Niente più marca da bollo da 8,00 euro per i ricorsi a sanzioni amministrative e quindi anche a quelle previste dal Codice della Strada che non superino il valore di 1033,00 euro. Lo chiarisce una nota del Ministero della Giustizia con la circolare n. 4275 del 28 settembre 2010 che ha inoltrato un chiarimento rivolto a tutti gli Uffici Giudiziari avverso le richieste di numerosi Uffici del Giudice di
Pace in merito alla modifica normativa di cui al numero 2) lettera b) comma 212 dell’art. 2, legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), che ha introdotto il comma 6-bis dell’articolo 10 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nella parte in cui prevede che gli atti del processo di opposizione alle sanzioni amministrative siano soggetti “soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfettizate secondo l’importo fissato dall’articolo 30” del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Secondo la corretta interpretazione del Ministero, quindi, le cause di competenza del Giudice di Pace previste dall’art. 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il cui valore non ecceda la somma di euro 1.033,00 sono soggette al pagamento del solo contributo unificato. Infatti, con la norma contenuta nella Finanziaria 2010 rimane comunque vigente la specifica previsione normativa di parziale esenzione delle spese disciplinata dall’art. 46 della legge 374/1991 che sancisce l’obbligo del pagamento del contributo unificato ma non delle spese forfettizzate che sino a ieri come è noto venivano evase attraverso il pagamento di una marca da bollo d’importo pari ad 8,00 euro a titolo di anticipazione a carico del ricorrente.