Il testo dell’ordinanza firmata dal giudice Raffaele Piccirillo

 

N. 36856/01 R.G.N.R.
N. 74678/02 R.G. GIP
 
 
TRIBUNALE DI NAPOLI
 
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
 
Sezione XXI
 
ORDINANZA CAUTELARE
 
 
Il Giudice dr. Raffaele Piccirillo,
sulla richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere presentata dai Pubblici Ministeri dottori Alessandro Milita e Giuseppe Narducci in data 17 febbraio 2009, integrata con trasmissione atti in data 27 febbraio 2009, 13 maggio 2009, 7 luglio 2009, 27 ottobre 2009 nei confronti di:
COSENTINO Nicola, nato a Casal di Principe il 2 gennaio 1959, ivi residente in Corso Umberto I n. 44
 
INDAGATO
 
del delitto di cui all’artt. 110, 416 bis – I, II, III, IV, V, VI ed VIII comma, C.P., perché non essendo inserito organicamente ed agendo nella consapevolezza della rilevanza causale dell’apporto reso e della finalizzazione dell’attività agli scopi dell’associazione di tipo mafioso denominata “clan dei casalesi” – promossa e diretta da Antonio BARDELLINO (fino al 1988), da Francesco SCHIAVONE di Nicola, detto “Sandokan”, da Francesco BIDOGNETTI e da Vincenzo DE FALCO (dal 1988 al 1991) e infine da Francesco SCHIAVONE di Nicola e da Francesco BIDOGNETTI – dopo l’arresto di questi ultimi due, da Michele Zagaria e Iovine Antonio, quali esponenti di vertice, tuttora latitanti, della fazione facente capo alla famiglia Schiavone e da Bidognetti Domenico, Bidognetti Aniello, Bidognetti Raffaele, Guida Luigi, Alfiero Nicola, Setola Giuseppe e Cirillo Alessandro, quali componenti apicali che si avvicendavano alla guida della fazione facente capo alla famiglia Bidognetti (nei cui confronti si procede separatamente) che, operando sull’intera area della provincia di Caserta ed altrove, si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per la realizzazione dei seguenti scopi:
• il controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione monopolistica di interi settori imprenditoriali e commerciali;
• il rilascio di concessioni e di autorizzazioni amministrative;
• l’acquisizione di appalti e servizi pubblici;
• l’illecito condizionamento dei diritti politici dei cittadini (ostacolando il libero esercizio del voto, procurando voti a candidati indicati dall’organizzazione in occasione di consultazioni elettorali) e, per tale tramite, il condizionamento della composizione e delle attività degli organismi politici rappresentativi locali;
• il condizionamento delle attività delle amministrazioni pubbliche, locali e centrali;
• il reinvestimento speculativo in attività imprenditoriali, immobiliari, finanziarie e commerciali degli ingenti capitali derivanti dalle attività delittuose, sistematicamente esercitate (estorsioni in danno di imprese affidatarie di pubblici e privati appalti e di esercenti attività commerciali, traffico di sostanze stupefacenti, truffe, riciclaggio ed altro);
• assicurare impunità agli affiliati attraverso il controllo, realizzato anche con la corruzione, di organi istituzionali;
• l’affermazione del controllo egemonico sul territorio, realizzata non solo attraverso la contrapposizione armata con organizzazioni criminose rivali nel tempo e la repressione violenta dei contrasti interni ma altresì attraverso condotte stragiste e terroristiche;
• il conseguimento, infine, per sè e per gli altri affiliati di profitti e vantaggi ingiusti;
in particolare contribuiva, con continuità e stabilità, sin dagli anni ’90, a rafforzare vertici ed attività del gruppo camorrista facente capo alle famiglie Bidognetti e Schiavone (dal quale sodalizio riceveva puntuale sostegno elettorale in occasione delle elezioni a cui il Cosentino partecipava quale candidato divenendo consigliere provinciale di Caserta nel 1990, consigliere regionale della Campania nel 1995, deputato per la lista Forza Italia nel 1996 e, quindi, assumendo gli incarichi politici prima di Vice Coordinatore e poi di Coordinatore del partito Forza Italia in Campania, anche dopo aver terminato il mandato parlamentare nel 2001) attraverso le seguenti condotte :
• garantendo il permanere dei rapporti tra imprenditoria mafiosa, amministrazioni pubbliche e comunali;
• assicurando il perpetuarsi delle dinamiche criminali economiche, esemplificativamente esercitando indebite pressioni nei confronti di enti prefettizi per incidere, come nel caso della ECO4 s.p.a., sulle procedure dirette al rilascio delle certificazioni antimafia in situazioni nelle quali erano ravvisabili elementi ostativi al rilascio delle certificazioni stesse ovvero attivandosi ancora, con enti prefettizi e/o strutture del Ministero dell’Interno, al fine di impedire, come nel caso del Comune di Mondagrone, il corretto dispiegarsi della procedura finalizzata allo scioglimento dell‘ente locale per infiltrazione mafiosa;
• creando e co-gestendo monopoli d’impresa in attività controllate dalle famiglie mafiose, quali l’ECO4 s.p.a., e nella quale il Cosentino esercitava – in posizione sovraordinata a Giuseppe Valente, Michele Orsi e Sergio Orsi – il reale potere direttivo e di gestione, così consentendo lo stabile reimpiego dei proventi illeciti, sfruttando dette attività di impresa per scopi elettorali, anche mediante l’assunzione di personale e per diverse utilità;
Condotta delittuosa avvenuta in provincia di Caserta sin dall’ inizio degli anni ’90 e perdurante.
 
