CastellArquato-Gonfalone    Il Tribunale Amministrativo Regionale di Parma ha respinto il ricorso intentato dall’Associazione Calcio Dilettantistica Vigolo Marchese, contro il Comune di Castell’Arquato e l’Unione Sportiva Acquatese. L’Acd ha richiesto di annullare la delibera di giunta relativa alla gestione dei campi da calcio e dei servizi annessi. Questa la decisione:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 56 del 2013, proposto da:
Associazione Calcio Dilettantistica (Acd) Vigolo Marchese, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Manfredi, con domicilio eletto presso l’Avv. Eugenia Monegatti Ziliotti, in Parma, piazza Garibaldi n. 17;
contro
Comune di Castell’Arquato, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giorgio Pagliari presso il quale elegge domicilio, in Parma, borgo Antini n. 3;
nei confronti di
Societa’ Sportiva U.S.D. (Unione Sportiva Dilettantistica) Aquatese;
per l’annullamento
dell’affidamento provvisorio della gestione dei campi da calcio e servizi annessi del capoluogo, per un periodo massimo di mesi tre e senza oneri a carico del Comune, disposto con delibera di Giunta n. 151 del 28 dicembre 2012 in favore dell’odierna controinteressata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castell’Arquato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2013 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con delibera del Commissario straordinario n. 40 del 29 maggio 2009, il Comune di Castell’Arquato affidava all’odierna controinteressata la gestione degli impianti sportivi comunali sino alla data del 31 dicembre 2013.
Con delibera di Giunta n. 151 del 28 dicembre 2012, adottata in prossimità della scadenza del richiamato rapporto convenzionale, l’Amministrazione, preso atto dei limiti di spesa imposti dalla “legge di stabilità 2013” (L. n. 228/2012), pur manifestando “l’intendimento …, non appena ridefinito il quadro delle risorse dell’Ente ed accertata l’esatta quantificazione del contributo che il Comune potrà erogare al nuovo gestore, [di] affidare, nelle forme di legge, a società/associazioni sportive locali la gestione degli impianti sportivi”, nelle more decideva procedere ad una proroga della convenzione in vigore “per un periodo massimo di tre mesi e senza oneri a carico dell’Ente” precisando che detta gestione provvisoria sarebbe stata regolata dalla Convenzione già approvata con la citata delibera n. 40/2009.
La ricorrente, società calcistica operante in ambito comunale, con il presente ricorso impugnava la delibera da ultimo intervenuta deducendo l’illegittimità del mancato ricorso ad affidamento della gestione mediante procedura di evidenza pubblica, nonché, l’incompetenza della Giunta a provvedere in materia.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio confutando le avverse doglianze e chiedendo la reiezione del ricorso.
Nel frattempo, il Comune, con delibera di Giunta n. 24 del 23 febbraio 2013, di pochi giorni successiva alla proposizione del presente ricorso, “acquisita la piena contezza delle disponibilità finanziarie dell’Ente, alla luce del c.d. patto di stabilità, decideva di esternalizzare la gestione dell’impianto sportivo de quo”.
Il competente Servizio comunale, in esecuzione di quanto deliberato, con determinazione n. 80 del 1° marzo 2013, indiceva una procedura negoziata di cottimo fiduciario da affidarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, con lettera di invito n. 1.825 del 4 marzo 2013, invitava alla gara sia l’odierna ricorrente che l’odierna controinteressata.
Entro il termine assegnato perveniva la sola offerta della controinteressata cui veniva aggiudicata la gestione degli impianti con determinazione n. 112 del 3 aprile 2012.
L’Amministrazione, con memoria depositata il 2 dicembre 2013, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in ragione della mancata partecipazione della ricorrente alla gara e, nel merito, confutava le avverse doglianze chiedendo la reiezione del ricorso.
La ricorrente, con memoria depositata il 9 dicembre 2013, riaffermava il proprio interesse alla decisione del ricorso nonostante le descritte sopravvenienze allegando, da un lato, un generico interesse morale all’annullamento degli atti impugnati e, da altro lato, l’intenzione di valutare la possibilità di proporre una domanda risarcitoria in separato giudizio.
All’esito della pubblica udienza del 18 dicembre 2013, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve evidenziarsi che, come già esposto, gli effetti del provvedimento impugnato sono venuti meno a seguito dell’indizione della procedura pubblica invocata dalla ricorrente sull’implicito presupposto della sussistenza di un proprio interesse a parteciparvi onde conseguire la gestione degli impianti.
Procedura cui la ricorrente, peraltro, nonostante sia stata indetta a pochi giorni dalla notifica del ricorso (intervenuta il 4 marzo 2013), singolarmente non partecipava palesando l’assenza di ogni interesse all’assunzione della gestione.
Ciò nonostante, in disparte ogni considerazione circa l’evocato profilo pregiudiziale, il ricorso è infondato.
Nel caso di specie, infatti, non vi è stata alcuna elusione della normativa in materia di affidamento di pubblici servizi atteso che la gestione degli impianti in questione è stata affidata mediante procedura pubblica varata a soli 44 giorni dallo scadere della precedente rapporto.
Il ritardo nell’indizione della procedura, si è reso necessario, come ampiamente motivato dall’Amministrazione, al fine di garantire il pieno rispetto dei vincoli di bilancio imposti all’Ente locale, senza alcun onere finanziario a carico dell’Amministrazione e, si evidenzia, senza attribuzione di alcuna utilità economica all’affidataria provvisoria.
Nessun rilievo può muoversi, pertanto, all’operato dell’Amministrazione che non poteva indire una procedura concorsuale che l’avrebbe esposta ad esborsi privi di una sicura copertura finanziaria.
Quanto al dedotto profilo di competenza, la ricorrente allega la violazione degli artt. 42 e 107 del D. Lgs. n. 267/2000 affermando genericamente che la proroga impugnata rientrerebbe nelle competenze del Consiglio comunale o, al più, della dirigenza.
Anche tale secondo motivo è infondato.
Sul punto deve rilevarsi che il provvedimento impugnato non rientra in alcuna delle ipotesi specificate all’art. 42 (competenze del Consiglio) del né in quelle di cui all’art. 107 (competenze della Dirigenza) con la conseguenza che non può che rientrare nella competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell’art. 48.
Per quanto precede il ricorso deve essere respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente la pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Laura Marzano, Primo Referendario
Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Di red