(Pubblichiamo la presentazione del disegno di legge intitolato: “Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l’esercizio dell’attività venatoria, di cui è primo firmatario il Senatore Gennaro Coronella). Onorevoli Senatori. – La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio,

 

pur ispirata dal condivisibile principio della «programmazione venatoria», non e` stata del tutto attuata, a sedici anni dalla data della sua entrata in vigore, da molte regioni. Ciò dimostra di per se (sarebbe troppo semplice e superficiale invocare una pretesa inerzia degli enti territoriali), quanto le previsioni della legge n. 157 del 1992 siano talvolta lontane e scollegate dalla realtà ambientale, territoriale, sociale, tradizionale e venatoria sulla quale la stessa legge avrebbe dovuto e dovrebbe operare. Nata nel clima e nel contesto di suggestione e condizionamento successivi al lacerante referendum «anticaccia», la legge n. 157 del 1992 e` stata la risultante di un «consociativismo» esasperato che, pur di «partorire» una regolamentazione legislativa della delicata materia, non ha esitato ad introdurre istituti e previsioni che la coscienza sociale, ancora prima del mondo venatorio e agro-pastorale, non sentono, non approvano e non intendono subire. Il legislatore del 1992 ha avuto il merito, non contestabile, di aver recepito integralmente la normativa «europea» ed internazionale e si e` mosso certamente nell’ottica – lo si deve riconoscere senza riserve – della migliore tutela e della conservazione della fauna selvatica «nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale». Peraltro, in ossequio alla aprioristica esigenza di impedire «il nomadismo venatorio», non sempre a ragione individuato come causa di uno squilibrato prelievo, la legge n. 157 del 1992 ha, per un verso, disegnato ambiti territoriali di caccia (ATC) di dimensioni troppo ridotte, tali da impedire o limitare fortemente l’esercizio dell’attività venatoria anche relativamente alla provincia di residenza e, per altro verso, ha del tutto omologato, sempre all’interno degli angusti confini dell’ambito territoriale, sia la caccia alla fauna migratoria sia la caccia alla fauna stanziale. Con la conseguente, inevitabile, antidemocratica, ingiusta, non accettabile e non accettata disparità di trattamento, per i cacciatori, tra chi ha la fortuna di risiedere in territori ancora vocati alla presenza ed alla riproduzione della fauna e chi, invece, tale fortuna non ha. Disparità di trattamento ancora più marcata e grave allorquando l’attività venatoria abbia ad oggetto la fauna migratoria che, come e` risaputo, può frequentare solo quei territori nei quali, accanto alla particolare orografia del terreno, sia sopravvissuto un particolare habitat e cioè la foresta, il bosco, il sottobosco, la macchia, l’alberato, l’acquitrino. Orbene, solo ampliando, o consentendo alle regioni di ampliare, i confini degli ambiti territoriali, sarà possibile, fermo il prezioso legame del cacciatore con il territorio, la costituzione in ambiti di territori omogenei all’interno dei quali la caccia possa essere esercitata senza discriminazione e senza creare «figli e figliastri». Così come, consentendo la caccia alla fauna migratoria almeno all’interno dei confini della regione di residenza, si darà a tutti la possibilità di praticare tale forma di attività venatoria. Ma la legge n. 157 del 1992 non e` sentita come giusta e non viene recepita dalla coscienza collettiva anche e soprattutto perchè prevedendo un’apertura ritardata ed una chiusura troppo anticipata dell’«annata venatoria» (rispettivamente terza domenica di settembre e 31 gennaio), urta non solo contro tradizioni venatorie millenarie, ma contro dati e date di migrazione degli uccelli – e particolarmente di alcune specie come il tordo, la beccaccia, i colombacci, gli acquatici e la tortora – presenti sul territorio nazionale, specialmente dall’Italia centrale in giù, ben oltre la fine del mese di febbraio e quelli estivi, come la tortora, non oltre il mese di agosto. D’altro canto, sul punto va da tempo consolidandosi a livello europeo una forte tendenza a spostare