 
1. Coordinate giuridiche della collusione politico – mafiosa
 
La contestazione cautelare formulata a carico di Nicola Cosentino nel capo G) della richiesta del P.M. impone alcune premesse di tenore squisitamente tecnico – giuridico, fondamentali per chiarire il criterio che ha guidato la lettura del materiale investigativo e la selezione degli elementi rilevanti.
Si può dare per risolta la questione della configurabilità in astratto del concorso eventuale, materiale e/o morale, nel reato associativo mafioso.
Il dibattito ha investito per il passato soprattutto la configurabilità del concorso eventuale materiale, essendovi sostanziale accordo sulla configurabilità di un concorso morale esterno, nel caso emblematico (realmente verificatosi) del genitore ex capo mafia ormai a riposo che spinga e convinca il figlio ad abbandonare l’attività bancaria alla quale si era avviato, per entrare a far parte di un’associazione mafiosa in qualità di dirigente della società finanziaria costituita e alimentata con i proventi dell’attività dell’associazione.
Più tormentata è stata la questione della configurabilità di un concorso esterno materiale.
Una serie di pronunce risalenti agli anni dell’emergenza terroristica riconosceva la configurabilità del concorso esterno in banda armata o nel reato di cospirazione politica mediante associazione, distinguendo dette ipotesi da quelle dell’appartenenza all’associazione eversiva sulla base del seguente ragionamento:
“l’appartenente all’associazione prevista dall’art. 305 c.p. è l’accolito del sodalizio, cioè colui che, conoscendone l’esistenza e gli scopi, vi aderisce e ne diviene con carattere di stabilità membro e parte attiva, rimanendo al corrente dell’intera organizzazione, dei particolari e concreti progetti, del numero dei consoci, delle azioni effettivamente attuate o da attuarsi, sottoponendosi alla disciplina delle gerarchie e al succedersi dei ruoli. La figura del concorrente, invece, è individuabile nell’attività di chi – pur non essendo membro del sodalizio, e cioè non aderendo a esso nella piena accettazione dell’organizzazione, dei mezzi e dei fini – contribuisce all’associazione mercè un apprezzabile e fattivo apporto personale, agevolandone l’affermarsi e facilitandone l’operare, conoscendone l’esistenza e le finalità, e avendo coscienza del nesso causale del suo contributo”.
Nella declinazione giurisprudenziale le teorie negazioniste si fondavano per lo più sulla svalutazione dell’autonomia strutturale o almeno probatoria del requisito soggettivo della fattispecie associativa semplice o mafiosa, quell’affectio societatis dimostrabile per facta concludentia dalla ricostruibilità del contributo causale prestato dal soggetto alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione criminosa. Laddove tale contributo vi fosse, si affermava, poteva presumersi automaticamente la qualità di “partecipe”, essendo l’affectio insita nella volontarietà e consapevolezza della cooperazione prestata al sodalizio: indipendentemente dal fatto che risultasse o meno aliunde l’effettiva volontà dell’agente di “esser parte” del clan e l’effettiva volontà degli altri membri di accettarlo come tale.
In secondo luogo si rimarcava la necessità di non condizionare il giudizio di ‘intraneità’ associativa alle regole interne all’associazione per delinquere.
Esemplare di questa linea di ragionamento è la seguente massima:
“Al di fuori dell’ipotesi di concorso morale non è configurabile il concorso eventuale ex art. 110 c.p., nell’associazione per delinquere, sia essa di tipo mafioso o non. Ed invero, affinché una condotta sia ritenuta punibile a titolo di concorso in un determinato reato, ai sensi dell’art. 110 c.p., sono necessari un contributo causale (materiale o semplicemente morale o psichico) e il dolo richiesti per il reato medesimo. Ne consegue che, quando tali condizioni si siano verificate in relazione al delitto di associazione per delinquere, sono integrati gli estremi della partecipazione a detta associazione; mentre, allorché le dette condizioni non si siano verificate, il fatto potrà integrare gli estremi di altri reati (corruzione, favoreggiamento, ecc.) ma non quello di concorso in associazione per delinquere”.
 
Il periodo compreso tra la fine degli anni ottanta e i primi anni novanta ha visto alternarsi le tesi negazioniste e quelle favorevoli alla configurabilità del concorso materiale nel delitto di associazione mafiosa, con un ritmo frenetico, soprattutto in relazione ai casi nei quali il soggetto processato appariva estraneo allo stereotipo dell’associato mafioso tipico: l’imprenditore che mantiene con il clan intensi rapporti d’affari; il magistrato colluso che si presti all’aggiustamento di un processo di mafia; il politico che stringa con l’associazione mafiosa un patto di voto di scambio e di cooperazione, rendendosi disponibile a favorire variamente il sodalizio durante il mandato elettorale o comunque in virtù della sua posizione politica.
Il 1994 segna il momento apicale della confusione giurisprudenziale sulla materia.
 
Una prima soluzione della vexata quaestio viene offerta dalla sentenza S.U. 5 ottobre 1994, Demitry il cui impianto motivazionale può così essere sintetizzato:
 
• Una condotta per essere ricondotta al tipo previsto dall’art. 416 bis c.p. deve rispecchiare “un grado di compenetrazione del soggetto con l’organismo criminale, tale da potersi sostenere che egli, appunto, faccia parte di esso, vi sia stabilmente incardinato, con determinati, continui compiti anche per settori di competenza”. Il concorrente eventuale però è per definizione colui che pone in essere non già la condotta tipica (vale a dire la condotta di “far parte”), bensì una condotta di altro genere che, per essere rilevante, deve “contribuire atipicamente alla realizzazione della condotta tipica posta in essere da altri”. Il concorrente eventuale non è “coautore della stabile permanenza del vincolo associativo”, ma si limita a mettere a disposizione un proprio contributo atipico a favore di coloro per i quali, invece, la condotta è proprio la stabile permanenza nell’associazione. Il suo sarà un contributo ‘esterno’ che, pur non essendo caratterizzato dalla stabilità, dovrà dare ossigeno agli altri consentendo loro di “continuare a dar vita alla stabile permanenza del vincolo”.
 
