La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

 

REPUBBLICA ITALIANA

 
 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Francesco AMIRANTE

Giudice

Paolo MADDALENA

Alfio FINOCCHIARO

Alfonso QUARANTA

Franco GALLO

Luigi MAZZELLA

Gaetano SILVESTRI

Sabino CASSESE

Maria Rita SAULLE

Giuseppe TESAURO

Paolo Maria NAPOLITANO

Giuseppe FRIGO

Alessandro CRISCUOLO

Paolo GROSSI

Ugo DE SIERVO

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 43 del decreto del Presidente della

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita), promossi dal Tribunale

amministrativo regionale della Campania con due ordinanze del 28 ottobre e con una

ordinanza del 18 novembre 2008, rispettivamente iscritte ai nn. 114, 115 e 116 del

registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17,

prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visti gli atti di costituzione di N.D. ed altri, di M.R.P. ed altri e del Comune di

Casapesenna ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell’udienza pubblica del 7 luglio 2010 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi gli avvocati Francesco Guerriero e Antonio Sasso per N.D. ed altri, Antonio Sasso

per M.R.P. ed altri, Fabrizio Vittoria per il Comune di Casapesenna e l’avvocato dello

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Stato Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con tre ordinanze di identico

tenore, pronunciate in altrettanti giudizi, le prime due del 28 ottobre 2008 (r.o. n. 114 e

n. 115 del 2009) e la terza del 18 novembre 2008 (r.o. n. 116 del 2009), ha sollevato, in

riferimento agli articoli 3, 24, 42, 76, 97, 113 e 117, primo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell’articolo 43 del decreto del Presidente della

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita).

1.1.- Le prime due ordinanze (r.o. n. 114 e n. 115 del 2009), relative ad identiche

fattispecie, espongono che i ricorrenti sono tutti proprietari di un fondo in Casapesenna,

oggetto di procedura ablatoria, in ordine alla quale il medesimo TAR, con sentenze

rispettivamente n. 73 e n. 74 del 2008, aveva annullato gli atti impugnati e condannato il

Comune di Casapesenna a restituire il terreno, previo ripristino dello stato dei luoghi. Gli

attori, con distinti ricorsi, poi riuniti dal TAR, hanno proposto ricorso per l’esecuzione

del giudicato, chiedendo la restituzione del fondo, ed hanno impugnato la delibera del

Consiglio comunale con la quale il Comune ha disposto, ex art. 43, comma 2, del citato

d.P.R., l’acquisizione al patrimonio indisponibile delle aree in questione, corrispondendo

una somma a titolo di risarcimento dei danni.

1.2.- I rimettenti premettono ancora, in fatto, che la vicenda era stata oggetto di una

prima pronuncia dello stesso tribunale (sentenza 23 gennaio 2003, n. 387) con la quale

era stato censurato l’operato dell’amministrazione in ragione del mancato compimento

dell’iter previsto per la formazione della variante urbanistica, e per violazione del

contraddittorio con i soggetti interessati. Nel procedimento di cui all’ordinanza r.o. n.

114 del 2009, con successive sentenze veniva poi annullata una nota del comune di

diniego di restituzione del suolo occupato e disposta la restituzione dello stesso con

ripristino dello stato dei luoghi (sentenza 5 giugno 2003, n. 7290), ed ancora veniva

accolto il ricorso per l’esecuzione del relativo giudicato con nomina di un commissario

ad acta. In seguito il Consiglio di Stato, con sentenza 3 maggio 2005, n. 2095, dichiarava

che sull’amministrazione gravava l’obbligo di restituire l’area occupata.

Successivamente, con le già indicate sentenze del medesimo TAR (n. 73 e n. 74 del

2008), erano stati annullati per incompetenza gli atti inerenti alla procedura ex art. 43 del

d.P.R. n. 327 del 2001, con condanna del comune alla restituzione del terreno previo

ripristino dello stato dei luoghi. Infine, era intervenuto il provvedimento di acquisizione

sanante ai sensi del citato art. 43.

1.3.- La terza ordinanza (r.o. n. 116 del 2009) espone, in fatto, che il ricorrente,

proprietario di un fondo sito nel Comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), ne aveva

subito da parte di detto comune l’occupazione, senza alcun procedimento espropriativo.

Dopo alterne vicende in punto di giurisdizione, il Tribunale di Nola, ritenendo la propria

giurisdizione, radicandola per la natura usurpativa dell’occupazione, aveva, infine,

negato l’acquisto della proprietà in capo alla pubblica amministrazione.

In seguito, era stato adottato da parte del responsabile del Servizio lavori pubblici ed

urbanistica ed Ufficio espropriazioni del Comune di San Giuseppe Vesuviano, il decreto

n. prot. 2006 0020376, impugnato nel giudizio principale, con il quale veniva disposta

l’acquisizione coattiva al patrimonio indisponibile comunale dell’area, prevedendo,

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altresì in favore del proprietario <<oltre l’indennizzo, il risarcimento del danno nonché il

computo degli interessi moratori a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato

occupato senza titolo>>.

In particolare, il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 43 e 57, comma l, del d.P.R.

n. 327 del 2001, lamentando l’inapplicabilità al caso di specie del procedimento ex art.

43 ed invocando l’applicazione del regime transitorio ex art. 57, comma 1, con obbligo

di restituzione dell’immobile e risarcimento del danno ex art. 2043 del codice civile per

l’illegittima, ulteriore occupazione.

