La recente ricerca “Children’s Indipendent Mobility in Italy”, condotta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per il Politicy Studies Institute dell’Università londinese di Westminster, ha fatto evincere che quando i bambini della scuola primaria compiono da soli il tragitto casa – scuola (e viceversa), promuove la loro autostima e contribuisce ad un sano equilibrio psicologico.

Tanto che da diversi anni, lo stesso Consiglio Nazionale delle Ricerche, promuove l’iniziativa “A scuola ci andiamo da soli”. Tuttavia, rispetto alle epoche passate, oggi sussistono implicazioni sotto il profilo della responsabilità dei docenti, e anche dei dirigenti scolastici, in merito a quanto può accadere agli alunni minori nel tragitto scuola-casa che nemmeno la giurisprudenza è riuscita a dirimere; lo provano numerose sentenze contrastanti delle varie sezioni della Corte di Cassazione. La situazione di incertezza permarrà finchè non vi sarà, se non un diretto intervento del legislatore per colmare questa vacatio legis, almeno una sentenza “a sezioni unite” della Cassazione.

Una sentenza ha addirittura chiarito che nemmeno di fronte alla liberatoria fornita dai genitori si attenua la responsabilità del docente che permette al bambino di andare a casa da solo: 

“(…) la prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo (Cass. Civ. Sez. III, 3/2/99, n. 916); 

In totale contrapposizione con la precedente pronuncia, la stessa Cassazione nella sentenza n° 17215/2010, ha precisato che il docente non è responsabile quando: “Una volta accompagnati gli alunni fuori dalla classe, i maestri non sono responsabili se un bambino cade e si fa male in cortile, durante la ressa che si forma all’uscita di scuola al termine dell’orario di lezione”;nello stesso anno, però la Cassazione ha ritenuto la responsabilità del personale scolastico estesa anche a quando gli alunni sono affidati al servizio di trasporto, (sentenza n. 17574/10, depositata il 7 maggio 2010), in cui si ritiene colpevole il personale scolastico “per non aver vigilato o comunque predisposto adeguati accorgimenti, al fine di evitare un grave incidente stradale che ha portato alla morte di un ragazzo di prima media”.

Secondo la Cassazione si sarebbe dovuto predisporre un adeguato regolamento scolastico e adoperarsi affinché i competenti servizi attuassero semplici misure organizzative (arrivo degli autobus prima del suono della campanella, delimitazione con apposita segnaletica orizzontale e verticale degli spazi idonei alla fermata), che sarebbero state sufficienti ad impedire l’evento.

Una giurisprudenza ondivaga frutto della vacatio legis che di certo non aiuta, tuttavia è ancora vigente una norma specifica contenuta nel Regolamento generale sull’istruzione elementare, di cui al Regio Decreto del 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350) l’obbligo di sorvegliare gli alunni durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione e che il docente debba “rimanere nella scuola finché gli alunni ne siano usciti”, ma rimane il vuoto circa il tragitto casa scuola”.


Più esaustivo, e sicuramente da tenere in considerazione in base al criterio cronologico della norma giuridica che dirime il contrasto tra norme di pari livello, è l’art. 591 del Codice Penale, che così statuisce: “Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero (…) una persona incapace di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. (…) La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato”;

La Cassazione è stata sempre univoca nel ricordare che non costituiscono esimenti “le eventuali disposizioni date dai genitori (come ad esempio, quella di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo) potenzialmente pregiudizievoli per il minore, derivandone, ove attuate, una situazione di possibile pericolo per l’incolumità dello stesso” (Cass. Sez III, 19 febbraio 1994, n. 1623; Cass. 5 settembre 1986. n. 5424 e Cass., III, 30 dicembre 1997, n. 13125).

Rispetto a tutto ciò è sicuramente utile il parere dell’Avvocatura dello Stato di Bologna (4 dicembre 2000, n. 21200), che addirittura individua l’eventuale “liberatoria” fornita dai genitori come una responsabilità maggiore dei docenti e del dirigente, in quanto prova scritta che dimostra di non aver vigilato il minore. L’Avvocato dello Stato, nel suo parere, così si esprime rispetto a certe situazioni in cui le famiglie pretendono che i figli vadano a casa da soli: “(…) la pretesa dei genitori a non subire interferenze in quella che spesso viene presentata come scelta educativa, tale pretesa non è giuridicamente tutelabile allorché il minore si trovi affidato ad altro”. L’Avvocatura dà anche dei suggerimenti alle scuole per tamponare questa falla normativa:

a) la formale esplicitazione (attraverso, ad esempio, circolari alle famiglie) della non accettazione da parte della scuola di autorizzazioni all’uscita degli alunni non accompagnati;
b) la richiesta ai genitori della formale e nominativa indicazione di soggetti (maggiorenni) cui “delegare” l’attività di “ritiro” degli alunni da scuola (comprendendo ovviamente anche i genitori di compagni di classe);
c) il coinvolgimento della amministrazione locale ove possibile, al fine della più idonea organizzazione del servizio di trasporto scolastico;
d) la previsione e gestione di attività didattiche o ricreative complementari od integrative, (…) oppure di servizi di semplice e più limitata post-accoglienza degli alunni;

Giova anche ricordare che l’art 2047 del Codice Civile, riferendosi agli insegnanti in merito a quanto può accadere ad un alunno statuisce che le persone: “(…)sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”

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