• Il dolo che accompagna la condotta tipica di partecipazione è effettivamente un dolo specifico, che consiste nella “consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio con la volontà di realizzare i fini propri dell’associazione”. Non è richiesto lo stesso tipo di dolo nel concorrente eventuale (“non si può pretendere che chi vuol dare un contributo senza far parte dell’associazione abbia il dolo di far parte…”).
Richiamando le regole generali che governano l’elemento soggettivo del concorso eventuale, le S.U. ricordano che si può avere concorso con dolo generico in un reato a dolo specifico, a condizione che un altro concorrente abbia agito con la finalità specifica richiesta dalla legge.
Il concorrente eventuale può ben agire con un dolo generico, consistente nella volontà e consapevolezza di prestare un contributo destinato ad agevolare l’associazione criminosa, disinteressandosi poi della strategia complessiva di quest’ultima e degli obiettivi che la stessa si propone di conseguire: il concorrente eventuale non potrà avere, per la contraddizione che non lo consente, quel segmento del dolo specifico del partecipe che consiste nella volontà di far parte dell’associazione, ma potrà fornire il suo contributo esterno, in taluni casi con la volontà di contribuire alla realizzazione dei fini dell’associazione; o almeno alla realizzazione di quei fini che sono coerenti con la tipologia del suo contributo: “volontà che ben può essere propria di chi, non essendo e non volendo esser parte dell’associazione, richiesto di un aiuto, lo presta per contribuire alle fortune dell’associazione, sapendo peraltro che, prestato il proprio contributo, si disinteresserà delle ulteriori vicende dell’associazione”.
 
• Non colgono nel segno le tesi che inferiscono l’inconfigurabilità dell’innesto dell’art. 110 c.p. sul tronco della fattispecie descritta dall’art. 416 bis c.p. dall’introduzione nel sistema dell’aggravante della finalità agevolatoria del sodalizio mafioso (art. 7 della legge n. 203/91), aggravante che produrrebbe l’effetto di rendere superflua e ridondante la categoria del concorso esterno nel reato associativo.
Per confutare l’argomento le Sezioni Unite richiamano l’interprete alla necessità di riflettere sul fine che l’associazione, con la realizzazione di un determinato delitto strumentale, persegue. Ed esemplificano, ipotizzando il caso del contributo consistito nell’esecuzione di un omicidio finalizzato semplicemente a ‘impartire una lezione’ a qualcuno che ha osato disobbedire: caso nel quale potrebbe essere corretto ravvisare a carico dell’esecutore non intraneo la sola aggravante dell’articolo 7 della legge n. 203/91. Diversamente, nel caso di un omicidio che ha di mira l’eliminazione di un qualche pericoloso concorrente o di altri che possono minare la vita dell’associazione. In questa ipotesi, se il killer è consapevole del peculiare ‘valore’ del suo contributo e lo presta con questa consapevolezza, anche se per suoi fini personali (e cioè senza dolo specifico) “è da escludere che ci troviamo dinanzi ad un semplice esecutore di un delitto, meritevole soltanto di un aggravamento di pena”. Al contrario, tutto lascia ritenere che, in questo caso, ci si trovi di fronte a un concorrente esterno, la cui azione atipica consente la realizzazione dell’azione tipica e contribuisce in altri termini alla stabilità del vincolo associativo e al perseguimento degli scopi dell’associazione.
• Un argomento testuale a sostegno del controverso innesto può trarsi dall’articolo 418 c.p. (assistenza agli associati). La Corte valorizza la clausola di riserva che apre la descrizione del comportamento incriminato: “chiunque, al di fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione”.
La clausola si riferisce non già alle ipotesi di concorso necessario, ma appunto alle ipotesi di concorso eventuale nel reato associativo. Quando infatti il legislatore ha voluto riferirsi al concorrente necessario del reato associativo ha fatto uso, nella stessa norma, della locuzione “persone che partecipano all’associazione”.
L’argomento trova il conforto della relazione ministeriale sul progetto di codice penale del ’30 nella quale si legge che il concorso di cui si parla nella norma dell’art. 418 c.p. “non è il concorso degli esterni rispetto al reato – fine che gli associati si propongono di commettere, sibbene il concorso rispetto al reato di associazione che, per la sua distinzione, per il parallelo che la relazione fa tra quest’ultimo concorso e il concorso esterno nel reato – fine non può non essere anch’esso il concorso esterno, degli esterni, nel reato di associazione”.
 
• Al termine di questa articolata disamina la Corte si preoccupa di dettare una linea di demarcazione tra il partecipe e il concorrente materiale eventuale, enunciando l’ormai nota ‘teoria della fibrillazione’ secondo la quale: partecipe è colui senza il cui apporto quotidiano, o comunque assiduo, l’associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza; è insomma colui che agisce nella “fisiologia”, nella vita corrente quotidiana dell’associazione; mentre concorrente eventuale è, per definizione, colui che non vuole far parte dell’associazione e che l’associazione non chiama a “far parte”, ma al quale si rivolge, ad esempio, per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo; oppure nel momento in cui la “fisiologia” dell’associazione entra in fibrillazione, attraverso una fase “patologica” che, per essere superata, chiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un esterno. Concorrente materiale esterno insomma è il soggetto che occupa uno spazio proprio “nel momento di emergenza della vita dell’associazione o, quanto meno, non lo spazio della normalità, occupabile da uno degli associati”.
 
Ripropostosi il contrasto agli inizi del decennio 2000 per effetto soprattutto della sentenza Cass., VI, 21 settembre 2000, Villecco, le S.U. intervengono nuovamente sul tema con la nota pronuncia 30 ottobre 2002, Carnevale.
 
Il percorso argomentativo della pronuncia è il seguente.
 
