giustizia  E’ stato dichiarato inammissibile un ricorso presentato al Tar (sezione di Parma) da alcuni cittadini che hanno impugnato le delibere comunali, di adozione e di approvazione, di una variante specifica al Piano Regolatore Generale del Comune di Lugagnano Val d’Arda (Piacenza), per l’adeguamento dello strumento urbanistico in materia di impianti di distribuzione carburanti. Ecco la sentenza del Tar

 

 

 

00035/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00321/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 321 del 2007, proposto da: 
Maria Luisa Savi, Ivano Savi, Andrea Savi e Rosanna Legatti, rappresentati e difesi dall’avv. Annalisa Molinari, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, via Mistrali, 4; 

contro

Comune di Lugagnano Val d’Arda, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Manfredi, con domicilio eletto presso l’avv. Eugenia Monegatti Ziliotti in Parma, piazza Garibaldi 17; 
Provincia di Piacenza, non costituita in giudizio; 

nei confronti di

Tamoil Italia S.p.a. e Nazzani Sandro, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

della delibera Consiglio Comunale di Lugagnano Val d’Arda n. 34, dell’8 maggio 2007 avente ad oggetto l’approvazione della variante adottata con atto del C.C. n. 30 del 29 settembre 2006 per adeguamento dello strumento urbanistico in materia di impianti di distribuzione carburanti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lugagnano Val d’Arda;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 22 ottobre 2007 e depositato il giorno successivo i ricorrenti hanno impugnato le delibere comunali di adozione e di approvazione di una variante specifica al PRG, ai sensi dell’art. 15 L.R. 47/78, per l’adeguamento dello strumento urbanistico in materia di impianti di distribuzione carburanti.

Il Comune intimato si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

In vista della discussione le parti hanno depositato scritti conclusivi e repliche e all’udienza pubblica del 16 gennaio 2014, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. I ricorrenti sono comproprietari di un’area, sita nel territorio del Comune di Lugugnano Val d’Arda, su cui insiste da alcuni decenni un impianto di distribuzione di carburanti, attualmente di proprietà di Tamoil Italia S.p.a. la quale è, altresì, conduttrice in locazione del terreno dei sigg.ri Savi.

Il Comune è dotato di soli due impianti di distribuzione di carburanti, uno dei quali insiste appunto sul terreno di proprietà dei ricorrenti.

Essendo venuti a conoscenza della delibera di adozione della variante, i ricorrenti hanno presentato osservazioni (doc. 6 del fascicolo dei ricorrenti) su cui il tecnico comunale incaricato ha svolto controdeduzioni in data 23 febbraio 2007 (doc. 1.6 id.).

Di seguito, in data 8 maggio 2007, il Consiglio Comunale ha approvato la variante con delibera n. 34, respingendo le osservazioni dei sigg.ri Savi.

Con tale variante il Comune, nell’adeguare il PRG alla normativa in materia di distribuzione dei carburanti, ha fissato i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione di carburanti, le norme tecniche per la loro installazione e per la ristrutturazione di quelli esistenti.

In particolare e per quanto di interesse con la variante in discorso il Comune ha inserito le seguenti previsioni:

a) la separazione fisica tra area di impianto e carreggiata stradale deve essere realizzata con un’aiuola spartitraffico ubicata ad una distanza minima di ml. 2,00 dalla carreggiata stradale e avente una profondità minima di ml. 1,00 e massima di ml. 2,00, con una cordolatura di 20 cm. di altezza (articoli 6 e 16);

b) gli impianti esistenti non possono avere accessi da due o più strade, dovendo adeguarsi entro 6 mesi, pena l’impossibilità di qualsiasi modifica petrolifera dell’impianto;

c) gli impianti esistenti non possono installare apparecchiature pre-pagamento e post-pagamento, se non previo adeguamento della superficie di impianto a quella minima prevista dalla legislazione regionale in materia dei nuovi (articolo 4);

d) nel caso di gravi motivi accertati dal Comune, in caso di trasferimento all’interno del territorio comunale di impianti esistenti e funzionati, la deroga alle distanze di cui al punto 5, comma 7 della delibera di C.R. n. 355 8 maggio 2002, può essere concessa fino al massimo del 50% di quelle previste dalla medesima delibera regionale (articolo 4).

3. Ritenendo illegittima tale delibera i ricorrenti l’hanno impugnata formulando i seguenti motivi.

I. Violazione del D.Lgs. 32/1998; dell’art. 19 L. 57/2001 e del Decreto del Ministero delle Attività produttive 31 ottobre 2001; della delibera C.R. Emilia Romagna, artt. 1.2, 2.2, 5.2.7 e 3, sia quanto alle individuazioni delle ipotesi di incompatibilità, sia quanto alla rilocalizzazione degli impianti incompatibili: richiamata la disciplina dettata a partire dal D.Lgs. n. 32/1998, di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti e la normativa regionale adottata in materia, i ricorrenti sostengono che il Comune, peraltro attivandosi con ritardo, sarebbe andato oltre i compiti affidati dalla legge statale e ragionale di mera verifica delle incompatibilità per gli impianti esistenti per i quali avrebbe introdotto delle ipotesi di incompatibilità ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla regione. In particolare, prevedendo che debba essere creata una aiuola spartitraffico di certe dimensioni tra l’area dell’impianto e la carreggiata stradale, che gli impianti esistenti non possono avere accesso da due o più strade e che debbano adeguarsi entro 6 mesi, pena l’impossibilità di qualsiasi modifica petrolifera dell’impianto e che gli impianti esistenti non possono installare apparecchiature pre-pagamento, se non previo adeguamento alla superficie minima di impianto, il Comune avrebbe adottato una sorta di prescrizioni “fotografia”, in forza delle quali l’impianto insistente sul suolo dei sigg.ri Savi e Legatti sarebbe costretto a cessare la propria attività, non essendo dotato di uno spazio così ampio rispetto alla carreggiata stradale da poter realizzare lo spartitraffico imposto, avendo accesso oltre che dalla strada provinciale anche da quella comunale, e non potendo installare dispositivi pre-pagamento, non disponendo della superficie minima di 1.800 metri.

