
Bernardo Cirillo, 62enne di Casal di Principe, cugino di Francesco Bidognetti detto Cicciotto ‘e mezzanotte detenuto al 41 bis nel carcere de L’Aquila, ha lamentato “condizioni inumane” chiedendo al proprio difensore di presentare ricorso alla Corte di Cassazione.
Tuttavia per il giudice, che ha rigettato il ricorso ritenuto inammissibile, non ci sono gli elementi per cambiare le condizioni di custodia cautelare nei confronti del cugino del boss.
Il rimedio risarcitorio era stato chiesto con riferimento alla presenza sul muro della sezione detentiva, in corrispondenza del bagno della cella del detenuto, di un oblò – spioncino, che consente all’agente di guardare all’interno del bagno, ledendo secondo Cirillo la sua privacy, e poi all’assenza nella cella del pulsante di spegnimento della luce nonché alle limitazioni subite in forza del regime di cui all’articolo 41 bis dell’ordinamento penale.
Secondo il Tribunale di Sorveglianza, lo spioncino, presente in tutti gli istituti penitenziari, assolve a scopi e ad esigenze di sicurezza, essendo diretto ad accertare la presenza del detenuto nel servizio igienico; lo spioncino non permette un’osservazione continua e sistematica del detenuto e il suo impiego è occasionale, solo nelle occasioni di emergenza; l’altezza a cui è posto, da una parte costringe l’agente penitenziario a chinarsi, dall’altra impedisce di osservare il detenuto mentre fruisce del WC. Non si è di fronte, quindi, a trattamento inumano e degradante, non ricorrendo una lesione della dignità e della sicurezza del detenuto. Il Tribunale ritiene, inoltre, che la mancanza di un interruttore della luce interno alla cella, con conseguente necessità per il detenuto di chiedere alla Polizia penitenziaria di accenderla o spegnerla, non costituisce una situazione inumana o umiliante e risponde ad esigenze di sicurezza e di controllo.
Un ulteriore richiesta è stata inoltrata anche riguardo alla limitata possibilità di permanenza negli spazi all’aria aperta ma “la stessa è prevista dal 41 bis” pertanto bocciata poiché “non era stata prodotta prova che tale limitazione o il divieto di cucinare cibi all’interno della cella avesse pregiudicato la salute del detenuto”. Sul cibo l’amministrazione penitenziaria aveva sempre garantito il vitto ai detenuti: manca, comunque, qualsiasi richiamo ad una giurisprudenza consolidata della Corte EDU che stigmatizzi il divieto come trattamento inumano e degradante.
Si è affermato infine, che la continua videosorveglianza del detenuto attuata con telecamera a bassa risoluzione, idonea a riprodurre solo immagini non a fuoco, installata nella cella con inquadratura verso l’area di ingresso del locale bagno, non costituisce di per sé un trattamento penitenziario inumano e degradante. Per tale motivazioni il ricorso è stato ritenuto inammissibile e il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e tremila euro in favore della Cassa delle ammende.