• Le S.U. contestano la costruzione ‘monosoggettiva’ del delitto di associazione mafiosa, affermando che in realtà “tanto la costituzione dell’associazione quanto l’inserimento di un soggetto in un’organizzazione già formata postulano sempre e necessariamente la volontà e l’agire di una pluralità di persone”.
L’associazione mafiosa è dunque fattispecie plurisoggettiva propria giacché “l’appartenenza di taluno a un’associazione criminale dipende anche dalla volontà di coloro che già partecipano all’organizzazione esistente”.
La prova di tale volontà plurale può desumersi da ‘regole statutarie’ (come quelle praticate dalle mafie storiche con i loro rituali di affiliazione) ma anche per facta concludentia indicativi di una “volontà di inclusione del soggetto partecipe”. Si tratta di valutare in concreto l’effettiva volontà degli associati: sia la volontà del singolo partecipe di essere incluso nel sodalizio; sia la volontà degli altri membri di apprezzarne e accettarne l’inclusione, indipendentemente dal fatto che tale incontro di volontà possa desumersi dal rispetto di regole o prassi criminali.
Riprendendo la distinzione tra il contributo ‘tipico’ del partecipe e quello ‘atipico’ del concorrente eventuale, le S.U. ripropongono anche la definizione per la quale la condotta di partecipazione è ravvisabile in chi “si impegna a prestare un contributo alla vita del sodalizio, avvalendosi (o sapendo di potersi avvalere) della forza di intimidazione del vincolo associativo, e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano, per realizzare i fini previsti”.
L’espressione ‘far parte’ impiegata nel comma 1 dell’articolo 416 bis allude secondo la sentenza a “una condotta che può assumere forme e contenuti diversi e variabili, così da delineare una tipica figura di reato ‘a forma libera’, consistendo in un contributo apprezzabile e concreto, sul piano causale, all’esistenza o al rafforzamento dell’associazione e, quindi, alla realizzazione dell’offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice”.
A quel ‘far parte’ dell’associazione “non può attribuirsi il solo significato di condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle relative metodiche, bensì anche quello, più pregnante, di una concreta assunzione di un ruolo materiale all’interno della struttura criminosa, manifestato da un impegno reciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura e all’attività dell’organizzazione criminosa”. Il che equivale a dire che la condotta di partecipazione comporta “un inserimento strutturale a tutti gli effetti in tale organizzazione, nella quale si finisce con l’essere stabilmente incardinati”.
Così letta e interpretata, la condotta tipica di partecipazione si sottrae alla critica dottrinale per la quale essa incriminerebbe uno ‘status’ piuttosto che un comportamento: il partecipe infatti è colui che svolge determinati e continui compiti anche per settori di competenza.
 
• La premessa conduce all’affermazione della configurabilità del concorso eventuale nel reato associativo mafioso.
Se infatti la reciproca volontà di inclusione si atteggia come requisito imprescindibile della partecipazione tipica, non può negarsi la necessità politico-criminale e la rilevanza penale dei contributi significativi che possono esser resi all’organizzazione criminale da parte di chi non sia in essa considerato incluso dagli associati.
Se nel reato associativo la volontà collettiva di inclusione è determinante, da ciò non può scaturire “l’irrilevanza penale di comportamenti significativi sul piano causale e perfettamente consapevoli”.
La fattispecie estensiva dell’articolo 110 c.p. non conosce del resto limiti applicativi legati alla fattispecie.
Essa inoltre consente di “dare corpo giuridico” a una distinzione presente nella realtà, quella appunto tra “chi entra a far parte di un’organizzazione condividendone vita e obiettivi e quella di chi, pur non entrando a farne parte, apporta dall’esterno un contributo rilevante alla sua conservazione e al suo rafforzamento”.
Il limite applicativo non può essere individuato nella natura permanente del reato associativo (come sostenuto nella sentenza Villecco del 2001), perché nulla impedisce di considerare che il permanere di un’offesa possa essere determinato anche dall’aiuto portato da un soggetto estraneo al sodalizio in determinati momenti della vita dell’organizzazione.
Neppure esso può essere collegato alla tecnica di ‘tipizzazione causale’ che connota tanto la clausola generale dell’articolo 110 c.p. quanto la fattispecie di parte speciale dell’articolo 416 bis.
Se valesse questo limite, occorrerebbe negare il concorso eventuale nell’omicidio, essendo anche questa una fattispecie causalmente orientata:
il processo causale che presiede alla tipizzazione della condotta di chi spara e di chi fornisce la pistola è il medesimo, nondimeno il complice che ha dato l’arma all’esecutore materiale dell’omicidio verrà incriminato naturaliter a titolo di concorso e, soprattutto, realizza una condotta che già sul piano causale è pienamente distinguibile dall’altra”.
 
