La questione si è riproposta dopo una singolare contestazione alla moschea di Parma, quella dei tappeti infiammabili

Spesso i luoghi di culto islamici in Italia sono soggetti a controlli sulla sicurezza delle strutture, un’attività che spesso corre di pari passo con le fibrillazioni determinate da gruppi politici che non accettano l’apertura di moschee. In ogni caso l’unica modalità per trovare ostacoli legali sono le norme urbanistiche e quelle della sicurezza. Un’attenzione particolare che non viene però riservata agli altri luoghi di culto, lo abbiamo visto nei giorni scorsi a Parma. Nella cittadina parmense un gruppo di cittadini non vorrebbe l’apertura della moschea, ciò in stridente contrasto con l’internazionalizzazione della città sbandierata dai politici locali che spesso sono realmente convinti di amministrare una capitale mondiale: addirittura le autorità parmigiane tura hanno contestato l’infiammabilità dei tappeti usati per pregare, nella città emiliana esiste una precisione tutta locale che andrebbe studiata approfonditamente. Eppure i luoghi destinati al culto non sono locali di spettacolo e trattenimento, secondo i chiarimenti della Circolare del Ministero dell’Interno n. 42 del 17.12.86; non sono di conseguenza soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco. Una precedente circolare del Ministero dell’Interno n. 14 del 28/05/85, che affronta l’argomento specifico: "(omissis) le comunità religiose rientrano negli obblighi dell’attuale normativa di prevenzione incendi in tutti quei casi in cui, da parte e nell’ambito della comunità, siano esercite attività specifiche che, come tali, rientrano fra quelle contemplate nell’elenco allegato al predetto decreto 16 febbraio 1982. A titolo esemplificativo l’obbligo di osservanza delle norme di prevenzione incendi sussiste ove, nell’ambito della comunità religiosa, siano operanti scuole con più di 100 persone presenti, posti letto in numero maggiore di 25 utilizzati come albergo, pensione, dormitorio e simili ovvero come ospedale, casa di cura e simili, locali di spettacolo o trattenimento con capienza superiore a 100 posti, depositi di merci pericolose nonché impianti tecnologici e servizi (centrali termiche o di condizionamento, autorimesse ecc.) aventi caratteristiche tali da rientrare tra le attività pure soggette al controllo di prevenzione incendi.". Insomma nelle moschee in determinate fattispecie si può anche cavillare, ma lo stesso avviene per le strutture cattoliche? Per adesso, dopo un lungo tira e molla, è stato dato il via libera alla moschea.
Salvatore Pizzo