Gli studi dei medici dermatologi possono essere ubicati tranquillamente all’interno dei condomini, lo sottolinea la Cassazione, che ha accolto il ricorso di un medico di Aversa Nicola B.. I giudici di terzo grado hanno però ricordato che “resta vietato di destinare gli appartamenti, i negozi e i locali deposito ad impianti commerciali pericolosi, ad uso sanitario, di gabinetto di cura malattie infettive o contagiose, a scuola di musica, canto e ballo, a circoli ricreativi e politici”.
La sentenza (n.14460) della seconda sezione civile ha così ribaltato le decisioni di primo e secondo grado che avevano dato torto a Nicola B.. Il contenzioso era iniziato nel lontano 1981 davanti alla sezione aversana del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere prima, poi proseguito davanti alla Corte d’appello di Napoli, dove è arrivato nel maggio 2005. I giudici di primo e secondo grado avevano ritenuto che “la branca della dermatologia includeva anche la diagnosi e cura di malattie parassitarie”, quindi non possibile in uno studio ubicato in un condominio. Il caso sarà nuovamente esaminato dalla Corte d’Appello.