L’usanza di considerare le circolari del Ministero della Pubblica Istruzione come se fossero atti cogenti è un errore, in esso cadono molti di coloro che operano nel nostro sistema scolastico. La giurisprudenza ha più volte chiarito che le circolari sono atti indicativi dell’amministrazione, non sono vincolanti, sono cosa diversa da un ordine gerarchico. Questo sembra sfuggire continuamente.
Un caso eclatante si è verificato a Napoli qualche giorno fa, dove si era ritenuto che una ragazza ucraina non potesse sostenere l’esame di maturità perché sprovvista del codice fiscale, come appunto indicava una circolare, perché immigrata irregolare. Fortunatamente lo stesso Ministero ha corretto la zelante commissione partenopea, in un comunicato si legge: “La raccolta del codice fiscale degli studenti è una funzionalità contenuta nell’Anagrafe degli studenti, iniziata nel 2005/06 e proseguita da tutti i governi che da allora si sono succeduti. Il controllo dei codici fiscali viene attuato tramite una verifica incrociata con l’Agenzia delle entrate, per verificarne l’integrità e la correttezza. Nel caso in cui uno studente fosse, per qualsiasi motivo, sprovvisto del codice fiscale, verrebbe semplicemente escluso dalla base informativa del Ministero, senza alcuna conseguenza per la sua privacy né per la sua possibilità di sostenere l’esame di Maturità. Quella in atto è una normale attività di gestione e manutenzione del sistema del Miur, come di qualsiasi altro sistema informativo. Per questo motivo non c’è nessun motivo di legge per cui la ragazza di Napoli non possa affrontare l’esame di maturità. Ogni altra indiscrezione su questa vicenda è priva di qualsiasi fondamento giuridico”. Diversa sarà la competenza delle autorità giudiziaria, che potrebbe addirittura arrestare la giovane quale immigrata clandestina, anche se il buon senso imporrebbe la concessione di un permesso “veloce” di soggiorno per studio.
Salvatore Pizzo
Salvatore Pizzo