• Sul piano dell’elemento soggettivo del concorso eventuale nel reato associativo, la sentenza Carnevale si discosta dal precedente del ’94.
Il dissenso si appunta in particolare sull’affermazione precedente per la quale il concorrente eventuale “può anche avere la volontà di contribuire alla realizzazione dei fini dell’associazione”, ma non è affatto richiesto che egli abbia tale volontà “essendo sufficiente la consapevolezza che altri fa parte e ha voglia di far parte dell’associazione e agisce con la volontà di perseguirne i fini”.
Le S.U. respingono nel 2002 l’idea che il concorrente esterno possa “disinteressarsi della strategia complessiva (dell’associazione) e degli obiettivi che la stessa si propone di conseguire”.
Il dissenso è così spiegato:
Nel reato di associazione per delinquere l’evento è la sussistenza e operatività del sodalizio, siccome idoneo a violare l’ordine pubblico ovvero gli altri beni giuridici tutelati dalle particolari previsioni legislative, la cui attuazione avviene attraverso la realizzazione del programma criminoso. Ne consegue – di necessità – che non può postularsi la figura di un concorrente esterno nel cui agire sia presente soltanto la consapevolezza che altri agisca con la volontà di realizzare il programma di cui sopra. Deve, al contrario, ritenersi che il concorrente esterno è tale quando, pur estraneo all’associazione della quale non intende far parte, apporti un contributo che ‘sa’ e ‘vuole’ sia diretto alla realizzazione, magari anche parziale, del programma criminoso del sodalizio. Il risultato così raggiunto, che – come detto – esige nell’atteggiamento psicologico del concorrente esterno sempre la ricorrenza di un dolo diretto, assorbe inevitabilmente le critiche rivolte a quell’elemento, definito eterogeneo, comunque incerto ed equivoco, che sarebbe stato inserito dalle sezioni unite nella componente soggettiva della condotta del concorrente esterno, e polemicamente indicato con le espressioni ‘dolo di contribuzione’ o ‘dolo di agevolazione’”.
La puntualizzazione dell’oggetto del dolo richiesto nel concorrente esterno assume il rilievo di argomento cardine per la confutazione delle teorie negazioniste che s’incentrano sull’esistenza nel sistema di norme – quali l’art. 378 cpv. e l’art. 418 c.p. – che assorbirebbero il disvalore che si vorrebbe stigmatizzare con la figura del concorso eventuale in reato associativo.
Le S.U. hanno buon gioco nel precisare che tanto il reato di assistenza agli associati quanto il favoreggiamento aggravato dalla mafiosità del soggetto favoreggiato si caratterizzano per una finalità circoscritta alla tutela del singolo; laddove assumerebbero rilievo ex artt. 110 – 416 bis le condotte finalizzate al mantenimento o all’assicurazione dell’operatività del sodalizio nel suo complesso.
Trova pregnante confutazione anche l’opinione dottrinale che desume dalla previsione normativa dell’art. 416 ter (scambio elettorale politico – mafioso nella forma ‘denaro contro voti’) un argomento per affermare l’inconfigurabilità di un concorso eventuale del politico in associazione mafiosa, giacché “sopperire ai vuoti di tutela determinati dall’infelice formulazione dell’art. 416 ter con la categoria del concorso esterno costituisce operazione apprezzabile sul piano etico-politico, ma scorretta sul piano giuridico penale, configurandosi un aggiramento dei precisi confini entro i quali il legislatore ha considerato penalmente rilevante un accordo politico-mafioso”.
Rovesciando la prospettiva, le S.U. affermano nel 2002 che l’introduzione dell’articolo 416 ter deve leggersi come strumento di estensione della punibilità oltre il concorso esterno, e cioè anche in casi nei quali il patto preso in considerazione, non risolvendosi in un contributo al mantenimento o rafforzamento dell’organizzazione, resterebbe irrilevante quanto al combinato disposto degli artt. 416 bis e 110 c.p.
 
• La ‘teoria della fibrillazione’ è decisamente ridimensionata dalla sentenza Carnevale che, correttamente, reputa inesatta la massima che ha trasformato in principio generale un’affermazione di carattere eminentemente esemplificativo e strettamente collegata alle peculiarità del caso venuto all’attenzione delle S.U. Demitry.
Nel 2002 le S.U. stemperano il linguaggio, affermando che il concorso dell’esterno può connettersi a condizioni di ‘mera difficoltà’ del sodalizio o anche a esigenze congiunturali, non necessariamente contrassegnate da situazioni patologiche o di grave emergenza: “non appare affatto necessario che lo stato di difficoltà sia tale che, senza il soccorso dell’esterno, l’associazione andrebbe inevitabilmente incontro alla sua estinzione (…) non è affatto richiesto che il contributo possa venire solo da quel soggetto e da nessun altro (…) la fattispecie concorsuale sussiste anche prescindendo dal verificarsi di una situazione di anormalità nella vita dell’associazione ”.
 
• Il momento centrale della sentenza Carnevale è quello dedicato all’individuazione del “livello di intensità minimo e idoneo” a considerare il concorso dell’estraneo come concorso nel reato associativo.
Il contributo del concorrente esterno – affermano le S.U. nel 2002 – “deve poter essere apprezzato come idoneo, in termini di concretezza, specificità e rilevanza, a determinare, sotto il profilo causale, la conservazione o il rafforzamento dell’associazione”.
E’ indifferente che l’attività dell’agente esterno sia stata continuativa, ripetuta o sia invece consistita in un intervento occasionale e non istituzionalizzato perché, nell’uno e nell’altro caso, conterà soltanto la concreta e specifica idoneità della prestazione a conseguire il risultato.
Non saranno pertanto riconducibili nello spettro delle condotte punibili di concorso eventuale: la mera ‘contiguità compiacente’, la ‘vicinanza’, la disponibilità nei confronti del sodalizio o dei suoi esponenti di spicco; quando a siffatti atteggiamenti non si accompagnino “positive attività” che abbiano fornito uno o più contributi suscettibili di produrre un oggettivo apporto di rafforzamento o di consolidamento sull’associazione o anche su un suo particolare settore operativo.
Ciò che conta insomma “non è la mera disponibilità dell’esterno a conferire il contributo richiestogli dall’associazione, bensì l’effettività di tale contributo, e cioè che, a seguito di un impulso proveniente dall’ente criminale, il soggetto si sia di fatto attivato nel senso indicatogli”.
L’insistenza sul tema della concretezza e della ‘positività’ materiale del contributo consente alle S.U. di superare l’argomento ostativo che viene da chi rimarca l’irrazionalità del fatto che si sottopongano al medesimo trattamento sanzionatorio soggetti intranei e soggetti esterni alle organizzazioni criminali: “in realtà la pericolosità espressa da chi in ipotesi garantisce con un comportamento illegale un’intera organizzazione criminale è ben maggiore di quella di un aderente di poco conto del sodalizio”.
La sentenza S.U. 12 luglio 2005, Mannino tocca più specificamente il tema al nostro esame.
La pronuncia risponde al contrasto giurisprudenziale determinatosi sul tema dell’individuazione dei requisiti per la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa dell’esponente politico, nel caso paradigmatico di patto di scambio tra l’appoggio elettorale da parte dell’associazione e l’appoggio promesso a questa da parte del candidato.
Richiamato come jus receptum il tema della configurabilità del concorso eventuale nel reato associativo, le S.U. sviluppano in particolare due temi affrontati nelle sentenze del ’94 (Demitry) e del 2002 (Carnevale): quello dell’efficienza causale del contributo prestato dal concorrente esterno e quello dell’elemento soggettivo che deve caratterizzarne la condotta.
Sul primo tema le S.U. del 2005 confermano lo stemperamento della ‘teoria della fibrillazione’. Nel contempo portano a conseguenze ulteriori quell’istanza di ‘effettiva idoneità’ del contributo avanzata dalla sentenza Carnevale.
Riprendendo le linee tracciate in un’importante pronuncia in materia di ‘colpa medica’ (S.U., 10 luglio 2002, Franzese), la sentenza esige che la rilevanza causale del contributo prestato all’associazione dall’agente esterno sia apprezzata ex post e obbedisca a uno standard di ‘certezza processuale’ e non di “mero aumento del rischio”.
“In tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di concorrente esterno il soggetto che, non inserito stabilmente della struttura organizzativa dell’associazione e privo dell’affectio societatis, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sempre che questo esplichi un’effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’associazione (o, per quelle operanti su larga scala, come Cosa Nostra, di un suo particolare settore o ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima”
In motivazione si esplicita che l’efficienza causale ai fini della realizzazione concreta del fatto criminoso collettivo costituisce elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, per la cui verifica non è sufficiente una valutazione ex ante, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento ex post, in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di ‘certezza processuale’, l’elevata credibilità razionale dell’ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente.
Neppure è consentito – secondo la Corte – il ricorso alla ‘causalità psichica’ cosiddetta da ‘rafforzamento dell’organizzazione criminale’ la quale consentirebbe di aggirare il compito probatorio e di concludere in ogni caso “che la condotta atipica, se obiettivamente significativa, determinerebbe comunque nei membri dell’associazione criminosa la fiduciosa consapevolezza di poter contare sul sicuro apporto del concorrente esterno, e quindi un reale effetto vantaggioso per la struttura organizzativa della stessa”.
Riprendendo il rigore della sentenza Carnevale, la sentenza Mannino esclude la sufficienza di un dolo eventuale, inteso come mera accettazione del rischio di verificazione dell’evento, ritenuto solamente probabile o possibile insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti.
Si esige invece che la rappresentazione e volontà dell’agente estraneo investano sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell’agente alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione, “agendo l’interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio”.
Il concorrente esterno dev’essere anche consapevole dei metodi e dei fini dell’associazione, “a prescindere dalla condivisione, avversione, disinteresse o indifferenza per siffatti metodi e fini, che lo muovono nel foro interno”.
 
