La Regione Campania ha reso noto che “Con sentenza n.2460 del 17 novembre 2023, il Tar Campania-Napoli ha respinto il ricorso promosso dall’Unione Provinciale degli Agricoltori di Caserta e da alcuni allevatori, avverso il Piano di eradicazione della brucellosi bufalina adottato dalla Regione Campania e in corso di attuazione sotto il coordinamento del commissario regionale” si afferma nella nota di Regione Campania. Il ricorso era stato presentato inizialmente da Confagricoltura Caserta, poi commissariata, ma era stato comunque successivamente sostenuto dal movimento degli allevatori.

“Con una lunga ed articolata pronuncia – continua il comunicato – il Tribunale ha rilevato che il Piano regionale, adottato d’intesa con il Ministero della Salute, costituisce corretta attuazione della normativa dell’Unione Europea e delle circolari ministeriali sotto tutti i numerosi profili esaminati”.

Si sottolinea: “La sentenza accerta anche che la Giunta regionale ha assicurato, nell’esercizio della propria competenza, adeguate ragionevoli misure di prevenzione, che implicano la necessaria valutazione comparativa tra interesse pubblico alla più tempestiva e rigorosa tutela igienico-sanitaria e quello dell’allevatore ad evitare l’abbattimento di capi che potrebbe rivelarsi non necessario”. Il riferimento della nota è a due dei punti di attacco del movimento: l’utilizzo improprio delle analisi di laboratorio indirette e la conseguente strage di bufale risultate indenni dal batterio alle analisi post mortem, con riscontri della presenza dei patogeni solo nell’1,4% dei casi.

Per questo motivo  gli allevatori avevano chiesto e chiedono l’applicazione dell’articolo 9 del Regolamento Ue 689/2020, che stabilisce – per individuare gli animali infetti da brucellosi e tubercolosi da abbattere – come prime analisi da eseguirsi quelle dirette, di isolamento dei batteri, e solo in seconda istanza le analisi indirette, indicate invece dal Programma della Campania: Gamma Interferon per la tubercolosi, ritenuto molto preciso, e per la brucellosi Siero Agglutinazione Rapida (Sar), con una sensibilità e specificità al 98%, e la Fissazione del Complemento (Fdc) che arriva al 96%.

Questi test indiretti sono richiamati nella normativa di riferimento, ma solo per dichiarare il sospetto di infezione in un animale ai fini dell’abbattimento o dichiarare, in caso di esito negativo, una stalla indenne; e sono stati invece scelti da Regione Campania in base a principi di dimostrata efficacia sul piano scientificoeconomicità e velocità di esecuzione per disporre gli abbattimenti.

Su questo appiglio giuridico era stato costruito il ricorso al Tar, ma tra i giudici però ha evidentemente prevalso una valutazione positiva dell’applicazione del principio di precauzione, che rende di fatto le norme sanitarie europee quali misure minime alle quali attenersi ed oltre le quali lo Stato membro può prescriverne di più severe.

La nota della Regione Campania precisa anche che: “Con specifico riferimento alla vaccinazione dei capi – di cui i ricorrenti chiedevano un uso massivo – la sentenza rileva che la normativa comunitaria (Reg. UE 689/2020) non prescrive, bensì rende facoltativa l’attuazione di programmi di vaccinazione per l’eradicazione delle malattie”