E’ stato pubblicato venerdì 25 il cosiddetto decreto “salva-precari” della scuola, stabilisce che i docenti e i non docenti che all’inizio di quest’anno scolastico non si sono visti confermare il rinnovo dell’incarico annuale, per il prossimo anno scolastico hanno la precedenza nell’assegnazione delle supplenze conferite dai singoli istituti, i quali prima di attingere dalle loro graduatorie d’istituto, dovranno verificare se esiste personale incluso nella graduatoria provinciale ad esaurimento che non ha avuto la conferma dell’incarico annuale e conferirgli l’eventuale incarico, ciò a prescindere dalla presenza o meno nella graduatoria di quella scuola. Inoltre si stabilisce che rimarrà lo stesso senza lavoro avrà diritto ad essere coinvolto in iniziative di allargamento dell’offerta formativa finanziati dalle regioni, con emolumenti integrativi dell’indennità di disoccupazione per un periodo minimo di 3 mesi ad un massimo di 8.
Per adesso le regioni che hanno stipulato accordi con il Ministero della Pubblica Istruzione sono: Lombardia, Sardegna, Sicilia, Puglia e Campania. L’efficacia del decreto è valida fino al 22 novembre, data entro le Camere dovranno convertirlo in legge, nel frattempo il Ministero ha fatto sapere che al più presto invierà delle istruzioni operative per l’applicazione delle norme appena emesse.

DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 134  

 Disposizioni urgenti per garantire la continuita’ del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010. (09G0148) (GU n. 223 del 25-9-2009 ) 

 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 Ritenuta   la   straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare

disposizioni per consentire una maggiore efficienza in termini di

risparmio di tempo e di risorse nel conferimento delle supplenze, al

fine di garantire la continuita’ del servizio scolastico ed educativo

per l’anno 2009-2010;

 Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle

riunioni del 9 e del 18 settembre 2009;

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1.

 

 1. All’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, dopo il comma

14 e’ aggiunto, in fine, il seguente: «14-bis. I contratti a tempo

determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste

dai  commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante

erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun

caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e

consentire la maturazione di anzianita’ utile ai fini retributivi

prima della immissione in ruolo.».

 2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 e al fine di

assicurare la qualita’ e la continuita’ del servizio scolastico ed

educativo,   per l’anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle

disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124, e nei

regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al

personale   docente   e   al personale amministrativo, tecnico ed

ausiliario, l’amministrazione scolastica assegna le supplenze per

assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a

prescindere   dall’inserimento nelle graduatorie di istituto, al

personale   inserito   nelle   graduatorie ad esaurimento previste

dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, e successive modificazioni, ed al personale ATA inserito

nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 554 del testo unico

delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,

relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali

ad esaurimento, gia’ destinatario di contratto a tempo determinato,

annuale o fino al termine delle attivita’ didattiche, nell’anno

scolastico 2008-2009, che non abbia potuto stipulare per l’anno

scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di

posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo

indeterminato e non risulti collocato a riposo.

 3. L’amministrazione scolastica puo’ promuovere, in collaborazione

con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione

dalle   regioni   medesime,   progetti della durata di tre mesi,

prorogabili   a   otto,   che   prevedano   attivita’   di carattere

straordinario,    anche   ai   fini   dell’adempimento   dell’obbligo

dell’istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l’utilizzo

dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori

dell’indennita’ di disoccupazione, di cui puo’ essere corrisposta

un’indennita’ di partecipazione a carico delle risorse messe a

disposizione dalle regioni.

 4. Al personale di cui ai commi 2 e 3 e’ riconosciuta la

valutazione    dell’intero    anno   di   servizio   ai   soli   fini

dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento

previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27

dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui al

citato articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

 

 Art. 2.

 

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

   Dato a Roma, addi’ 25 settembre 2009

                             NAPOLITANO

                            Berlusconi, Presidente del Consiglio dei

                            Ministri

                            Gelmini,     Ministro    dell’istruzione,

                            dell’universita’ e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 

 
 
 

Di s.p.