Con il Decreto legislativo 205 del 3 dicembre 2010 , recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti, va in vigore l’obbligo di redigere un registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi. Il registro dovrà elencare, secondo l’art. 190, le caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti. Le annotazioni dovranno essere eseguite entro un minimo di 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dal relativo scarico.
Il Dlgs 205/2010 modifica il Dlgs 152/2006 nella Parte Quarta, che regolamenta la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, coordinandola con il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011 e, del quale è stato predisposto anche il regime sanzionatorio. Si dispone, dunque, con una variazione all’articolo 212, comma 8, del Codice Ambiente, che chi intenda raccogliere e trasportare i propri rifiuti, non aderendo al sistema SISTRI, dovrà dotarsi di un registro di carico e scarico. Il registro dovrà essere vidimato dalle Camere di commercio e dovrà essere conservato per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione. Inoltre, le imprese che producono una quantità inferiore alle dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi all’anno, possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri anche mediante società di servizi o associazioni imprenditoriali. Mentre, sono esclusi dall’obbligo i cantieri il cui lavoro rientra nella Legge Obiettivo, per la realizzazione delle grandi infrastrutture strategiche. Il provvedimento entrerà in vigore il 26 dicembre 2010, esattamente 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. I registri devono poter essere consultabili qualora l’autorità di controllo ne richiedesse l’accertamento.
Ester Pizzo