Applicata al caso dell’esponente politico colluso con la mafia, la figura del concorso eventuale in reato associativo esige che: a) tra il soggetto e il sodalizio s’instauri un rapporto basato su un patto di scambio di voti contro favori; b) tra il soggetto e il sodalizio non sussistano rapporti di altro tipo, precedenti all’instaurarsi del patto di voto di scambio, che possano indicare l’esponente politico come soggetto già organico al sodalizio.
L’ipotesi del patto di scambio implica che un candidato formalmente estraneo al sodalizio mafioso contratti con quest’ultimo il procacciamento del voto degli affiliati e la coercizione del voto altrui in cambio dell’offerta di favoritismi: comportamento questo che ordinariamente configura già i reati di corruzione e coercizione elettorale, aggravati ex art. 7 della legge n. 203/91.
Si tratta di stabilire se e a quali condizioni la condotta di questo candidato, complessivamente considerata, possa configurarsi anche come condotta di partecipazione interna ovvero di concorso esterno nel reato associativo di tipo mafioso, tanto più che il soggetto in questione ha dimostrato – con il suo concorso morale nella coercizione elettorale – di voler condividere in qualche misura, e di voler orientare a suo vantaggio, la logica intimidatoria propria del sodalizio.
 
Il primo provvedimento giudiziario che ha affrontato la questione, configurando la condotta dell’uomo politico colluso come partecipazione interna all’associazione mafiosa, è un’ordinanza del 1992 del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria relativa ai rapporti intrattenuti da taluni esponenti politici calabresi con le cosche rosarnesi:
“L’uomo politico si serve dell’attività delle cosche per assicurarsi l’esito favorevole, e il più favorevole possibile, delle elezioni, restando pattuito o inteso che, una volta eletto, si metterà al servizio o a disposizione delle medesime, i cui interessi sono, appunto, l’acquisizione delle gestione o del controllo delle attività economiche, delle concessioni e autorizzazioni, degli appalti e dei servizi pubblici, e comunque, lo sfruttamento di qualsiasi vantaggio derivante dall’esercizio dei pubblici poteri. (…) Rivolgersi alla mafia per simili finalità, o accettarne l’impegno equivale di per sé all’adesione al programma criminoso della medesima, sia pure per la parte relativa agli affari amministrativi e ai relativi abusi”.
 
Pronunciandosi sullo stesso caso, la S.C. conferma sostanzialmente il ragionamento di diritto sia pure rilevando l’insufficienza del quadro probatorio specifico:
Il fatto di chi promette voti contro l’impegno del candidato che, una volta eletto, concluderà il sinallagma attraverso l’elargizione di favoritismi è espressamente previsto e sanzionato dalla legge penale. A maggior ragione quindi, se un simile patto viene stipulato dal candidato con un’organizzazione di stampo mafioso, e la controprestazione del beneficiario del consenso elettorale è la promessa di agevolare chi gli assicura l’elezione nella realizzazione dei fini elencati dalla norma incriminatrice, il fatto è, se provato, suscettibile di integrare gli estremi non soltanto dello specifico delitto elettorale, ma anche di una partecipazione all’associazione criminale, tanto più se l’accordo risulta di tale portata e intensità da far apparire il candidato stipulante come autentica espressione del sodalizio criminale” (Cass., I, 8 giugno 1992, Battaglini).
 