1.4.- Ciò posto, i giudici a quibus ricordano che, in caso di annullamento giurisdizionale

degli atti relativi alla procedura di espropriazione per pubblica utilità, il proprietario può

chiedere – mediante il giudizio di ottemperanza – la restituzione del bene piuttosto che il

risarcimento del danno per equivalente monetario, anche se l’area sia stata

irreversibilmente trasformata in conseguenza dell’esecuzione dell’opera pubblica. Inoltre,

l’unico rimedio per evitare la restituzione dell’area sarebbe l’emanazione di un

provvedimento di acquisizione cosiddetto <<sanante>> ex art. 43 del d.P.R. n. 327 del

2001, in assenza del quale l’amministrazione non può addurre la intervenuta

realizzazione dell’opera pubblica quale causa di impossibilità oggettiva e, quindi, come

impedimento alla restituzione.

1.5. – Il TAR Campania, dopo aver ricordato la giurisprudenza di legittimità relativa alla

cosiddetta occupazione <<appropriativa>>, assume che tale ricostruzione sarebbe

incompatibile con la disciplina normativa introdotta dal d.P.R. n. 327 del 2001 ed entrata

in vigore il 30 giugno 2003, in quanto la disposizione oggi censurata subordina

all’adozione di apposito provvedimento discrezionale il trasferimento di proprietà dei

beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico, a seguito di trasformazione,

determinatasi in assenza del valido ed efficace provvedimento espropriativo o

dichiarativo della pubblica utilità. Inoltre, non potrebbe ritenersi che l’art. 43 disponga

solo per il futuro, trattandosi di disposizione, avente natura processuale riferita a tutti i

casi di occupazione sine titulo, anche già sussistenti alla data di entrata in vigore del

testo unico (a conforto, richiama: Cons. Stato, IV, 21 maggio 2007, n. 2582; A.P., 29

aprile 2005, n. 2; TAR. Emilia-Romagna, Bologna, I, 27 ottobre 2003, n. 2160).

1.6.- I rimettenti, quanto alla giurisdizione, ritengono di doversi conformare al

consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di procedimenti di

espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo le controversie nelle quali si faccia questione, anche a fini risarcitori, di

attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di

pubblica utilità e con essa congruenti, anche in presenza di atti poi dichiarati illegittimi.

1.7.- Ciò posto, con riferimento alla delibera di acquisizione delle aree, il Tribunale

richiama la giurisprudenza secondo cui tale atto persegue una finalità di sanatoria di

situazioni prive di procedure legittime di esproprio, senza che rilevi la causa della

illegittimità del comportamento: sia essa conseguente all’assenza di una dichiarazione di

pubblica utilità od all’annullamento di essa oppure determinata da altre cause, risultando

in proposito rilevante il solo fatto che l’interesse pubblico non potrebbe essere

soddisfatto se non con il mantenimento della situazione ablativa.

In punto di rilevanza i rimettenti assumono che, aderendo a tale orientamento, nella

specie il ricorso in ottemperanza dovrebbe essere dichiarato improcedibile, in virtù

dell’atto formale di acquisizione sanante, mentre il ricorso avverso la delibera consiliare

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dovrebbe essere rigettato, perché il provvedimento oggetto di impugnazione deve

ritenersi conforme al modello astratto di cui al citato art. 43. 1.8.- Il Tribunale

amministrativo campano dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale di tale norma,

per violazione degli artt. 3, 24, 42, 76, 97, 113 e 117, Cost..

In particolare, quanto agli artt. 3, 24, 42, 97 e 113 Cost., il Tribunale evidenzia come

l’esercizio del potere autoritativo di acquisizione dell’area, attraverso l’adozione di un

atto amministrativo, che consente di evitare la restituzione del bene e di sanare la

pregressa illegalità, avrebbe assunto la natura di strumento <<ordinario>>, attraverso il

quale <<si legalizza l’illegale>>, rimuovendo l’illecito aquiliano attraverso l’atto di

acquisizione. In tal modo risulterebbe capovolta la garanzia costituzionale del diritto di

proprietà di cui all’art. 42, Cost., nella misura in cui la norma <<consente alla pubblica

amministrazione, anche deliberatamente, […" di eludere gli obblighi procedimentali della

instaurazione del contraddittorio, delle tre fasi progettuali e della verifica delle norme di

conformità urbanistica>>, norme peraltro imposte non soltanto dall’autorità comunale,

ma anche da quelle preposte alla tutela di ulteriori e distinti vincoli.

L’abuso di tale strumento imporrebbe, invece, una lettura restrittiva della disposizione,

dal momento che ben difficilmente nella pratica sarebbe possibile immaginare ipotesi in

cui l’Amministrazione non possa giustificare il proprio operato, con la necessità di

perseguire uno scopo pubblico.

Per altro verso, a giudizio dei rimettenti, non si potrebbe prescindere dai principi

costituzionali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e

delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848

(Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e

delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo

addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), (infra: anche

CEDU o Convenzione europea), in base ai quali il diritto di proprietà potrebbe essere

acquistato dall’Amministrazione soltanto attraverso l’emanazione di un formale

provvedimento amministrativo. Inoltre, si precisa, la questione di legittimità

costituzionale viene appunto sollevata, prendendo atto che, di fatto, la sentenza che ha

dichiarato l’illegittimità della procedura si pone come <<una sorta di atto presupposto del

procedimento che si perfeziona con l’atto di acquisizione>>, con conseguente <<grave

lesione del principio generale dell’intangibilità del giudicato amministrativo>> […"

sostanzialmente <<vanificato da un atto amministrativo di acquisizione per utilizzazione

senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico>>. Del resto, andrebbe pure

considerato che l’acquisizione sanante ben potrebbe essere <<reiterata all’infinito>>,

divenendo non più uno strumento straordinario, ma ordinario, con conseguente

<<vanificazione dei principi di certezza giuridica e di tutela delle posizioni giuridiche>>.

