti non serviranno ad eleggere alcun senatore. Per l’elezione dei senatori le soglie sono diverse da quelle fissate per la Camera. In ogni regione restano fuori: le coalizioni che non arrivano a prendere il 20% dei voti; i partiti non coalizzati che non raggiungono l’8% dei voti; i partiti coalizzati che restano sotto allo sbarramento del 3% dei suffragi. Anche il premio di maggioranza, che per la Camera viene assegnato tenendo conto dei seggi ottenuti su base nazionale, al Senato viene assegnato su base regionale. Ciò vuol dire che se la CdL vince in Sicilia, e l’Ulivo vince in Emilia Romagna, entrambi, ciascuno nella propria regione, otterranno un “bonus” di seggi pari a fargli raggiungere (sempre in quella regione) il 55% dei consensi. Da notare che i criteri “regionali” con cui sono stabilite soglie e premi di maggioranza hanno costituito il principale terreno di scontro tra i sostenitori della legge e chi si è opposto, adducendo motivi di dubbia costituzionalità.