La fauna selvatica, in passato, era considerata “res nullius”, cioè cosa di nessuno e non essendo nessuno proprietario, i danni che arrecava non potevano essere imputati al suo padrone secondo le regole generali. Dal 1978, anno in cui è entrata in vigore la 27 dicembre 1977 n. 968, la selvaggina appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, quindi la fauna selvatica oggi ha un
proprietario. In linea generale, in materia di danni arrecati dagli animali che hanno proprietario interviene il Codice Civile, con l’articolo 2052, il quale stabilisce che il proprietario dell’animale risponde dei danni dell’animale salvo che provi il caso fortuito. Una prova dunque posta a carico non del danneggiato ma del danneggiante. Per fare un esempio, se un cane entra in un pollaio e fa strage delle galline, a rispondere è il proprietario del cane a meno che non provi il caso fortuito. Ma sulla base dell’interpretazione dei giudici, se ad entrare nello stesso pollaio con i medesimi propositi è una volpe, quindi un animale selvatico, il proprietario, cioè l’ Ente Pubblico, ha una posizione più favorevole perché l’onere della prova si ribalta: è il danneggiato che deve provare che l’ente proprietario degli animali, cioè l’ Ente preposto al controllo della fauna, abbia commesso qualche negligenza nel gestire la fauna stessa. In effetti, chi ha subito danni dalla selvaggina, siano stati arrecati alle colture agricole o alle automobili o ad altro, ha sempre avuto delle grosse difficoltà ad ottenere giustizia perchè tanto la pubblica amministrazione quanto la giurisprudenza sono state poco favorevoli nei confronti del danneggiato; in particolare per anni è rimasto incerto se fosse competente il giudice ordinario o il tribunale amministrativo, in altri casi si è discusso diffusamente se fosse competente la Regione, lo Stato, la Provincia o l’ Ente Parco. La stampa ha diffusamente trattato di una recente sentenza della Cassazione (la n. 80 del 2010 della 3^ Sezione) perché afferma che, nel caso dei danni arrecati alle automobili, occorre individuare, quale responsabile, l’ente preposto al controllo della fauna nel territorio in cui si verifica il danno. Questa sentenza, però, a prescindere dal risalto che le è stato dato dagli organi di informazione, non viene incontro più di tanto alle giuste ragioni dei danneggiati perchè continua ad applicarsi lo “sfavorevole” regime dell’ onere della prova poc’anzi descritto; in poche parole, il danneggiato deve individuare il concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente tenuto al controllo, e non solo, perché deve addirittura dimostrare di aver messo in atto ogni possibile cautela al fine di evitare il danno. Il Parlamento che ha allo studio la riforma della legge sulla caccia non potrà esimersi dallo spendere una parola definitiva in questa materia, per chiarire una volta per tutte che la Pubblica Amministrazione proprietaria deve risarcire i danni della selvaggina tanto come li risarciscono i privati per i loro animali un secondo un giusto principio di par condicio.
Fabio Massimo Cantarelli, presidente del Consorzio Agrario di Parma
Fabio Massimo Cantarelli, presidente del Consorzio Agrario di Parma