In questo contesto, il Tribunale specifica di aver esperito inutilmente ogni tentativo di

interpretazione adeguatrice, al fine attribuire alla norma un significato

costituzionalmente corretto. 1.9.- Con riferimento, poi, all’art. 117, primo comma, Cost.,

il Tribunale, dopo aver richiamato la sentenza di questa Corte n. 349 del 2007, con

riguardo al rapporto fra norma statale ed obblighi derivanti dalla CEDU, assume che la

norma censurata non sarebbe conforme ai principi della Convenzione europea ed all’art.

6 (F) del Trattato di Maastricht (modificato dal Trattato di Amsterdam), in base al quale

<<l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, […" in quanto

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principi generali del diritto comunitario>>. In questo senso deporrebbe la costante

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (20 aprile 2006; 15 novembre

2005; 17 maggio 2005), la quale avrebbe più volte affermato la non conformità all’art. 1,

prot. 1, della Convenzione, della prassi sulla cosiddetta <<espropriazione indiretta>>,

secondo cui l’amministrazione diventerebbe proprietaria del bene in assenza di un atto

ablatorio. 1.10.- Infine, i rimettenti censurano l’art. 43 anche con riferimento all’art. 76,

Cost., in quanto l’art. 7, comma 2, lettera d) della legge-delega 8 marzo 1999, n. 50

(Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge

di semplificazione 1998) avrebbe delegato al Governo il mero <<coordinamento formale

del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le

modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche

al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo>>. La norma in questione,

invece, non troverebbe <<riferimento o principi e criteri direttivi in norme

preesistenti>>, non potendosi sostenere che l’acquisizione sanante fosse una modifica

necessaria per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa.

2.- Nel giudizio innanzi alla Corte si sono costituiti i ricorrenti dei giudizi principali

(N.D. ed altri, quanto all’ordinanza r.o. n. 114 del 2009 e M.R.P. ed altri, quanto

all’ordinanza r.o. n. 115 del 2009), con atti di identico tenore in diritto, chiedendo che la

questione sia accolta. 2.1.- La difesa delle parti private, dopo aver ripercorso le

motivazioni sottese all’ordinanza di rimessione, assume, in primo luogo, che l’atto

acquisitivo previsto dalla disposizione impugnata, in quanto finalizzato a <<sanare>>

un’attività posta in essere dalla pubblica amministrazione contra ius, determinando la

perdita della proprietà, violerebbe gli artt. 3, 24, 42, 97 e 117, Cost., conducendo a

<<legalizzare>> l’illegale, consentendo l’illecito aquiliano.

I ricorrenti, riportando peraltro ampi brani di sentenze della Corte di cassazione sul

fenomeno dell’occupazione acquisitiva, ritengono che il censurato art. 43 si porrebbe al

di fuori dei <<canoni di legittimità costituzionale>>, dal momento che attribuisce alla

pubblica amministrazione il potere di disporre l’acquisizione del bene, anche nell’ipotesi

in cui non vi sia stata alcuna preventiva dichiarazione di pubblica utilità, o la medesima

sia stata annullata o resa inefficace ex tunc. In definitiva, la norma censurata

determinerebbe uno squilibrato vantaggio per il soggetto pubblico, pregiudicando la

certezza dei rapporti giuridici e sacrificando l’affidamento dei soggetti nella possibilità di

far valere le proprie ragioni sulla base di condizioni normative <<operanti

nell’ordinamento vigente in un determinato periodo storico>>. 2.2.- Quanto alla

violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., le parti assumono che la norma si porrebbe

in conflitto <<con i principi che sorreggono la Convenzione europea su diritti dell’uomo

(CEDU), aventi diretta rilevanza nell’ordinamento interno, nonché con l’articolo 6 del

Trattato di Maastricht, modificato dal Trattato di Amsterdam>>. Tale contrasto sarebbe

evidente, alla luce del costante orientamento della Corte Europea dei diritti dell’uomo in

materia di espropriazione cosiddetta <<indiretta>>.

In particolare, si ricordano alcune decisioni di quella Corte nelle quali è stato affermato

che l’espropriazione indiretta tende a stabilizzare una situazione di fatto derivante dalle

illegalità commesse dall’amministrazione e che, <<sia in virtù di un principio

giurisprudenziale o di un testo di legge come l’art. 43 del testo unico, l’espropriazione

indiretta non dovrebbe costituire un mezzo alternativo all'<<espropriazione operata in

forma corretta>>. I ricorrenti ricordano altresì, come <<l’anomalia italiana>> abbia

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formato oggetto anche di una risoluzione interinale, in data 14 febbraio 2007, da parte

del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, con cui le Autorità nazionali sono state

<<incoraggiate>> <<… a proseguire i loro sforzi e ad adottare rapidamente tutte le

misure necessarie addizionali al fine di rimediare in maniera definitiva alla pratica della

"espropriazione indiretta">>.

In tale contesto europeo, poi, le Autorità governative italiane avrebbero expressis verbis

ammesso che la norma dettata dall’art. 43 t.u. in materia di espropriazione per pubblica

utilità è ex se non coerente con i principi della Convenzione, tant’è che ne viene

suggerita un’applicazione ed interpretazione <<correttiva>>.

2.3.- Infine, le parti private, citando giurisprudenza di questa Corte, aderiscono alla

censura formulata con riguardo all’art. 76, Cost., in quanto l’ipotesi dell’acquisizione,

introdotta dall’art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001, sarebbe <<priva di addentellati con la

vigente normativa>>, nel mentre il legislatore delegato non era stato autorizzato ad

integrare o correggere le previsioni vigenti, ma semplicemente a riordinarle, attraverso

un intervento di mero coordinamento.