In una nota sentenza del 2004 (Cass., II, 15 ottobre 2004, Andreotti) la Corte – occupandosi di un caso del tutto peculiare nel quale l’intraneità dell’imputato al sodalizio mafioso era stata ritenuta con riferimento ad un’epoca anteriore all’introduzione dell’art. 416 bis c.p.- riconosceva la correttezza del ragionamento probatorio della Corte d’Appello secondo cui l’imputato, facendo leva sulla sua posizione di uomo politico e di governo di rilievo nazionale, aveva manifestato la propria disponibilità – sollecitata o accettata da Cosa Nostra – a compiere interventi in armonia con le finalità del sodalizio, ricevendone in cambio la promessa, almeno parzialmente mantenuta, di sostegno elettorale alla sua corrente politica e di eventuali interventi di altro genere.
Il principio di diritto distillato dalla Corte in quel caso è il seguente: “Integra la condotta di partecipazione, specie in mancanza di un’affiliazione rituale, l’esplicazione di attività omogenee agli scopi del sodalizio, apprezzabili come concreto e causale contributo all’esistenza e al rafforzamento dello stesso, da parte del soggetto che ne sia stato accettato e in esso sia stabilmente incardinato con l’assunzione di determinati e continui compiti, anche per settori di competenza”.
 
In buona sostanza l’intraneità del politico al sodalizio sembra ipotizzabile soltanto quando siano provati rapporti collusivi consolidati da tempo e caratterizzati da una risalente continuità di scambi politico-mafiosi. Solo in questo caso il rapporto potrà assumere un carattere clientelare stabile, continuativo e fortemente personalizzato, e potrà implicare il riconoscimento di un ‘ruolo’ del politico all’interno del sodalizio mafioso.
Una pluralità di patti di scambio implicherà la modifica della posizione dell’uomo politico inizialmente extraneus alla compagine e animato da un movente fortemente autonomo. In tal caso il suo movente autonomo verrà inevitabilmente a sovrapporsi, intrecciarsi e confondersi con le finalità associative, sì da assumere una nuova significatività e concludenza in termini di affectio societatis. Potrà accadere che il soggetto finisca con il perseguire anche la realizzazione degli scopi del sodalizio, di cui ha mostrato, del resto, di condividere indirettamente la valenza coercitoria.
 
Qualora invece si ipotizzi che il politico ha allacciato per la prima volta il patto di scambio “voto contro favori”, ben difficilmente si potrà configurare la sua condotta in chiave di ‘partecipazione interna’. Tale rapporto, inevitabilmente contrassegnato all’origine da un movente fortemente autonomo dell’uomo politico e da una valenza di cooperazione relativamente ‘paritaria’, sarà tale da denotare un’assenza di affectio. Assenza di affectio che potrebbe rilevarsi anche nell’ipotesi di ripetuti patti di scambio, nel qual caso ci troveremmo in presenza di un concorso esterno nel reato associativo particolarmente intenso, consolidato e continuativo.
 
Non ricorrerà né intraneità né concorso esterno quando la condotta dell’uomo politico si riduca a un comportamento compiacente del tutto episodico, consistito ad esempio nell’appoggio di una pratica d’ufficio o nell’isolato sostegno del candidato in un concorso. In tal caso saranno eventualmente configurabili delitti specifici (ad esempio corruzione) aggravati ex art. 7 della legge n. 203/91.
Le difficoltà che si avvertono nel definire la posizione giuridica degli uomini politici collusi con la mafia non sono tanto di ordine dommatico – astratto quanto piuttosto di carattere probatorio.
Il thema probandum è l’accordo programmatico tra amministratori e cosche, cioè un fatto privo di visibilità esterna e ben nascondibile alle investigazioni, un fatto che può provarsi soltanto attraverso un’opera paziente di tessitura degli indizi.
 
Il percorso dell’indagine e della sua verifica è così scandito.
Il primo passo è costituito dalla verifica dell’effettivo radicamento in determinati luoghi di un’associazione che annoveri tra i suoi obiettivi quello di trarre profitto dall’amministrazione del potere.
 
Una volta che si sia data risposta affermativa a questo quesito, occorrerà individuare nella struttura associativa quei ruoli di partecipazione che porrebbero l’associazione nelle condizioni di realizzare gli obiettivi perché delle due l’una: o l’associazione non ha la capacità di realizzare quel programma, e allora manca l’idoneità offensiva; o ce l’ha e allora vi devono essere amministratori pubblici partecipi.
 
Una volta ammessa l’esistenza dell’associazione e l’idoneità della sua struttura adeguata alla realizzazione del programma di condizionamento dell’amministrazione, il fatto che gli unici personaggi pubblici con cui la cosca ha rapporti sia X costituirà “un potente centro di gravità attorno al quale far ruotare la costellazione degli indizi”.
 
Calato nella concretezza del caso affrontato dalla citata sentenza Battaglini, questo modello conduce un commentatore a osservare:
“Quest’ associazione vuole mettere sistematicamente le mani sul potere locale; essa non può contattare di volta in volta l’amministratore che le serve perché sarebbe dispendioso e rischioso; essa ha necessità, secondo il suo programma, di contare stabilmente su propri rappresentanti nelle strutture amministrative; il B. ha un ruolo istituzionale che fa proprio al caso dell’associazione; la sperimentata contiguità tra B. ed esponenti eminenti delle cosche, l’inserimento del suo nome nella quaterna dei candidati da votare, l’attivismo e il supporto organizzativo dato dalle cosche alla sua campagna elettorale, le sollecitazioni a lui più volte mosse da personaggi di primo piano delle cosche per l’apposizione del visto di controllo su delibere comunali sono tutti segni che avvalorano l’ipotesi dell’accusa”.
Un problema probatorio che frequentemente si pone in concreto è quello della sufficienza della mera accettazione dei voti procurati dalle cosche a integrare il concorso eventuale del politico.
La realtà è che l’accettazione del voto delle cosche sottende sempre un sinallagma, ancorché simulato in termini tali da farlo apparire come una mera accettazione tacita di voti non richiesti; si tratterà allora di impegnarsi in quell’ opera di tessitura che potrà consentire di provare il patto paritario.
 
