Continua la guerra contro la scuola da parte dei politicanti: non solo sembrano determinati a voler cacciare 87mila 431 docenti e 44mila 500 amministrativi, così verranno recuperati fondi che la politica potrà usare in contesti che gli convengono di più, adesso si sono messi in testa di eliminare per legge le rappresentanze sindacali all’interno delle scuole. Un apposito disegno di legge è in discussione davanti alla Commissione cultura della camera, ecco le osservazioni che in sede di audizioni sono tate fatte dalla Cisl scuola:

 

AUDIZIONE NELL’AMBITO DEL COMITATO RISTRETTO
ISTITUITO DALLA VII COMMISSIONE “CULTURA”
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
SULLE PROPOSTE DI LEGGE AVENTI PER OGGETTO
MARTEDI 27 GENNAIO 2009
Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle
famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti
C. 953 Aprea (adottata come testo base) e abbinate C. 808 e C. 813 Angela Napoli,
C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota
MEMORIA
Premessa
Ringraziando codesto Comitato per la presente convocazione, la scrivente
Organizzazione, mentre svolge le proprie osservazioni in merito ai contenuti della proposta
di legge 953, adottata dalla Commissione “Cultura” come testo base, rappresenta
comunque l’esigenza di poter avere analoga opportunità nel momento in cui sarà
formalizzato un testo unificato delle proposte di legge all’esame della Commissione.
Riteniamo tanto più opportuna l’audizione in quanto l’esame della proposta di legge in
questione si incrocia con altri provvedimenti legislativi già vigenti (art. 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244) e in corso di approvazione (ddl 2031 Camera, di iniziativa del
Governo, con particolare riferimento agli articoli 2 e 7).
La legge 244 rileva sulla materia oggetto della proposta disciplinata dagli articoli da 13 a
16, giacché il comma 416 dell’articolo 2, delegificando sostanzialmente la materia del
reclutamento e della formazione iniziale del personale docente, ne ha espressamente
demandato la disciplina ad un regolamento ministeriale, con conseguente e coerente
abrogazione dell’articolo 5 della legge 53/03. E’ quindi necessario che il Parlamento
mantenga, per quanto possibile, una linea di continuità rispetto alla disciplina di una
materia così rilevante sotto il profilo sociale, culturale e professionale, nell’interesse della
scuola, della società e di quanti aspirano ad intraprendere la professione docente.
Per quanto riguarda l’istituzione della vice-dirigenza (art. 18) e gli interventi sulla
contrattazione di istituto (art. 22) si rammenta che queste materie sono in corso di
regolamentazione, con provvedimento di delega al Governo, da parte del disegno di legge
Camera 2031, già approvato dal Senato della Repubblica il 18 dicembre 2008, e
attualmente all’esame della Commissione Affari Costituzionali.
Comunque il tentativo di affidare alla legge la regolamentazione di materie da tempo
demandate alla contrattazione collettiva, ci vede fermamente contrari in quanto,
eliminando aspetti essenziali di rappresentanza propri delle Organizzazioni sindacali
riduce radicalmente le tutele del personale della scuola. Si tratterebbe, a nostro avviso, di
una azione di “esproprio” di prerogative che l’ordinamento, fino alla più alta fonte
costituzionale, riconosce al ruolo e all’attività del sindacato.
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E ciò è particolarmente grave per tutti quegli aspetti della disciplina dello stato giuridico,
quali gli inquadramenti, le progressioni di carriera, la retribuzione per merito, che
appartengono alla contrattazione come confermato anche dallo stesso ddl 2031.
Ancora in via generale la scrivente Organizzazione esprime il proprio totale dissenso
rispetto alla previsione di una possibile trasformazione delle istituzioni scolastiche in
“fondazioni”, la cui disciplina, come è noto, è puntualmente definita dal codice civile e
rimessa all’attività di controllo del Prefetto. Tale circostanza, unitamente all’individuazione
nel “consiglio di amministrazione” dell’organo di governo delle istituzioni scolastiche e alla
previsione di forme di reclutamento del personale docente gestite direttamente dalle
istituzioni stesse, introduce una visione aziendalistica della scuola, estranea alla nostra
idea di comunità educante, riducendone, inoltre, fortemente gli ambiti di autonomia
organizzativa e didattica.
A) Autogoverno delle istituzioni scolastiche
Questioni
_ autonomia statutaria nel rispetto della Costituzione ed in particolare del Titolo V;
_ organi di Governo (stabiliti dalla legge);
_ organi di partecipazione (stabiliti dagli statuti delle istituzioni scolastiche);
_ competenze, composizione e funzionamento dell’Organo di Governo
(denominato Consiglio di amministrazione nel testo A.C. 953 e altrimenti nei testi
abbinati C. 808 e 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C.