3.- Nel giudizio relativo alle ordinanze r.o. n. 114 e n. 115 del 2009, si è costituito il

Comune di Casapesenna, criticando le argomentazioni sottese ai provvedimenti del

giudice a quo. In primo luogo, il Tribunale campano, affermando che l’istituto in

questione <<nelle intenzioni del legislatore doveva conservare una natura

eccezionale>>, nel mentre avrebbe <<assunto la natura di strumento ordinario>>,

confonderebbe l’ipotetica applicazione <<scorretta>> della norma in questione, con la

sua illegittimità costituzionale. Inoltre, non sarebbe neppure corretto affermare che l’art.

43 consentirebbe l’illecito aquiliano, in quanto, al contrario, la norma in questione

avrebbe proprio escluso in radice che l’eventuale illecito aquiliano possa in sè

determinare, come accadeva in passato, l’acquisto della proprietà da parte della pubblica

amministrazione.

Il giudice a quo non coglierebbe nel segno neppure con riguardo alla pretesa elusione

degli obblighi procedimentali, in quanto il provvedimento di acquisizione deve dare

conto specificamente degli interessi in conflitto, compiendo un’esaustiva comparazione

dei medesimi, attraverso una congrua motivazione della <<sussistenza attuale di un

interesse pubblico specifico e concreto>>. In questo senso, dunque, lo stringente obbligo

di motivazione consente, proprio al giudice amministrativo, di valutarne la <<logicità e

ragionevolezza>>.

3.1.- Quanto, poi, al contrasto con la giurisprudenza di Strasburgo, il Comune di

Casapesenna ritiene che, diversamente da quanto opinato dai rimettenti, gli arresti della

CEDU non hanno avuto ad oggetto l’applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001,

ma la pratica dell’accessione invertita, della quale proprio l’art. 43 costituirebbe la

soluzione legislativa.

3.2.- Infondata sarebbe pure la censura di violazione del giudicato amministrativo, in

quanto la norma in esame non sarebbe in grado di mettere in discussione ne’

l’annullamento degli atti preordinati all’esproprio, ne’ il diritto al risarcimento del privato

illegittimamente spossessato, limitandosi piuttosto a consentire alla pubblica

amministrazione di optare per il risarcimento monetario, piuttosto che per quello in

forma specifica. Anzi, il citato art. 43, piuttosto che ledere il precedente giudicato, ne

garantirebbe una più piena esecuzione, in quanto limiterebbe a singoli casi ed alla

ricorrenza di specifici presupposti la facoltà della pubblica amministrazione di optare per

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il risarcimento monetario, in luogo di quello in forma specifica.

3.3.- Da ultimo, con riferimento alla violazione dell’art. 76 Cost., si rileva che il t.u. sulle

espropriazioni, in quanto volto al riordino normativo ed alla semplificazione delle norme

procedurali ed organizzative, avrebbe natura innovativa e non meramente compilativa,

potendo apportare, in sede di coordinamento delle disposizioni vigenti, <<le modifiche

necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa>>.

4.- In tutti i giudizi promossi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che, nei distinti atti, di

contenuto sostanzialmente identico, ha chiesto che la questione sia dichiarata

inammissibile ed infondata. 4.1.- La difesa dello Stato eccepisce, in primo luogo,

l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, ricordando che questa Corte,

nella sentenza n. 191 del 2006, ha espressamente escluso che la norma censurata abbia

valore di norma processuale, sicché i rimettenti avrebbero dovuto chiedersi se essa fosse

o meno applicabile alla fattispecie concreta. Il tema dell’applicabilità dell’art. 43 del t.u.

in materia di espropriazioni alle occupazioni sine titulo, perfezionatesi prima dell’entrata

in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001, rappresenterebbe, infatti, uno dei temi più dibattuti

sia in dottrina che in giurisprudenza. Oltre all’orientamento richiamato dall’ordinanza di

rimessione, infatti, sarebbe dato riscontrare, in senso contrario, in primo luogo quello

della Corte di cassazione che, con le sentenze 22 settembre 2008, n. 23943 e 19

dicembre 2007, n. 26732, ne ha escluso l’applicabilità in considerazione del fatto che

l’art. 57 del d.P.R. n. 327 del 2001, nel disciplinare l’applicabilità della nuova disciplina

(e non soltanto delle norme di natura sostanziale), ha introdotto un criterio fondato

esclusivamente sul dato temporale del primo atto del procedimento espropriativo, a

prescindere dalle sue successive vicende e dai successivi provvedimenti che

l’espropriante potesse emanare.

Inoltre, lo stesso Consiglio di Stato, con la sentenza 26 settembre 2008 n. 4660, avrebbe

negato l’applicazione del citato art. 43 ad una fattispecie perfezionatasi, come quella in

esame oggi, anteriormente all’entrata in vigore del t.u.

4.2.- La questione sarebbe, ancora, inammissibile perché i rimettenti non avrebbero

sperimentato un’interpretazione costituzionale della norme censurata. Ciò in quanto il

Tribunale muoverebbe da un’applicazione della disposizione da parte delle

amministrazioni e da parte del diritto vivente, che a suo giudizio avrebbe condotto a

risultati abnormi, quali quello relativo all’operatività dell’art. 43 in sede di ottemperanza,

suscettibile di caducare l’accertamento del diritto alla restituzione del fondo e di

travolgere la forza del giudicato.

Ad avviso dell’Avvocatura dello Stato, tuttavia, nulla avrebbe impedito ai giudici

rimettenti di valutare alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata

l’illegittimità dell’atto acquisitivo, nel corso del giudizio di ottemperanza, per le

medesime ragioni che sono state poste a sostegno della questione di costituzionalità. 4.3.

