Iscrivere i figli a scuola è diventato una sorta di terno al lotto. A causa della poca chiarezza delle norme, molte scuole non sono in grado di garantire informazioni precise all’utenza, nemmeno i modelli orari. Il termine per presentare le domande scade il 28 febbraio, è difficile sapere come si organizzeranno laboratori e attività extracurricolari, anche perché non si può ancora sapere la quantità di docenti che si avranno disposizione, persino sulle modalità di calcolo degli organici per il prossimo anno scolastico sembra essere calato il mistero. Sotto il vademecum sulle iscrizioni diffuso dalla Cisl Scuola.
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5 febbraio 2009
ISCRIZIONI: CHE FARE?
PREMESSA
Con la circolare n. 4 del 15 gennaio 2009 il MIUR ha dettato le istruzioni per lo
svolgimento delle operazione di iscrizione degli alunni alle scuole di ogni ordine e
grado per l’a.s. 2009-2010.
La circolare precisa che nell’attuale periodo di revisione e di riordino del sistema
scolastico e formativo si rende più che mai necessario svolgere un’accorta, puntuale e
mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle
famiglie, degli studenti e di quanti a vario titolo, nell’ambito dei rispettivi ruoli e
responsabilità, concorrono e collaborano all’annuale incombenza delle iscrizioni.
Per l’anno scolastico 2009/2010 le iscrizioni assumono particolare importanza con
riferimento alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, tenuto conto dei
numerosi aspetti innovativi che caratterizzano tali ambiti di scolarità.
Questa affermazione è posta a giustificazione di un’iniziativa molto discutibile sul
piano della legittimità, che si basa sulla convinzione, maturata all’interno
dell’amministrazione, che al momento dell’avvio delle operazioni di iscrizione il
regolamento che introduce le nuove disposizioni riguardanti la scuola dell’infanzia e il
ciclo primario sarà stato definitivamente approvato ed entrato in vigore.
Convinzione opinabile, dati i tempi necessari per l’espressione del parere da parte del
Consiglio di Stato, l’approvazione del provvedimento da parte del Consiglio dei
Ministri, la registrazione della Corte dei conti e la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale (con il conseguente periodo di 15 giorni di “vacatio legis”).
Alla circolare 4 sono allegati i modelli da sottoporre alle famiglie per l’espressione
delle preferenze in ordine al modello orario.
Tali modelli sono puramente indicativi e le istituzioni scolastiche possono adeguarne i
contenuti alla propria offerta formativa.
Soprattutto non riteniamo che le scuole possano riprodurre pedissequamente
l’indicazione secondo la quale le famiglie devono indicare “in ordine di preferenza” (e
quindi indicare tutti i 4 modelli secondo una graduatoria) il modello orario: le famiglie,
a nostro avviso, hanno il diritto di indicare il modello che desiderano, senza opzioni
alternative che potrebbero vincolarle nel momento in cui, sulla base dell’organico
assegnato, le scuole dovranno confermare o meno le scelte effettuate dai genitori dei
bambini iscritti.
* * *
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1. SCUOLA DELL’INFANZIA
• Si ripristina la facoltà di chiedere l’iscrizione anticipata dei bambini che
compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2010, pur richiamando precise
condizioni di fattibilità, che devono essere accertate nelle singole situazioni. In
proposito si invitano i Direttori Regionali, coadiuvati dai dipendenti Uffici
territoriali, a stabilire intese con le Amministrazioni comunali interessate, anche
attraverso l’attivazione di appositi “tavoli di confronto” volti ad accertare
l’esistenza o meno delle necessarie condizioni di fattibilità nei diversi contesti.
• Viene confermata la possibilità di proseguire, in collaborazione con le Regioni e
con gli Enti Locali, l’esperienza delle “sezioni primavera”, sia pure in presenza
delle necessarie condizioni logistiche e funzionali.