al 28 febbraio la cessazione della attività venatoria «per specie» e, segnatamente, a quelle specie come il tordo, la beccaccia ed i colombacci che, presenti in buona consistenza, iniziano la migrazione di ritorno verso i luoghi di nidificazione non prima della fine di febbraio. La presente proposta di legge, muovendo dalle carenze e dalle incongruenze che si sono evidenziate, si propone di porvi rimedio attraverso una regolamentazione più equilibrata e realistica dei delicati problemi e conflitti sottesi alla tematica ambientale e venatoria italiana. Si suggeriscono modifiche ed integrazioni dettate da un approccio più attuale e oggettivo alla materia, con l’obiettivo di scaricare, nel rispetto dell’impianto e della filosofia di fondo della legge n. 157 del 1992, le forti tensioni, spesso incontrollabili, che si sprigionano dall’impatto sociale determinato dalla cogenza di previsioni radicalmente innovative e talvolta fortemente penalizzanti. L’articolo 1 introduce alcune modifiche all’articolo 10 della legge n. 157 del 1992. Si prevede una irrisoria riduzione della percentuale massima della quota del territorio agro-pastorale da destinare a «protezione della fauna selvatica». Il correttivo trova ragione sia nel rilievo che il territorio agrosilvo- pastorale si e` ormai marcatamente ridotto, e va riducendosi progressivamente, con correlativo automatico aumento della quota di protezione della fauna selvatica, sia nel fatto che la «riserva» di tale quota di protezione dovrà effettuarsi per provincia e non già con riferimento alla complessiva superficie del territorio della regione. L’obiettivo e` quello di evitare che le regioni possano localizzare la quota di protezione concentrandola nel territorio di una o più province che risulterebbero danneggiate, con pregiudizio dei residenti. D’altro canto, l’individuazione in ogni provincia di una porzione dal 20 al 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale sarà garanzia di distribuzione molto più uniforme e molto più funzionale ai fini di tutela voluti dalla legge. Si chiarisce poi meglio e si definisce in termini tali da evitare equivoci interpretativi che potrebbero ricollegarsi a possibili conflitti tra le previsioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, (sui parchi), e la successiva legge n. 157 del 1992, quali territori debbano essere ricompresi nella quota di protezione, precisando che vi dovranno rientrare i parchi, la cui estensione complessiva non potrà, pertanto, superare il 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale. Si suggerisce, poi, di elevare dal 15 al 20 per cento la percentuale massima del territorio agro-silvo-pastorale da riservare a gestione privata ai sensi dell’articolo 16. In un contesto europeo ed italiano di crescita imponente del turismo venatorio, l’obiettivo e` soprattutto quello di potenziare le aziende agrituristiche-venatorie dal cui decollo in Italia e` assai ragionevole attendersi una importante ricaduta favorevole sul piano economico ed occupazionale. Il nuovo testo del comma 6 dell’articolo 10 prevede l’assoggettabilita` alla gestione programmata della caccia, fatti salvi eventuali divieti previsti dalla legge, delle foreste e dei territori del demanio statale e regionale e degli enti pubblici. Non sarebbe, infatti, giustificato un regime diverso da quello dei fondi privati sui quali la gestione programmata della caccia, alle condizioni e secondo le modalità di cui alla legge n. 157 del 1992, e` prevista ope legis. L’articolo 2 introduce delle modifiche ai commi 1 e 5 dell’articolo 14 della legge n. 157 del 1992. Con la prima modifica si prevede che gli ATC debbano avere dimensioni non inferiori a quelle della provincia e possano essere costituiti anche sul territorio di più province o della stessa regione. Si intende porre rimedio alle discriminazioni già segnalate che sarebbero l’inevitabile risultante dell’attuazione dell’attuale previsione della legge. Si sono, inoltre, volute tutelare quelle regioni che, sprovviste per ragioni geografiche di continuità territoriale con altri territori nazionali (isole, regioni di confine) si vedrebbero di fatto