– Nel merito, la difesa dello Stato precisa in primo luogo che lo strumento della

cosiddetta acquisizione sanante, lungi dall’essere uno strumento ordinario, si

sostanzierebbe invece come una <<legale via d’uscita>> dalle situazioni di illegalità,

verificatesi nel corso degli anni.

Quanto, poi, al rapporto con il giudicato relativo alla restituzione del fondo, si sottolinea

che la disposizione in esame non costituisce, di per sè, uno strumento di elusione del

giudicato, ma sarebbe semmai l’uso non funzionale della norma da parte

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dell’Amministrazione, che potrebbe determinare tale conseguenza. Sarebbe, quindi,

compito del giudice amministrativo verificare con rigore quella comparazione di

interessi sottesa al provvedimento, secondo i criteri della ragionevolezza e

proporzionalità.

Il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia, poi, come nel caso di specie il giudice

ben avrebbe potuto dichiarare, ai sensi dell’art. 21 septies della legge 7 agosto 1990, n.

241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi), la nullità del provvedimento di acquisizione adottato

dall’amministrazione comunale, per violazione del giudicato. 4.4.- In ordine alla

questione relativa alla violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., per violazione della

CEDU, l’Avvocatura dello Stato, nonostante i dubbi di legittimità costituzionale

paventati da alcune decisioni della Corte di cassazione (sentenza n. 26732 del 2007, cit.),

premette che la questione della compatibilità dell’art. 43 non sarebbe mai stata affrontata

dalla Corte di Strasburgo. Ciò posto, il giudice rimettente avrebbe potuto, comunque

praticare un’interpretazione conforme ai <<canoni CEDU>>, prima ancora di sollevare

la questione di legittimità costituzionale. Del resto la giurisprudenza amministrativa si

sarebbe più volte espressa nel senso della piena compatibilità dell’art. 43 con le

disposizioni CEDU, come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

4.5.- Infine, con riferimento al denunciato vizio di eccesso di delega, il Presidente del

Consiglio dei ministri ricorda, ancora, la giurisprudenza del giudice amministrativo che

avrebbe negato la sussistenza di tale vizio. 4.6.- Da ultimo l’Avvocatura dello Stato

sottolinea come l’eventuale <<caducazione>> della norma impugnata avrebbe come

inevitabile conseguenza il <<ritorno in auge>> degli istituti di creazione pretoria

dell’occupazione <<acquisitiva>> ed <<usurpativa>>, che esporrebbero lo Stato ad

ulteriori e numerosissime condanne da parte della Corte di Strasburgo.

Considerato in diritto

1.- Le questioni sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con

tre distinte ordinanze di contenuto in larga misura coincidente (r.o. n. 114, n. 115 e n.

116 del 2009), riguardano l’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubbica 8

giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di espropriazione per pubblica utilita), con il quale viene disciplinata la

<<Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico>>. 1.1.- I giudizi

hanno ad oggetto la stessa norma, censurata con riferimento agli stessi parametri, sotto

gli stessi profili e in gran parte con le stesse argomentazioni; ponendo, pertanto,

un’identica questione, vanno riuniti e decisi con un’unica pronuncia.

2.- La norma censurata ha ad oggetto la disciplina dell’utilizzazione senza titolo di un

bene per scopi di interesse pubblico e consente all’autorità che abbia utilizzato a detti fini

un bene immobile in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o

dichiarativo della pubblica utilità, di disporne l’acquisizione al suo patrimonio

indisponibile, con l’obbligo di risarcire i danni al proprietario. La disposizione regola,

inoltre, tempo e contenuto dell’atto di acquisizione, l’impugnazione del medesimo, la

facoltà della pubblica amministrazione di chiedere che il giudice amministrativo

<<disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del

bene senza limiti di tempo>>, fissando i criteri per la quantificazione del risarcimento

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del danno. Secondo il Tribunale rimettente, in punto di rilevanza, l’applicazione della

disciplina di cui al citato art. 43 determinerebbe l’improcedibilità dei ricorsi in

ottemperanza, in considerazione dell’atto formale di acquisizione sanante; nello stesso

tempo, i ricorsi avverso la delibera di acquisizione dovrebbero essere rigettati, perché il

provvedimento oggetto di impugnazione dovrebbe ritenersi conforme al modello astratto

disegnato dall’intera disposizione, nonostante, in questo caso, fosse già intervenuta una

pronuncia di restituzione (in particolare nei giudizi iscritti al r.o. n. 114 e n. 115 del

2009, a seguito dell’annullamento gli atti inerenti alla procedura ex art. 43).

La norma si porrebbe in contrasto anzitutto con gli articoli 3, 24, 42, 97 e 113 della

Costituzione, in quanto essa consentirebbe, secondo l’interpretazione assunta come

diritto vivente, la sanatoria di espropriazioni illegittime, a causa della mancanza della

dichiarazione di pubblica utilità, dell’annullamento degli atti ovvero per altra causa. In

tal modo, sarebbe prefigurato l’esercizio di un potere autoritativo di acquisizione

dell’area che impedirebbe la restituzione del bene, rimuovendo l’illecito aquiliano anche

a dispetto di un giudicato amministrativo, consentendo <<alla pubblica amministrazione,

anche deliberatamente, … di eludere gli obblighi procedimentali della instaurazione del

contraddittorio, delle tre fasi progettuali e della verifica delle norme di conformità

urbanistica>> con <<grave lesione del principio generale dell’intangibilità del giudicato

amministrativo>>, sostanzialmente <<vanificato da un atto amministrativo di

acquisizione per utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico>>.