• Si consente, pur non essendo ancora vigente il regolamento di revisione
dell’ordinamento della scuola dell’infanzia e del ciclo primario, l’iscrizione di
piccoli gruppi di bambini – di norma non più di tre – di età compresa tra i due e i
tre anni nelle scuole dell’infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei
piccoli Comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni
aventi un numero di iscritti inferiore a quello massimo previsto. L’inserimento di
tali bambini deve avvenire sulla base di adeguate condizioni di fattibilità e di
progetti realizzati in collaborazione con i Comuni interessati e, comunque, non
può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni. Ciò significa, a nostro avviso,
che l’inserimento dei bambini “anticipatari” potrà avvenire (e solo in tal senso si
può parlare di inserimento) nel caso in cui le sezioni siano state istituite, sulla
base del numero minimo necessario di iscritti, e cioè di 18 bambini. Gli
“anticipatari”, quindi, non possono concorrere a raggiungere il numero di
iscrizioni necessarie per costituire la sezione. Si tratta, comunque, di una delle
disposizioni contenute nel regolamento di attuazione dell’art. 64 del decretolegge
112/08 riguardante la scuola dell’infanzia e il ciclo primario, disposizione
che risulta, anche in questo caso, priva di legittimazione giuridica, dal momento
che questa potrà essere riconosciuta soltanto nel momento dell’entrata in
vigore del regolamento in questione.
• Per quanto riguarda l’orario di funzionamento la circolare precisa che
normalmente le scuole dell’infanzia funzionano per 40 ore settimanali
(mediamente otto ore giornaliere) e con assegnazione di due docenti per
sezione. A richiesta delle famiglie i bambini possono frequentare le attività
educative soltanto al mattino o avvalersi di un tempo-scuola più ampio, fino ad
un massimo di 50 ore settimanali.
NOTE
Segnaliamo che, su nostra specifica richiesta, al punto 1.2 della circolare (“Una
scuola aperta e accogliente”), rispetto alla bozza originaria è stata aggiunta nel
testo definitivo la lettera d) che pone come ulteriore condizione per
l’ammissione alla frequenza dei bambini “anticipatari” la «valutazione
pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità dell’accoglienza»
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CHE FARE?
• Le questioni riguardanti la scuola dell’infanzia devono essere trattate, in
ossequio a quanto disposto dall’articolo 3 dell’O.M. 267 del 4 agosto 1995,
riguardante la disciplina degli istituti comprensivi di scuola materna, scuola
elementare e scuola secondaria di I grado, dall’apposita sezione nella quale
deve essere articolato il collegio dei docenti unico. In tale sede, quindi, devono
essere adottate le deliberazioni riguardanti il funzionamento delle sezioni di
scuola dell’infanzia, che riguardano il modello organizzativo (40 ore, fino a 50 o
per il solo turno antimeridiano), fornendo indicazioni alle famiglie sulle risorse
disponibili per la realizzazione del tempo scuola (disponibilità di locali idonei,
mensa, trasporto, nonché le condizioni e le modalità di ingresso – Vedi la nota
precedente).
• Chiarire con i genitori quali sono le condizioni per consentire l’iscrizione
anticipata dei bambini alla scuola dell’infanzia, dando indicazioni non solo
relative ai problemi organizzativi ma anche alle problematicità di natura
pedagogica e didattica e alla fattibilità sotto i profilo del rispetto delle norme in
materia di edilizia scolastica e di sicurezza sul lavoro.
• Attivare, in riferimento alle iscrizioni anticipate, convenzioni con gli enti locali,
richiamando l’intesa stipulata con l’ANCI il 3.10.2005, che si è impegnata a:
o favorire l’attivazione di Intese locali (Istituzioni Scolastiche-Comuni) nelle
quali, a seguito della verifica della possibilità di inserimento dei bambini
più piccoli da parte del Comune, sulla base delle delibere del Collegio dei
docenti, finalizzate all’accoglimento dei bambini di 2 anni e mezzo, se ne
esplicitino le condizioni necessarie, sulla base dei parametri di seguito
individuati:
o fornire strutture edilizie, servizi e arredi adeguati ai bambini di 2 anni e
mezzo;
o mettere a disposizione spazi funzionali al movimento e al riposo dei
piccoli;
o fornire il servizio mensa con riguardo ad una alimentazione appropriata
per bambini più piccoli;
o erogare risorse finalizzate al miglioramento della qualità educativa.