II. Ulteriore violazione della delibera C.R. 355/2002; eccesso di potere per sviamento; violazione dell’art. 7 L. 241/1990; ulteriore violazione del Decreto del Ministero delle Attività produttive 31 ottobre 2001: le disposizioni approvate dal Comune sarebbero illegittime anche se considerate quali “gravi motivi” idonei a derogare alle distanze minime previste dalla disciplina regionale, per valutare i quali il privato dovrebbe essere coinvolto nella fase precedente la chiusura dell’impianto per poter dare il proprio contributo; coinvolgimento che nel caso di specie sarebbe mancato con l’ulteriore grave conseguenza che l’area individuata per la delocalizzazione dei ricorrenti ricadrebbe circa alla metà della distanza stabilita dalla normativa regionale.

III. Violazione degli artt. 15 e 21 L.R. 47/1978: la delibera di approvazione della variante, adottata con le procedure di cui alla lettera d) comma 4 dell’articolo 15 della L.R. 47/78 sarebbe illegittima in quanto non notificata ai proprietari degli immobili compresi nel piano e non pubblicata sul BUR, come previsto dall’art. 21, comma 6 della citata legge.

Il Comune di Lugugnano Val d’Arda ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per mancanza di legittimazione dei ricorrenti, meri proprietari dell’area di sedime e non già gestori dell’impianto, unico soggetto titolato ad impugnare in quanto titolare dell’autorizzazione.

Il ricorso sarebbe ulteriormente inammissibile, secondo il Comune, anche perché un atto pianificatorio non sarebbe lesivo prima dell’adozione dell’atto attuativo.

Nel merito ne ha contestato la fondatezza affermando, quanto al primo motivo, che la variante comunale sarebbe conforme alle norme del codice della strada e non conterrebbe previsioni irragionevoli o restrittive e che il termine semestrale per procedere alla verifica di compatibilità sarebbe solo ordinatorio.

Quanto al secondo motivo ha obiettato che la partecipazione ai procedimenti pianificatori non sarebbe soggetta alle norme del capo III della L. 241/90, avendo peraltro i ricorrenti comunque presentato osservazioni; inoltre la previsione della deroga alle distanze minime sarebbe priva di lesività per i ricorrenti.

Il terzo motivo sarebbe infondato sia perché si tratterebbe di adempimenti che pertengono alla fase di integrazione dell’efficacia, sia perché comunque posti in essere dopo la proposizione del ricorso.

Nella memoria di replica i ricorrenti hanno contestato le avverse eccezioni, hanno ribadito e precisato le censure formulate con il primo motivo; hanno, infine, dato atto del venir meno dell’interesse sul secondo motivo, superato dal venir meno della disciplina di rango nazionale sulle distanze, e dell’interesse sul terzo motivo, pur ritenuto originariamente fondato.

4. Il ricorso è inammissibile.

Il Collegio rileva che, sebbene non sia contestato che, in forza delle prescrizioni recate dall’impugnata variante, l’impianto di distribuzione carburanti insistente sul terreno di proprietà dei ricorrenti dovrebbe chiudere, difettando il terreno in discorso dei requisiti dimensionali per far sì che l’impianto risponda alla prescrizioni comunali, (con quanto ne conseguirebbe in punto di perdita, per i proprietari, della possibilità di affittare il proprio per attività di distribuzione di carburanti), tuttavia dalla data di approvazione dell’impugnata variante, 8 maggio 2007, ad oggi il Comune non ha adottato alcun atto diretto a far cessare l’attività dell’impianto Tamoil che attualmente insiste sulla proprietà dei ricorrenti.

I difensori delle parti hanno, infatti, confermato in udienza che il suddetto impianto è tuttora aperto e funzionante.

Se ne deve inferire che, senza entrare nel merito delle censure formulate in ricorso, il danno paventato dai ricorrenti è, allo stato, meramente eventuale non essendosi concretizzata alcuna lesione attuale per effetto dell’impugnata variante.

Invero, nel caso di specie, la variante impugnata incide solo indirettamente e in via meramente eventuale sulla destinazione d’uso del suolo di proprietà dei ricorrenti, recando prescrizioni di dettaglio in grado di esplicare effetto lesivo solo nel momento in cui sarà adottato l’eventuale atto applicativo; tali prescrizioni, dunque, potranno essere oggetto di censura in occasione della impugnazione di quest’ultimo.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile per mancanza di lesività dell’atto impugnato.

Le spese del giudizio possono, tuttavia, compensarsi fra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione distaccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore

Marco Poppi, Primo Referendario

     
     

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Di red