3.- Ad avviso del TAR, la norma impugnata si porrebbe, inoltre, in contrasto con l’art.

117, primo comma, Cost., in quanto non sarebbe conforme ai principi della Convenzione

europea dei diritti dell’uomo, come interpretati dalla Corte di Strasburgo, che ha ritenuto

in contrasto con l’art. 1, prot. 1, la prassi della cosiddetta <<espropriazione indiretta>>;

violando peraltro anche l’art. 6 (F) del Trattato di Maastricht (modificato dal Trattato di

Amsterdam), in base al quale <<l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono

garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle

libertà fondamentali, […" in quanto principi generali del diritto comunitario>>. 4.- I

rimettenti, infine, ritengono che il citato art. 43 impugnato recherebbe vulnus all’art. 76,

Cost., in quanto sarebbe stato emanato in violazione dei criteri della legge-delega 8

marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti

amministrativi – Legge di semplificazione 1998).

5.- L’Avvocatura dello Stato ha eccepito l’inammissibilità delle questioni, per difetto di

rilevanza nel giudizio a quo, in quanto questa Corte, la Corte di cassazione ed il

Consiglio di Stato avrebbero escluso l’applicabilità del citato art. 43 alle occupazioni

appropriative verificatesi prima del 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del d.P.R.

n. 327 del 2001.

5.1.- L’eccezione non è fondata. La questione dell’applicabilità della norma in esame non

è stata risolta in modo univoco dalla giurisprudenza. La Corte di cassazione esclude,

infatti, l’ammissibilità dell’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art.

43 con riguardo alle occupazioni appropriative verificatesi prima dell’entrata in vigore

del d.P.R. n. 327 del 2001 (sentenze 22 settembre 2008, n. 23943, 28 luglio 2008 n.

20543, 19 dicembre 2007, n. 26732). Diversamente, nella giurisprudenza del Consiglio

di Stato è ormai prevalente il principio secondo cui <<la procedura di acquisizione in

sanatoria di un’area occupata sine titulo, descritta dal citato articolo 43, trova una

generale applicazione anche con riguardo alle occupazioni attuate prima dell’entrata in

10

vigore della norma>> (Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1762, Sez. IV, 8 giugno

2009, n. 3509, inoltre: Ad. Plen. 29 aprile 2005, n. 2; Sez. IV, 16 novembre 2007, n.

5830, esaminata senza rilievi sulla giurisdizione da Cass., SS.UU., 16 aprile 2009, n.

9001).

In presenza di tale contrasto, le ordinanze di rimessione hanno motivato in maniera non

implausibile in ordine all’applicabilità della norma, richiamando la giurisprudenza

assolutamente prevalente ed il <<diritto vivente>> del Consiglio di Stato.

6.- Nel merito, vanno esaminate in via preliminare le censure riferite all’art. 76, della

Costituzione. Spetta, infatti, a questa Corte <<valutare il complesso delle eccezioni e

delle questioni costituenti il thema decidendum devoluto al suo esame>> e <<stabilire,

anche per economia di giudizio, l’ordine con cui affrontarle nella sentenza e dichiarare

assorbite le altre>> (da ultimo, sentenze n. 181 del 2010 e n. 262 del 2009), quando si è

in presenza di <<questioni tra loro autonome per l’insussistenza di un nesso di

pregiudizialita>> (sentenza n. 262 del 2009).

Nella specie, è palese la pregiudizialità logico-giuridica delle censure riferite all’art. 76

Cost., giacché esse investono il corretto esercizio della funzione legislativa e, quindi, la

loro eventuale fondatezza eliderebbe in radice ogni questione in ordine al contenuto

precettivo della norma in esame.

6.1.- I rimettenti denunciano la violazione dell’art. 76 Cost., deducendo che l’art. 43 non

troverebbe <<riferimento o principi e criteri direttivi in norme preesistenti>>, in quanto

la legge-delega n. 50 del 1999 prevedeva il mero coordinamento formale del testo delle

disposizioni vigenti, e consentiva, nei limiti di tale coordinamento, le sole modifiche

necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di

adeguare e semplificare il linguaggio.

7.- La questione è fondata.

8.- La norma impugnata disciplina l’istituto cosiddetto della <<acquisizione sanante>>.

In particolare essa dispone, fra l’altro, al comma 1, che, <<valutati gli interessi in

conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico,

modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo

della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio

indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni>>. Viene, poi, precisato, al

comma 2, che l’atto di acquisizione <<…a) può essere emanato anche quando sia stato

annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia

dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio;>>.

Si tratta, dunque, della possibilità di acquisire alla mano pubblica un bene privato, in

precedenza occupato e modificato per la realizzazione di un’opera di interesse pubblico,

anche nel caso in cui l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità sia venuta meno,

con effetto retroattivo, in conseguenza del suo annullamento o per altra causa, o anche in

difetto assoluto di siffatta dichiarazione (<<assenza del valido ed efficace

provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilita>>).

8.1.- La norma censurata è contenuta nel testo unico, in materia di espropriazioni, redatto

in attuazione della legge n. 50 del 1999, a sua volta collegata alla legge 15 marzo 1997

n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione

amministrativa), che aveva previsto un generale strumento permanente di

semplificazione e di delegificazione.

11

In particolare, la delega riguardava il <<riordino>> delle norme elencate nell’allegato I

alla legge n. 59 del 1997 (nel testo risultante a seguito dell’art. 1, legge 24 novembre

2000, n. 340 – Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di

procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999), che contemplava, quale

oggetto, il <<procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità e altre

procedure connesse: legge 25 giugno 1865, n. 2359; legge 22 ottobre 1971, n. 865>>.