L’Intesa ha previsto:
• inserimento di non più di tre bambini di 2 anni e mezzo in sezioni con un
massimo di 19 bambini;
• qualora l’Istituzione Scolastica preveda l’organizzazione di sezioni
omogenee per età, la sezione dei “treenni” che accoglie anche i bambini di
2 anni e mezzo potrà avere un numero massimo di 15 bambini;
• in ogni caso, l’ulteriore inserimento di un bambino inferiore a 3 anni d’età,
comporterà la riduzione di altri tre bambini per sezione;
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• particolare attenzione sarà posta nella costituzione delle sezioni accoglienti
bambini di 2 anni e mezzo, qualora vi sia la presenza di bambini
diversamente abili. In tal caso potrà essere prevista una ulteriore riduzione;
• l’assicurazione di risorse finalizzate all’attivazione di una formazione che
sostenga gli insegnanti impegnati nel progetto educativo sull’anticipo;
L’entrata in vigore del regolamento vincola l’inserimento dei bambini anticipatari a tre
sole condizioni: disponibilità dei posti, accertamento dell’avvenuto esaurimento di
eventuali liste di attesa, disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo
dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età
inferiore a 3 anni, superando il regime sperimentale previsto dal decreto 59. Pertanto i
contenuti dell’intesa potrebbero perdere la loro natura vincolante, fatto salvo il potere
delle istituzioni scolastiche di determinare – in relazione alla situazione specifica – le
condizioni di accoglienza dei bambini “anticipatari” che si ritengono più adeguate, a
garanzia del corretto funzionamento delle sezioni interessate e dell’efficacia
dell’inserimento.
* * *
2. SCUOLA PRIMARIA
Nel disciplinare le iscrizioni alla scuola primaria, la circolare 4/2009, oltre a confermare
l’applicazione degli anticipi, prevede che le classi prime debbano essere organizzate
secondo il modello previsto dall’art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169, che supera il
precedente assetto organizzativo, e secondo le differenti articolazioni dell’orario
scolastico a 24, 27, sino a 30 ore nei limiti dell’organico assegnato, fatta salva la quota
relativa al tempo pieno a 40 ore.
NOTE
Anche queste disposizioni costituiscono un’anticipazione delle norme
contenute nel regolamento attutivo dell’articolo 4 del decreto 137, che richiede
l’emanazione della norma secondaria per consentire l’effettiva applicazione del
nuovo modello organizzativo delle prime classi costituite dal 1° settembre 2009.
Si rinvia alle considerazioni già svolte in precedenza in merito alla legittimità
della circolare del disporre su queste materie.
La circolare si incentra anche – toccando una materia estranea alle disposizioni
sulle iscrizioni, dal momento che questa riguarda le sole classi prime – sul
funzionamento delle classi successive, affermando che:
• le classi successive alla prima continuano a funzionare nell’anno
scolastico 2009-2010, secondo gli orari in atto a suo tempo scelti dalle
famiglie:
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a) 27 ore, corrispondenti all’orario di insegnamento settimanale di cui
all’art. 7, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, con
esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del
medesimo articolo e senza compresenze;
b) 30 ore settimanali comprensive delle attività opzionali facoltative,
corrispondenti all’orario di cui all’art. 7, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 59/2004, senza compresenze e nei limiti dell’organico
assegnato per l’anno scolastico 2008/2009;
c) 40 ore settimanali, corrispondenti al modello di tempo pieno e senza
compresenze, assicurando comunque l’assistenza alla mensa.
Ovviamente l’affermazione relativa alla soppressione delle compresenze – che
già costituisce. nel testo del regolamento licenziato dal Consiglio dei Ministri il
18 gennaio (ora in via di emanazione), una forzatura rispetto alla delega
contenuta nel decreto-legge 137/08 – rientra nelle “anticipazioni” indebite
contenute nella CM.