1468 De Pasquale e C. 1710 Cota);
_ competenze, composizione e funzionamento dell’Organo tecnico (denominato
Collegio dei docenti nel testo A.C. 953 e testi abbinati C. 808 e 813 Angela
Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710
Cota);
_ principi generali per l’istituzione da parte delle scuole di organi di partecipazione
degli studenti e delle famiglie;
_ competenze, composizione funzionamento degli organi di valutazione degli
apprendimenti degli studenti e dell’istituzione scolastica;
_ possibilità per le istituzioni scolastiche, secondo criteri fissati con regolamento
ministeriale, di trasformarsi in Fondazioni (delega al Governo), (cfr. art. 2, A.C.
953).
Osservazioni
Nel Capo I viene di fatto affrontata la riforma degli Organi Collegiali di istituto, con la
sostanziale riproposizione dei principi contenuti nella Proposta di Legge n. 2226 “Norme
sugli organi di governo delle istituzioni scolastiche” d’iniziativa del Deputato Aprea ed Altri,
presentata nel settembre del 1996, defluita e in gran parte cancellata nel Testo Unificato
predisposto dall’On. Acciarini ed Altri, approdato in Aula senza giungere ad approvazione
da parte dell’Assemblea.
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L’istituzione di un “consiglio di amministrazione”, sostitutivo del consiglio di circolo o di
istituto, rientra, come già evidenziato in premessa, in un progetto di “aziendalizzazione”
delle istituzioni scolastiche, che rischia di snaturarne le finalità e le funzioni previste dal
dettato costituzionale. Oltretutto questo organo di governo, pur non avendo natura di
organo professionale, sottrae al collegio dei docenti competenze, quali l’approvazione del
piano annuale, che non possono essere attribuite ad un organo con funzioni di mera
gestione.
Si ribadisce la contrarietà alla facoltà di trasformazione delle istituzioni scolastiche in
fondazioni per le motivazioni espresse in premessa.
L’organo di governo è individuato nel Consiglio di Amministrazione (anche se nella
relazione si afferma testualmente che «la presente proposta di legge individua nel
consiglio di amministrazione l’organo di gestione della scuola») – che richiama
esplicitamente una cultura aziendalistica – la cui presidenza viene affidata al Dirigente
Scolastico, in evidente contraddizione con il principio della netta separazione tra indirizzo
e gestione che nella Relazione introduttiva si proclama di voler assumere e che viene
affermata anche dal comma 6 dell’articolo 1 della proposta di legge. Il dirigente scolastico,
a sua volta, è definito dall’articolo 4 come colui che «assicura la gestione unitaria
dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile della gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio». Si ritiene che – ferma
restando la nostra contrarietà a queste modifiche strutturali – il testo della proposta di
legge all’esame debba raggiungere una chiarezza sugli obiettivi fondamentali nel corso del
dibattito: in sostanza, è necessario precisare quale sia effettivamente l’organo di gestione.
La composizione del consiglio di amministrazione – nel rispetto del principio di
rappresentanza di tutto il personale – deve comunque prevedere anche la presenza del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, attualmente escluso dalla formulazione
dell’articolo 6. Tale richiesta si fonda sul riconoscimento della scuola quale “comunità
educante e partecipata”, e conseguentemente riteniamo che negli organismi di
rappresentanza e di governo debbano trovare visibilità (e quindi presenza) tutte le sue
componenti professionali e di utenza.
In riferimento al collegio dei docenti, appare a nostro avviso improprio definirlo un “organo
tecnico”. Essendo espressione dell’autonomia professionale, riconosciuta espressamente
dall’ordinamento in quanto discendente dal principio costituzionale della libertà di
insegnamento (art. 33, comma 1), deve essere riaffermata la sua sovranità in materia di
programmazione educativo-didattica, con esplicita potestà deliberativa in tale ambito,
esclusivamente assoggettata al vincolo della realizzazione degli obiettivi di istruzione,
educazione e orientamento che la Costituzione, lo Stato e la Società affidano alla scuola.
Il dirigente scolastico, in coerenza con il profilo delineato nell’art. 25 del Decreto
Legislativo 165/01 e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e di quelle
attribuite dall’art. 3 del dPR 275/99, assicura il funzionamento generale dell’unità
scolastica, nella sua autonomia funzionale entro il sistema di istruzione e formazione,
promuove e sviluppa l’autonomia sul piano gestionale e didattico, promuove l’esercizio dei
diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all’apprendimento degli alunni, la libertà di
insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie. La funzione
non può quindi essere ridotta ad una mera attività di gestione.
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B) Stato giuridico dei docenti
Questioni
_ contrattazione (area contrattuale autonoma);
_ articolazione della professione docente, formazione in servizio e valutazione;
_ associazionismo professionale.
Osservazioni
Nel Capo III, cuore del provvedimento, nel disciplinare le nuove modalità di reclutamento,
si proclama la libertà di insegnamento e se ne declinano i contenuti, partendo dal
presupposto che la Repubblica «promuove, riconosce e valorizza le libere associazioni
professionali dei docenti».