8.2.- Il chiaro tenore delle norme richiamate rende palese che la delega oggetto delle

medesime concerneva esplicitamente il tessuto normativo costituito dalle leggi n. 2359

del 1865 e n. 865 del 1971. Il sistema dell’espropriazione per pubblica utilità risultante

da dette leggi era articolato, in sintesi, in un procedimento che presupponeva il

provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell’opera e la fissazione di termini,

con la connessa disciplina dei casi di indifferibilità ed urgenza. In seguito, la legge n.

865 del 1971 aveva previsto la concentrazione del procedimento in un’unica fase,

ricollegando la dichiarazione di pubblica utilità, unitamente alla dichiarazione di

indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche, all’approvazione dei progetti delle opere

da parte degli organi competenti. Successivamente, ed in presenza di una nutrita serie di

patologie dei procedimenti amministrativi di espropriazione, consistenti

nell’accertamento dell’occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione, la

giurisprudenza di legittimità aveva elaborato gli istituti dell’occupazione

<<appropriativa>> ed <<usurpativa>>. In sintesi, la prima era caratterizzata da una

anomalia del procedimento espropriativo, a causa della sua mancata conclusione con un

formale atto ablativo, mentre la seconda era collegata alla trasformazione del fondo di

proprietà privata, in assenza di dichiarazione di pubblica utilità. Nel primo caso (il cui

leading case si rinviene nella sentenza delle Sezioni Unite 26 febbraio 1983, n. 1464),

l’acquisto della proprietà conseguiva ad un’inversione della fattispecie civilistica

dell’accessione di cui agli artt. 935 ss. cod. civ., in considerazione della trasformazione

irreversibile del fondo. Secondo questa ricostruzione, la destinazione irreversibile del

suolo privato illegittimamente occupato comportava l’acquisto a titolo originario, da

parte dell’ente pubblico, della proprietà del suolo e la contestuale estinzione del diritto di

proprietà del privato. La successiva sentenza delle Sezioni Unite 10 giugno 1988, n.

3940, precisò poi la figura della <<occupazione acquisitiva>>, limitandola al caso in cui

si riscontrasse una valida dichiarazione di pubblica utilità che permetteva di far prevalere

l’interesse pubblico su quello privato.

L'<<occupazione usurpativa>>, invece, non accompagnata da dichiarazione di pubblica

utilità, ab initio o per effetto dell’intervenuto annullamento del relativo atto o per

scadenza dei relativi termini, in quanto tale non determinava dunque l’effetto acquisitivo

a favore della pubblica amministrazione.

8.3.- È questo, in sostanza, il contesto normativo in cui è stato inserito il citato art. 43,

comprensivo anche dei ricordati istituti di origine giurisprudenziale, i quali hanno nel

tempo disciplinato la materia. Nella redazione del testo unico il legislatore delegato era

tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi, contenuti nell’art. 7, comma 2,

della citata legge n. 50: la puntuale individuazione del testo vigente delle norme (lettera

b dell’art. 7 cit.); l’indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive

disposizioni (lettera c); il coordinamento <<formale>> del testo delle disposizioni

vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per

garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e

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semplificare il linguaggio normativo (lettera d).

La legge-delega imponeva, poi, l’indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo

unico, che restavano comunque in vigore (lettera e) e l’esplicita abrogazione di tutte le

rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolavano la materia oggetto di

delegificazione, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico

(lettera f). 8.4.- Occorre verificare, pertanto, se il legislatore delegato abbia osservato i

suindicati principi e criteri direttivi. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte, il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa si esplica attraverso un

confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli. Il primo riguarda le norme

che determinano l’oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo

conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e si individuano le ragioni e

le finalità poste a fondamento della legge di delegazione. Il secondo riguarda le norme

poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi

ed i criteri direttivi della delega (ex plurimis, sentenze n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, n.

54 del 2007, n. 280 del 2004, n. 199 del 2003).

Pertanto, da un lato, deve farsi riferimento alla ratio della delega; dall’altro, occorre

tenere conto della possibilità, insita nello strumento della delega, di introdurre norme che

siano un coerente sviluppo dei principi fissati dal legislatore delegato; dall’altro ancora,

sebbene rientri nella discrezionalità del legislatore delegato emanare norme che

rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte

espresse dal legislatore (sentenza n. 199 del 2003; ordinanza n. 213 del 2005), è

nondimeno necessario che detta discrezionalità sia esercitata nell’ambito dei limiti

stabiliti dai principi e criteri direttivi.

Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, qualora la delega abbia ad

oggetto, come nella specie, la revisione, il riordino ed il riassetto di norme preesistenti,

queste finalità giustificano un adeguamento della disciplina al nuovo quadro normativo

complessivo, conseguito dal sovrapporsi, nel tempo, di disposizioni emanate in vista di

situazioni ed assetti diversi. L’introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative

rispetto al sistema legislativo previgente è, tuttavia, ammissibile soltanto nel caso in cui

siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del

legislatore delegato (sentenza n. 170 del 2007 e n. 239 del 2003).

8.5.- Alla luce di questi principi, risulta chiara la fondatezza delle censure svolte dai

giudici rimettenti.

La legge-delega aveva conferito, sul punto, al legislatore delegato il potere di provvedere

soltanto ad un coordinamento <<formale>> relativo a disposizioni <<vigenti>>.

L’istituto previsto e disciplinato dalla norma impugnata, viceversa, è connotato da

numerosi aspetti di novità, rispetto sia alla disciplina espropriativa oggetto delle

disposizioni espressamente contemplate dalla legge-delega, sia agli istituti di matrice

prevalentemente giurisprudenziale.