La circolare tocca anche la materia degli organici della scuola primaria,
ovviamente estranea alle competenze di questo provvedimento, per affermare
che “In linea generale, la consistenza organica di istituto verrà definita, per le
classi successive alle prime, mediamente in 30 ore settimanali, fatta salva,
ovviamente, la diversa consistenza oraria delle classi a tempo pieno e tenendo
conto dell’eventuale necessità del tempo mensa. Verrà garantita, inoltre,
l’attuale consistenza delle classi a tempo pieno incrementabile sulla base di
eventuali economie di organico”. Questa ulteriore intrusione indica chiaramente
come il MIUR abbia inteso utilizzare questo provvedimento come una sorta di
direttiva generale sull’avvio delle nuove disposizioni regolamentari sulla scuola
primaria, invitando ad un immediato adeguamento ad esse – ancorchè non
ancora vigenti – le istituzioni scolastiche interessate.
CHE FARE?
• Pur trovandosi al momento di fronte ad un provvedimento di dubbia legittimità,
a causa dell’anticipazione di istruzioni riguardanti innovazioni non ancora
vigenti, le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di ottemperare alle disposizioni
dettate dalla CM 4/09. Come è ormai prassi consolidata, è opportuno che si
proceda a svolgere incontri con i genitori dei bambini che si iscriveranno alle
prime classi per illustrare le conseguenze delle scelte del modello orario
rispetto alla potenziale offerta formativa.
• Se il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2009/10 è stato già predisposto,
dovrà essere adeguato alle nuove disposizioni, cercando di utilizzare al
massimo gli strumenti che l’autonomia scolastica mette a disposizione del
collegio dei docenti per limitare gli effetti stravolgenti del nuovo modello
organizzativo.
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• Chiarire con i genitori quali sono le condizioni per consentire l’iscrizione
anticipata dei bambini alla scuola primaria, dando indicazioni non solo relative
ai problemi organizzativi ma anche alle problematicità di natura pedagogica e
didattica. Laddove esistono progetti di continuità con la scuola dell’infanzia, si
può prevedere di rapportarsi alle famiglie che manifestino l’intenzione di
iscrivere anticipatamente il bambino alla scuola primaria, per verificare
l’opportunità di questa scelta.
• Naturalmente se la famiglia chiede l’iscrizione anticipata e conferma la scelta,
la scuola deve comunque rispettare la volontà espressa in sede di domanda di
iscrizione.
• Si deve precisare che per le classi successive alle prima la determinazione
degli organici è prevista sulla base media di 30 ore settimanali, fatta salva la
diversa consistenza oraria delle classi a tempo pieno e dell’eventuale necessità
del tempo mensa, che non è compreso, quindi, nella media oraria considerata
per definire la consistenza organica di istituto.
• Pur essendo previsto per il tempo pieno un funzionamento senza
compresenze, la circolare 4 precisa che deve essere comunque assicurata
l’assistenza alla mensa.
• Per quanto riguarda l’iscrizione di alunni di nazionalità non italiana, i collegi dei
docenti possono valutare la possibilità che l’assegnazione definitiva alla classe
sia preceduta da una fase di alfabetizzazione strumentale e di conoscenza
linguistica anche all’interno di specifici gruppi temporanei di apprendimento,
finalizzata a favorire un efficace e produttivo inserimento, utilizzando le
eventuali ulteriori disponibilità dell’organico di istituto.
