Fra i testamenti ordinari previsti dal codice civile, quello olografo è l’unico possibile da redigere anche in difetto della presenza del notaio. Si tratta di un atto formale, che può essere redatto tenendo conto di particolari accorgimenti volti a far sì che abbia validità all’apertura della successione.
Il testamento olografo è definito tale in quanto per la propria validità deve essere interamente redatto a mano, di pugno del testatore: è un atto personalissimo e, nemmeno su delega può essere scritto da altre persone rispetto a chi faccia testamento, a pena di nullità; allo stesso modo deve ritenersi nullo un testamento che sia dattiloscritto, anche se sottoscritto.
La sottoscrizione è il secondo dei requisiti previsti a pena di nullità: deve ritenersi valida anche la sottoscrizione anche con pseudonimo, purchè univocamente riconducibile alla persona del testatore.
Un terzo requisito previsto, questa volta, a pena di annullabilità e non di nullità è quello della datazione: il testamento non datato di pugno dal testatore può essere impugnato per essere annullato, entro il termine di cinque anni, decorrenti non dalla data di apertura della successione, ma dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione.
Tenuto conto di questi pochi ma inderogabili requisiti di forma, chi si accinga alla redazione del proprio testamento olografo deve altresì tenere conto delle disposizioni che possono essere nello stesso contenute: quelle patrimoniali sono a titolo universale o particolare, identificabili anche ai sensi dell’articolo 588 del codice civile come istituzione di erede o legato. L’istituzione di erede è la nomina di quest’ultimo in una quota del patrimonio ereditario, senza attribuzione di beni specifici, fatto salvo il caso in cui il testatore individui la quota da attribuire sulla base del valore patrimoniale dei beni attribuiti (secondo comma dell’articolo 558 del codice civile). Le disposizioni a titolo particolare sono invece rappresentate dai legati: si tratta di lasciti che o individuano specificamente il bene da attribuire, o lo individuano nell’ambito di un genere di beni determinati; a differenza dell’istituzione di erede non sempre il legato determina una vera e propria successione, come nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un legato di remissione del debito.
Altra circostanza di cui si deve tenere conto nella redazione del testamento olografo è quella relativa alla presenza dei legittimari e all’aver perfezionato dei contratti di donazione in vita. I legittimari sono soggetti prossimi congiunti del defunto a cui la legge riconosce particolari diritti in virtù dello stretto rapporto intercorso con lo stesso. Sebbene sia astrattamente possibile, lecita, valida ed efficace una disposizione attraverso la quale il testatore leda la quota di legittima dei legittimari, agli stessi la legge riconosce la possibilità di agire in riduzione, caducando gli effetti delle disposizioni nei limiti di quanto sia necessario ad integrare la quota lesa di legittima. Per questo motivo appare senza dubbio sconsigliabile a chi si appresti a redigere il proprio testamento ologrado, ledere i diritti dei propri legittimari.
Per quanto la redazione del proprio testamento olografo possa sembrare cosa facile, è sempre raccomandare agire con cognizione di causa e prevenire conflitti in sede successoria mediante una consulenza erogata dal proprio legale di fiducia o notaio.”