preclusa la possibilità , prevista dal comma 2 del citato articolo 14, di costituire ambiti interessanti proprie province e province appartenenti ad altra regione confinante. La seconda modifica, sempre con il fine di rendere più democratica, egualitaria e giusta l’attuazione della legge n. 157 del 1992, evitando le disparità di trattamento dianzi evidenziate, introduce la previsione secondo cui per l’esercizio della caccia alla fauna migratoria ogni cacciatore ha diritto di accesso in tutti gli ATC costituiti entro i confini della regione di residenza, ovvero può praticare tale tipo di caccia in tutto il territorio della regione in cui risiede. Con l’articolo 3 si propone la modifica del comma 8 dell’articolo 15 della legge n. 157 del 1992. Vi si prevede che l’altezza minima del «muro, rete metallica o altra chiusura» necessaria perchè un fondo possa considerarsi «chiuso», debba essere non inferiore a 1,80 metri. L’articolo 4 rimodula, nei termini precedentemente esposti, in ossequio alle oggettive situazioni di fatto già segnalate ed in aderenza alle nuove «tendenze europee», successive alla emanazione della legge n. 157 del 1992 (e precedenti la legge emanata dalla Repubblica francese), i tempi del prelievo venatorio con particolare riferimento alla fauna migratoria ed alle diverse specie di tale fauna. L’articolo 5 si fa carico di ovviare ai gravi rischi, anche per la incolumità e la stessa vita delle persone, che può innescare nella caccia al cinghiale l’uso della «palla singola» in territori scoscesi, rocciosi ed altamente boscati. Avviene frequentemente che in occasione di battute al cinghiale in zone impervie la palla, impattando contro la roccia, gli alberi, i costoni od altri ostacoli non assorbenti, si frantumi in schegge impazzite che colpiscono uomini ed animali. Le regioni, pertanto, potranno consentire per la caccia al cinghiale in territori «pericolosi » l’uso di cartucce a pallettoni caricate con non piè di nove pezzi. D’altro canto e` opportuno sottolineare, affinchè ´ si possa cogliere meglio il senso della modifica, che l’uso della «palla singola» causa una maggiore distruzione di cinghiali essendo notorio che molti capi, colpiti ma non «fermati» dalla palla, vanno a morire lontano e non vengono recuperati dai cacciatori. Gli articoli 6, 7 e 8 introducono un nuovo assetto del sistema sanzionatorio delle condotte venatorie illecite. Invero si tratta di condotte che, pur gravi, avversate e censurate dalla coscienza sociale, solo in particolari ed eccezionali fattispecie sembrano potersi caricare di rilevanza penale, anche se nel novero dei reati contravvenzionali, sanzionati con l’arresto o con l’ammenda. D’altro canto la forte, progressiva e ormai irreversibile tendenza verso la depenalizzazione, intesa anche come sperato rimedio alla inefficienza della giustizia penale, non può non suggerire che molte ipotesi contravvenzionali introdotte dalla legge n. 157 del 1992 vengano riqualificate come illeciti amministrativi. In questo contesto si propone una modifica agli articoli 30, 31 e 32 della legge con la prospettiva di ridurre a sole quattro fattispecie, quelle più allarmanti e di un più acuto disvalore, la figura di reato venatorio (contravvenzionale). In tutti gli altri casi la responsabilità per l’illecito venatorio avrà come contropartita la rapida applicazione di sanzioni amministrative di entità elevata. Peraltro gli effetti di deterrenza della previsione e della applicazione di sanzioni amministrative «pesanti» sono spesso assai più concreti dei risultati di prevenzione ricollegabili alla sanzione penale prevista per i reati contravvenzionali. Ad ogni buon conto, con la riscrittura del combinato disposto degli articoli 31 e 32, il ricorso alla punizione «amministrativa» e` potenziato dalla previsione della sospensione, per lunghi periodi, della revoca e del divieto di rilascio della licenza di porto di fucile da caccia; una vera e propria ulteriore sanzione aggiuntiva capace di indurre insperati risultati di dissuasione. Si confida in una rapida approvazione del presente disegno di legge, ora adeguata al mutato contesto socioeconomico.

Di red