* * *
3. SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le famiglie possono esprimere la propria preferenza tra i seguenti modelli di orario:
a) classi funzionanti con tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali
(29 ore di insegnamenti curricolari più 1 ora di approfondimento di italiano);
b) classi funzionanti con tempo prolungato – 36 ore settimanali, prolungabili
eccezionalmente fino a 40 ore settimanali previa autorizzazione dell’Ufficio
scolastico regionale – la cui attivazione è subordinata alla disponibilità di idonee
strutture e di adeguate attrezzature, ad almeno due rientri settimanali, all’
impegno dell’ente locale ad assicurare, ove sia necessario, la mensa, alla
richiesta delle famiglie.
c) Le famiglie interessate potranno esprimere l’opzione, in sede di iscrizione alla
prima classe – e con il vincolo di non variare tale scelta per l’intero corso della
scuola secondaria di I grado – affinché il complessivo orario settimanale riservato
all’insegnamento delle lingue comunitarie, per un totale di cinque ore, sia
interamente riservato all’insegnamento della lingua inglese, compatibilmente con
le disponibilità di organico (“inglese potenziato”).
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5 febbraio 2009 7
Questa possibilità contrasta con i filoni fondamentali della politica dell’Unione
Europea in materia di multilinguismo, attuativi degli obiettivi di Lisbona 2000 (vedi
da ultimo la comunicazione del 3 luglio 2008 della Commissione Europea in
materia di miglioramento delle competenze per 21° secolo).
NOTE
Sono anticipate anche per questo ordine di scuola le innovazioni contenute nel
regolamento sul primo ciclo.
CHE FARE?
Alle famiglie deve essere prospettato il nuovo modello di funzionamento, tenendo
comunque conto, per quanto riguarda il tempo prolungato, che il regolamento prevede
complessivamente di destinare a questo modello 38 ore settimanali (v. art. 5, comma
9). Ciò fa presumere che la dotazione organica di istituto sarà definita su questa base
e non sulle 36 ore “ordinarie”.
* * *
4. SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Tenuto conto che i nuovi assetti ordinamentali dei licei, degli istituti tecnici e degli
istituti professionali andranno in vigore dall’anno scolastico 2010-2011, sono
confermati per l’anno scolastico 2009-2010 i percorsi liceali, dell’istruzione artistica,
dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionale previsti dagli attuali ordinamenti.
Si rammenta che l’obbligo di istruzione potrà essere soddisfatto anche attraverso i
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto
ministeriale 29.11.2007, applicativo dell’articolo 1, comma 624, della legge 296/2006.
* * *
5. ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
La circolare 4, nel rilevare che la presenza di alunni con cittadinanza non italiana ha
assunto da tempo le caratteristiche di un fenomeno strutturale, precisa che dovrà
essere posta particolare attenzione a tutta la complessa problematica che caratterizza
l’iscrizione e la scolarizzazione di tali alunni.
In tale ottica, si raccomanda ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali e ai
dirigenti scolastici di promuovere opportune intese con gli Enti Locali per assicurare
una equilibrata distribuzione della popolazione scolastica straniera e di fornire, anche
nella prospettiva dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, adeguate informazioni
sulle tipologie e indirizzi delle scuole secondarie di II grado.
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5 febbraio 2009 8
Assegnazione alle classi
In via ordinaria gli alunni con cittadinanza non italiana soggetti all’obbligo di istruzione
sono iscritti d’ufficio alla classe corrispondente all’età anagrafica. I collegi dei docenti
possono definire, comunque, le modalità generali dell’assegnazione dell’alunno
straniero alla classe inferiore o superiore a quella corrispondente all’età, tenendo
conto, come espressamente previsto dall’art. 45, comma 2 del dPR n. 394/1999, dei
criteri di seguito riportati:
a) ordinamento scolastico del Paese di provenienza;
b) accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione posseduti;
c) corso di studi eventualmente seguito;
d) titolo di studio eventualmente posseduto, accompagnato da traduzione in lingua
italiana.
Per gli alunni stranieri non soggetti all’obbligo di istruzione valgono le disposizioni
contenute nell’art. 192, comma 3, del Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297, che così
recita: “subordinatamente al requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di
chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio
nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di
giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante l’eventuale
esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base
dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di
possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla
classe cui aspirano”.
