L’ordinanza della Corte Costituzionale relativa agli espropri dei terreni del Polo Calzaturiero di Carinaro

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’ordinanza della Corte Costituzionale, con la quale si rinviano nuovamente al Tar della Campania gli atti relativi all’esproprio dei terreni dove è sorto il Consorzio Unica, il polo calzaturiero di Aversa Nord nel territorio di Carinaro. La suprema corte chiamata a giudicare sulla legittimità costituzionale della normativa regionale, che a suo tempo aveva imposto l’esproprio dei terreni ed ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici amministrativi, invitando il Tar a valutare le impugnative presentate sulla base della giurisprudenza costituzionale che non appare favorevole alla linea dell’esproprio. Quindi i proprietari dei terreni che sono stati espropriati forzatamente, dovranno attendere un altro giudizio.

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale  n. 10 del 27-02-2008

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SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

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N. 30 ORDINANZA

Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Espropriazione per pubblica utilità – Legge della Regione Campania – Piani regolatori delle aree di sviluppo industriale – Vincoli preordinati all’espropriazione – Proroga di validita’ dei piani esistenti, anche se medio tempore scaduti – Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale parziale della normativa impugnata – Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione – Restituzione degli atti al giudice rimettente. – Legge della Regione Campa ……….

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni

Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

                              

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita’ costituzionale dell’art. 10, comma 9, della legge della Regione Campania 13 agosto 1998, n. 16 (Assetto dei Consorzi  per  le  aree  di sviluppo industriale) come autenticamente interpretato  dall’art.  77,  comma  2,  della  legge  della  Regione Campania  11  agosto  2001,  n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno  2001),  promosso con ordinanza del 19 luglio 2006 dal Tribunale amministrativo  regionale della Campania sui ricorsi riuniti proposti da  Tremiterra Errico ed altri contro il Comune di Carinaro ed altri, iscritta  al  n. 429  del  registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  n. 24, 1ª  serie  speciale, dell’anno 2007; Udito  nella  Camera  di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Alfio Finocchiaro; Ritenuto  che,  nel  corso di giudizio di impugnazione avverso gli atti  del  procedimento  espropriativo  di  aree per la realizzazione degli   insediamenti   produttivi  e  connesse  infrastrutture  delle

società consorziate nella società consortile Unica s.c.r.l., per la produzione    dell’intera   filiera   calzaturiera   dell’agglomerato industriale  Aversa-nord-tenimento comunale di Carinaro, il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione V, con ordinanza del 19 luglio 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 9, della legge regionale della Campania 13 agosto 1998,   n. 16   (Assetto   dei  Consorzi  per  le  aree  di  sviluppo industriale), come autenticamente interpretato dall’art. 77, comma 2, della   legge   regionale   della  Campania  11  agosto  2001,  n. 10 (Disposizioni  di  finanza regionale anno 2001), per violazione degli articoli 3, 42 e 97 della Costituzione. Considerato  che, successivamente all’ordinanza di rimessione, con la  sentenza  20  luglio  2007,  n. 314,  questa  Corte ha dichiarato costituzionalmente  illegittimo, per violazione degli articoli 3, 42, terzo comma, e 97 della Costituzione, il combinato disposto dell’art. 10, comma 9, della citata legge regionale n. 16 del 1998, e dell’art. 77,  comma  2,  della  predetta legge regionale n. 10 del 2001, nella parte  in cui proroga per un triennio i piani regolatori dei nuclei e delle aree industriali già scaduti; che,  pertanto,  alla  stregua  della costante giurisprudenza di questa  Corte,  va  ordinata  la  restituzione  degli atti al giudice rimettente,  al  fine  di una nuova valutazione della rilevanza della questione  sollevata, alla luce della citata sopravvenuta sentenza di questa  Corte  n. 314  del  2007  (ordinanze n. 99 del 2007; n. 443 e n. 326 del 2006).

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina  la  restituzione  degli  atti  al Tribunale amministrativo

regionale della Campania.

Cosi’  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l’11 febbraio 2008.

Il Presidente: Bile

Il redattore: Finocchiaro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 febbraio 2008.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di sa.pi.