Qualora invece il voto di mafia non sia stato accettato dal politico e gli sia stato dato a sua insaputa (magari per lanciare messaggi ad altri) e comunque senza alcuna richiesta del beneficiato, il sinallagma dovrà dirsi senz’altro incompiuto.
 
Altre difficoltà probatorie sono ingenerate dallo sfasamento temporale tra i momenti di esecuzione degli impegni corrispettivi assunti dalla cosca e dal politico: è immediata l’attività di sostegno elettorale; è differita all’epoca e all’eventualità dell’effettivo successo elettorale la traduzione in atto della promessa di favori da parte del politico.
La domanda è se la mera disponibilità data dal politico prima che si sia conclusa la competizione elettorale basti a integrare il contributo alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione mafiosa.
Sul punto si sono contrapposti: un indirizzo draconiano che reputa ingenuo supporre un appoggio elettorale non accompagnato dalla disponibilità, sufficiente, del candidato ad assecondare i desideri della cosca; un orientamento che invece sottolinea come la mera promessa (esplicita o implicita) della controprestazione di benefici di là da venire non si traduce ancora, di per sé, in un fattivo contributo all’esistenza o al rafforzamento della struttura associativa.
 
L’approdo più recente, sostanzialmente recepito con qualche precisazione dalla sentenza Mannino 2005, stempera la divergenza tra le due tesi in conflitto.
Si afferma la necessità di valutare caso per caso se – tenuto conto del prestigio goduto dall’uomo politico, della sua autorevolezza, del livello in cui egli si colloca – la mera disponibilità scaturente dallo scambio di promesse non sia già essa stessa tale da costituire un valido contributo “alla conservazione o al rafforzamento” del sodalizio, idoneo a integrare il concorso esterno. Tutto dipende – osserva un commentatore – dalla qualità della promessa, dall’affidabilità e dalla caratura del politico promittente, dal contesto in cui i fatti si verificano.
Una sentenza del Tribunale di Palermo dà corpo al criterio appena enunciato:
“Nel corso della campagna elettorale il politico aveva promesso di attivarsi per l’erogazione di finanziamenti per appalti di opere pubbliche che il sodalizio mafioso intendeva controllare. La serietà e la concretezza di quell’impegno erano desumibili dal ruolo in precedenza assunto dal politico nell’ambito della giunta regionale, dall’indicazione specifica delle opere che avrebbe fatto finanziare e dalla sua affidabilità nell’assecondare certe sollecitazioni dell’associazione criminale in precedenti occasioni. La promessa fatta ai boss aveva loro consentito di elaborare un progetto occulto di spartizione degli appalti, da bandire dopo l’emissione dei decreti di finanziamento, tra vari imprenditori. Quel progetto, il cui input consisteva nella promessa elettorale dei menzionati decreti, era ovviamente reso possibile dalla forza intimidatoria del sodalizio in quel particolare territorio. Ma la promessa del politico, per ciò solo, aveva accresciuto la capacità del gruppo criminale di coinvolgere nel ‘cartello di imprese’ chiamato a spartirsi illecitamente gli appalti della zona, nuovi soggetti. Tale contatto con gli imprenditori, in epoca antecedente alle elezioni e alla effettiva emissione dei decreti, aveva fruttato all’organismo criminale vantaggi immediati” (Tribunale di Palermo, VI, 27 aprile 1999).
 
Si diceva della ricezione di questa visione da parte della sentenza Mannino.
Nella pronuncia in effetti si legge la distinzione tra: l’uomo politico di grande caratura, la cui rielezione sia universalmente percepita come certa, per il quale la promessa di favori può integrare concorso esterno anche prima che la competizione elettorale si sia svolta; l’esponente politico di caratura media, vissuto come affidabile dal gruppo mafioso, il cui contributo potrebbe essere apprezzato al momento dell’esito favorevole del voto; l’uomo politico di caratura ‘medio-bassa’, la cui sola disponibilità è di regola insufficiente, sicché l’idoneo contributo al mantenimento dell’ente associativo si manifesterà soltanto quando il patto elettorale politico-mafioso avrà avuto almeno un principio di esecuzione bilaterale.
 
2. I rapporto di scambio ‘voti contro favori’ stipulato dall’indagato Nicola Cosentino con il Clan dei Casalesi nel racconto di Gaetano Vassallo
 
Breve profilo del collaboratore di giustizia
Una prima conferma della credibilità personale del collaboratore di giustizia Gaetano Vassallo ci è fornita dall’entità del compendio patrimoniale che le sue dichiarazioni hanno consentito di apprendere, privandone lo stesso dichiarante e i suoi familiari.
Con provvedimenti del 9/6/2008 (convalida GIP del 19/6/2008) e del 17/7/2008 veniva sequestrato a vari componenti della famiglia Vassallo un compendio mobiliare e immobiliare valutabile in circa 41 milioni di euro, comprendente tra l’altro: 48 appartamenti del valore di € 16.500.000,00; 27 garage/box per del valore di € 3.500.000,00; 1 fabbricato rurale del valore di € 200.000,00; 8 ville stimate al valore di € 4.800.000,00; 8 locali commerciali per € 4.200.000,00; 28 terreni per € 4.000.000,00; la societa’ Park Hotel s.r.l. € 4.000.000,00; la società Novambiente s.r.l. € 1.300.000,00; La società Osea s.r.l. € 1.000.000,00; n. 10 conti correnti € 1.400.000; n. 26 auto/motoveicoli per € 500.000,00 (vedi i provvedimenti citati nel faldone n. 5 degli atti trasmessi in data 16.2.2009).
Questo dato concorre ad accreditare il peso imprenditoriale di Gaetano Vassallo, colletto bianco per eccellenza del gruppo criminale capeggiato storicamente da Francesco (Cicciotto) Bidognetti, confermando non soltanto l’autodefinizione del

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