I collegi dei docenti possono valutare la possibilità che l’assegnazione definitiva alla
classe sia preceduta da una fase di alfabetizzazione strumentale e di conoscenza
linguistica anche all’interno di specifici gruppi temporanei di apprendimento, finalizzata
a favorire un efficace e produttivo inserimento, utilizzando le eventuali ulteriori
disponibilità dell’organico di istituto.
Occorre comunque che l’inserimento scolastico degli alunni con cittadinanza non
italiana, per la sua delicatezza e complessità, sia gestita in termini interistituzionali
che, per quanto riguarda l’istruzione, prendano in considerazione ogni momento del
processo formativo degli allievi stessi, dal loro ingresso a scuola al termine del loro
itinerario scolastico o formativo.
Infine, con riferimento alle iscrizioni degli alunni con cittadinanza straniera, effettuate
in corso d’anno, come previsto dal comma 1 dell’art. 45 del citato Regolamento n.
394/1999, si raccomanda l’adozione di particolari forme di accoglienza che possano
facilitare, fin dai primi contatti con l’istituzione scolastica, un’efficace azione di
integrazione. La scuola potrà, altresì, favorire, anche d’intesa con soggetti del privato
sociale, situazioni di relazioni, socializzazioni, esperienze extracurricolari in cui i minori
stranieri potranno sviluppare in ambiente non formale e con coetanei la conoscenza e
l’uso della lingua italiana.
Tali particolari forme di accoglienza vanno adottate anche in caso di inserimento in
corso d’anno di stranieri (art. 45, comma 2, dPR 31.8.1999, n. 394) nei corsi di
alfabetizzazione per adulti di cui a successivo paragrafo.
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5 febbraio 2009 9
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della disponibilità di bilancio del fondo
dell’istituto, favoriranno iniziative rivolte a migliorare la conoscenza e
l’approfondimento della lingua italiana e a diffondere la cultura della legalità e della
cittadinanza (vedi anche dPR n. 394/1999, art. 45, comma 4).
Accordi di rete e intese territoriali
È opportuno che le istituzioni scolastiche, al fine di evitare la concentrazione in talune
scuole di iscrizioni di alunni con cittadinanza non italiana e conseguenti squilibri e
disagi della popolazione scolastica, realizzino accordi di rete per una razionale
distribuzione territoriale delle domande, procedendo, quindi, ad un’equa assegnazione
degli alunni alle diverse classi (cfr. dPR 31 agosto 1999, n. 394, art. 45, commi 3 e 5).
I Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali avranno cura di promuovere le
iniziative ritenute più opportune al fine di attivare gli accordi di rete.
Le scuole, possibilmente con azioni in rete, vorranno, pertanto, sollecitare o
assecondare attivamente le iniziative degli Enti locali e/o di altri soggetti a livelli
istituzionali per l’adozione di misure di prevenzione, orientamento e controllo circa
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Nelle città e nei grandi centri urbani in cui sono presenti ampie reti di scuole, le
iscrizioni di alunni con cittadinanza non italiana vanno gestite in maniera partecipata e
programmata, in modo che la domanda e l’offerta di servizi scolastici risultano
equamente distribuite.
Nella predisposizione degli accordi sarà opportuno prevedere intese con gli Enti locali
per favorire l’attivazione di misure di accompagnamento (trasporti, mense ecc.) utili al
conseguimento di un’equilibrata distribuzione della domanda, nonché con associazioni
del volontariato e del privato sociale, per specifiche azioni di integrazione.
Si rivela poi di fondamentale importanza l’instaurazione di un attento e proficuo
rapporto tra le scuole e le famiglie dei minori iscritti, eventualmente facilitato
dall’intervento di mediatori culturali e di operatori del volontariato sociale e di
associazioni interculturali.
NOTE
Pur essendo pienamente condivisibile sul piano dei principi la doverosa
attenzione per l’inserimento degli alunni stranieri, non si comprende come
possano essere concretamente realizzate queste iniziative dal momento che la
totale soppressione delle compresenze nella scuola primaria non offre spazi
orari adeguati alla programmazione e realizzazione di questi specifici interventi