La Pubblica Istruzione italiana nella morsa
di una babele giuridica,
la disinformazione
è imperante
In merito alla babele relativa all’ordinanza del Tar del Lazio che ha ordinato al Ministero della Pubblica istruzione di riscrivere le graduatorie degli insegnanti pubblicate all’inizio di quest’anno scolastico, mettendo in discussione nomine in ruolo e incarichi a tempo determinato già conferiti, c’è una nuova stranezza giuridica. La decisione dei giudici amministrativi, che hanno già nominato un commissario che interverrà qualora entro 30 giorni il Ministero non dovesse ottemperare all’ordine, rischia di rivoluzionare l’assetto del corpo docente ad anno scolastico iniziato. Ciò è avvenuto senza che i legali del Ministero abbiano eccepito che la Corte di Cassazione, a sezioni unite, si era già espressa indicando come giudice competente per le graduatorie della scuola quello ordinario e non quello amministrativo, adesso dopo che il Ministro Mariastella Gelmini ha fatto sapere che si interverrà con una norma ad hoc, che vanificherà la decisione del Tar, il gruppo associativo che ha organizzato il ricorso ha fatto sapere di essere pronto adire alla Corte Costituzionale, cosa giuridicamente impossibile. Qualsiasi studente di diritto sa che la suprema corte non è un organo deputato ad agire su istanze dei singoli, non ha questo tipo di funzione. Rimanendo al caso specifico, la questione di legittimità costituzionale va eccepita dal legale che cura gli interessi di chi si ritiene leso al giudice davanti al quale si svolge la causa, qualora questi la ritenesse fondata ha facoltà di porre il quesito alla Suprema Corte, che si prende il suo tempo per decidere, nel frattempo la controversia qualora sia ancora pendente rimane sospesa, ma trattandosi in questo caso di una nuova norma è ovvio che nella speranza di ottenere tutto questo, bisognerà iniziare una nuova causa. Solo eccependo davanti al suo giudice naturale, un cittadino può arrivare alla Corte Costizionale, non ha facoltà di adirvi da se. Inoltre per adesso non esiste ancora una legge da eccepire, la nuova norma è stata solo annunciata dall’organo politico. L’art. 134 della Costituzione da alla Corte Costituzionale queste funzioni: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello stato è delle regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, con speciali procedure; sul giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo. Inoltre spetta alla Corte giudicare l’ammissibilità delle richieste di refendum abrogativo (funzione aggiunta successivamente). La dottrina ritiene che la Corte possa agire anche motu proprio rispetto alla conformità costituzionale delle leggi, ipotesi rarissima quest’ultima, forse mai avvenuta. Stando così le cose chi dice che vuole ricorrere alla corte Costituzionale, come se fosse una facoltà concessa a qualsiasi soggetto singolo (persona fisica) o associativo oppure istituzionale (persona giuridica), dice una cosa giuridicamente impossibile.
Salvatore Pizzo
– giornalista di cronaca giudiziaria
– docente di scuola primaria statale.