In primo luogo, non è dato ravvisare nelle leggi indicate nel citato allegato I, alla legge

n. 59 del 1997, alcuna norma che potesse giustificare un intervento della pubblica

amministrazione, in via di sanatoria, sulle procedure ablatorie previste.

Inoltre, neppure può farsi riferimento al contesto degli orientamenti giurisprudenziali

sopra richiamati, in quanto più profili della cosiddetta <<acquisizione sanante>>, così

come disciplinata dalla norma censurata, eccedono con tutta evidenza dagli istituti della

occupazione appropriativa e della occupazione usurpativa, così come delineati da quegli

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orientamenti.

Il citato art. 43, infatti, ha anzitutto assimilato le due figure, introducendo la possibilità

per l’amministrazione e per chi utilizza il bene di chiedere al giudice amministrativo, in

ogni caso e senza limiti di tempo, la condanna al risarcimento in luogo della restituzione.

Peraltro, esso estende tale disciplina anche alle servitu, rispetto alle quali la

giurisprudenza aveva escluso l’applicabilità della cosiddetta occupazione appropriativa,

trattandosi di fattispecie non applicabile all’acquisto di un diritto reale in re aliena, in

quanto difetta la non emendabile trasformazione del suolo in una componente essenziale

dell’opera pubblica. Infine, la norma censurata differisce il prodursi dell’effetto traslativo

al momento dell’atto di acquisizione.

Si tratta di elementi di sicuro rilievo e qualificanti, i quali dimostrano che la norma in

esame non solo è marcatamente innovativa rispetto al contesto normativo positivo di cui

era consentito un mero riordino, ma neppure è coerente con quegli orientamenti di

giurisprudenza che, in via interpretativa, erano riusciti a porre un certo rimedio ad alcune

gravi patologie emerse nel corso dei procedimenti espropriativi. Siffatto carattere della

norma impugnata trova conferma significativa nella circostanza che, secondo la

giurisprudenza di legittimità, in materia di occupazione di urgenza, la sopravvenienza di

un provvedimento amministrativo non poteva avere un’efficacia sanante retroattiva,

determinata da scelte discrezionali dell’ente pubblico o dai suoi poteri autoritativi. Nel

regime risultante dalla norma impugnata, invece, si prevede un generalizzato potere di

sanatoria, attribuito alla stessa amministrazione che ha commesso l’illecito, a dispetto di

un giudicato che dispone il ristoro in forma specifica del diritto di proprietà violato. Il

legislatore delegato, in definitiva, non poteva innovare del tutto ed al di fuori di ogni

vincolo alla propria discrezionalità esplicitamente individuato dalla legge-delega. Questa

Corte ha in proposito affermato, infatti, che, per quanta ampiezza possa riconoscersi al

potere di riempimento del legislatore delegato, <<il libero apprezzamento>> del

medesimo <<non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli

antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su

delega>> (sentenze n. 340 del 2007 e n. 68 del 1991).

In contrario, non giova dedurre, come sostenuto dall’Avvocatura dello Stato, che il

legislatore delegato abbia inteso tenere conto delle censure mosse dalla giurisprudenza di

Strasburgo alla pratica delle espropriazioni <<indirette>>.

Indipendentemente sia da ogni considerazione relativa al fatto che ciò non era

contemplato nei principi e criteri direttivi di cui al più volte citato art. 7 della legge n. 50

del 1999, sia dal legittimo dubbio quanto alla idoneità della scelta realizzata con la

norma di garantire il rispetto dei principi della CEDU, che in questa sede non è possibile

sciogliere, quella prefigurata costituisce soltanto una delle molteplici soluzioni possibili.

Il legislatore avrebbe potuto conseguire tale obiettivo e disciplinare in modi diversi la

materia, ed anche espungere del tutto la possibilità di acquisto connesso esclusivamente

a fatti occupatori, garantendo la restituzione del bene al privato, in analogia con altri

ordinamenti europei. E neppure è mancato qualche rilievo in questo senso della Corte di

Strasburgo, la quale, infatti, sia pure incidentalmente, ha precisato che l’espropriazione

indiretta si pone in violazione del principio di legalità, perché non è in grado di

assicurare un sufficiente grado di certezza e permette all’amministrazione di utilizzare a

proprio vantaggio una situazione di fatto derivante da <<azioni illegali>>, e ciò sia

allorché essa costituisca conseguenza di un’interpretazione giurisprudenziale, sia allorché

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derivi da una legge – con espresso riferimento all’articolo 43 del t.u. qui censurato -, in

quanto tale forma di espropriazione non può comunque costituire un’alternativa ad

un’espropriazione adottata secondo <<buona e debita forma>> (Causa Sciarrotta ed altri

c. Italia – Terza Sezione – sentenza 12 gennaio 2006 – ricorso n. 14793/02).

Anche considerando la giurisprudenza di Strasburgo, pertanto, non è affatto sicuro che la

mera trasposizione in legge di un istituto, in astratto suscettibile di perpetuare le stesse

negative conseguenze dell’espropriazione indiretta, sia sufficiente di per sè a risolvere il

grave vulnus al principio di legalità.

Alla stregua dei rilievi svolti, va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’intero art. 43

del D.P.R. n. 327 del 2001, poiché la disciplina inerente all’acquisizione del diritto di

servitù, di cui al comma 6 bis, appare strettamente ed inscindibilmente connessa con gli

altri commi, sia per espresso rinvio alle norme fatte oggetto di censura, sia perché ne

presuppone l’applicazione e ne disciplina ulteriori sviluppi applicativi (cfr. sentenza n. 18

del 2009).

9.- La pronuncia di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 76 Cost., determina

l’assorbimento delle questioni poste con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 113 e 117,

primo comma, Cost.

Di red