Su questa materia vengono testualmente ripresi i principi dell’art. 5 della legge 53/03 e del
Decreto Legislativo 227/05 (ambedue abrogati dalla Finanziaria 2008) e si attinge a piene
mani ai contenuti delle Proposte di Legge n. 4091 e n. 4095, “Stato giuridico e diritti degli
insegnanti”, presentata nella precedente Legislatura dai Deputati Napoli e Santulli,
riproponendone pressoché testualmente gli articoli sullo “stato giuridico dei docenti”, la
loro articolazione in tre fasce (iniziale, ordinario, esperto) le modalità di passaggio e di
carriera, la valutazione, l’Albo regionale, l’indizione di concorsi da parte di ciascuna
istituzione scolastica, l’istituzione della vice-dirigenza, la costituzione di organismi tecnici
rappresentativi, la previsione di un’area contrattuale autonoma e di una rappresentanza
regionale sindacale unitaria d’area, con conseguente soppressione delle RSU.
La CISL SCUOLA esprime poi l’avviso che dovrebbero essere espunte dal testo del
provvedimento le disposizioni concernenti l’articolazione della funzione docente, la
definizione delle modalità di assegnazione delle singole funzioni ai docenti, la valutazione
e verifica delle prestazioni di ogni titolare della funzione docente ai fini della progressione
economica e di carriera, tutte materie delle quali si ribadisce la titolarità della
contrattazione sindacale, unitamente alla definizione delle aree di contrattazione che non
può essere demandata ad atto unilaterale di rango legislativo.
Esplicita contrarietà si esprime anche rispetto alla proposta di soppressione delle
rappresentanze sindacali unitarie scolastiche, in quanto tali organismi rappresentativi, oltre
ad essere frutto del più avanzato sistema democratico finora conosciuto, l’elezione diretta
e a suffragio universale, (concretamente ed effettivamente esercitato, con ampia
partecipazione, nelle elezione dei rappresentanti del personale della scuola), costituiscono
la naturale conclusione istituzionale dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, che si
perfeziona, appunto, con l’espletamento dei vari istituti delle relazioni sindacali, ed in
particolare della contrattazione sulle materie demandate a tale livello.
Sopprimere le RSU a livello di istituzione scolastica significherebbe vulnerare l’attuale
sistema delle relazioni sindacali che, nell’ambito del processo di privatizzazione del
rapporto di lavoro pubblico, disciplinato dal Decreto Legislativo 165/2001, prevede
espressamente la contrattazione sui "luoghi di lavoro", e, al tempo stesso, depotenziare in
termini sostanziali la stessa autonomia scolastica.
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Lo sviluppo che si intende dare all’associazionismo professionale, accompagnato dal
ridimensionamento del peso della contrattazione integrativa di istituto, appare orientato a
trasferire, impropriamente, specifici compiti ordinamentali a soggetti che, legittimamente
costituiti a mente dell’articolo 18 della Carta Costituzionale, hanno finora svolto, in
autonomia e libertà, pregevoli compiti di approfondimento, analisi e ricerca di natura
professionale, che hanno contribuito ad arricchire il campo delle riflessioni di natura
culturale, pedagogica e didattica, da cui, a parere di questa Organizzazione, non
dovrebbero essere distratti a seguito dell’istituzionalizzazione all’interno delle scuole di
compiti che, riguardando il rapporto di lavoro e lo sviluppo di carriera del personale
docente, potrebbero generare comportamenti concorrenziali, che impedirebbero di
svolgere serenamente la loro originaria e genuina funzione.
C) Percorsi di formazione iniziale, abilitazione all’insegnamento
e modalità di reclutamento
Questioni
_ tipologie della formazione generalista e specialistica;
_ esame di Stato per abilitazione all’insegnamento.
_ concorsi (di istituto, regionali e/o percorsi di valutazione post-specializzazione e
propedeutici alla stabilizzazione all’insegnamento) (cfr testi A.C. 953, 1710 e
1468);
_ albi regionali.
Osservazioni
Si ribadisce quanto esposto in premessa. La materia del reclutamento e della formazione
iniziale del personale docente è stata regolamentata dall’articolo 2, comma 416, della
legge 244/2007 che ne ha espressamente demandato la disciplina ad un regolamento
ministeriale, con conseguente e coerente abrogazione dell’articolo 5 della legge 53/2003.
Si ritiene che, coerentemente con quanto disposto da una legge vigente, ancorchè non
ancora attuata, il Parlamento debba evitare di intervenire nuovamente, a così breve
distanza di tempo, su una materia così delicata, stralciando le norme contenute negli
articoli da 13 a 16 della proposta di legge, rispetto alle quali esprimiamo, comunque, la
nostra contrarietà.

Di sa.pi.