L’atto che dà ragione ai proprietari dei terreni
N. 17998/2010 REG.SEN.
N. 02859/2010 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2859 del 2010, proposto da:
Maria Santagata, Antonio Santagata, Stefano Colella, Agnese
Barbato, Giuseppe Santagata, Maria Rosaria Santagata, Vincenzo Di
Domenico, Il Frutteto Soc. Coop. A R.L., rappresentati e difesi dagli
avv. Giuseppe Palma, Mariapia Pucci, con domicilio eletto presso
Giuseppe Palma in Napoli, viale Gramsci,10;
contro
Regione Campania; Comune di Gricignano di Aversa in Persona del
Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Castiello,
con domicilio eletto presso Tommaso Castiello in Napoli, via De
Pretis, 19; Consorzio A.S.I. di Caserta, rappresentato e difeso
dall’avv. Luigi M. D’Angiolella, con domicilio eletto presso Luigi
Maria D’Angiolella in Napoli, viale Gramsci N.16; Comune di
con domicilio eletto presso Luigi Maria D’Angiolella in Napoli, viale
Gramsci N.16;
Carinaro, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Maria D’Angiolella,
nei confronti di
Impre.Co Società Consortile A.R.L.;
per l’annullamento
ESECUZIONE GIUDICATO: PER L’OTTEMPERANZA ALLA
SENTENZA TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ. V N.6882/2002
CONFERMATA DAL CONSIGLIO DI STATO CON
DECISIONEN SEZ. IV N.1884/2008 NONCHE ALLA
SENTENZA TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ. V N.21083/2008
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gricignano di
Aversa in Persona del Sindaco P.T. e di Consorzio A.S.I. di Caserta e
di Comune di Carinaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2010 il
dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 14 maggio 2010 e depositato il 27
maggio successivo i ricorrenti adivano questo Tribunale in sede di
ottemperanza per l’esecuzione della decisione resa dal Tar Campania
n.6882/2002, confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato
con sentenza n.1884/08 e della decisione resa dal Tar Campania
n.21083/2008.
A tal proposito gli esponenti deducevano che, per effetto dei predetti
provvedimenti giurisdizionali, il consorzio A.S.I. di Caserta era stato
condannato alla restituzione dei suoli occupati ed al risarcimento dei
danni subiti dai ricorrenti a seguito dell’illegittima condotta tenuta
dall’amministrazione.
Chiedevano, tanto premesso, che anche previa nomina di un
Commissario ad acta questo Tribunale ordinasse alle autorità
soccombenti l’ottemperanza alle predette decisioni.
Si costituivano il comune di Carinaro, il comune di Gricignano
d’Aversa e il Consorzio ASI di Caserta contestando l’avversa pretesa
e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da
verbale, la causa veniva spedita in decisione.
DIRITTO
Il Tribunale ritiene fondata la pretesa della parte ricorrente.
Con le sentenze in epigrafe ricordate, infatti, alla parte soccombente
ed illo tempore in possesso del suolo, e cioè il Consorzio ASI di
Caserta era stato ordinato, ai sensi dell’art.35 del d. lgs.n.80/98, di
raggiungere un accordo per la definizione di una somma a titolo di
risarcimento del danno da essi subito per l’illegittima occupazione
del suolo in loro proprietà. Alcuna iniziativa risulta allo stato essere
in corso né in altro modo attivata dalle amministrazioni resistenti.
Non si rinvengono pervero, neppure dalle circostanze indicate nella
memoria di costituzione del Consorzio, ragioni giustificative rilevanti
in diritto, a sostegno di questa perdurante inerzia.
Per tali motivi il Tribunale ritiene di ordinare al Consorzio ASI di
Caserta, previa concertazione con le altre amministrazioni intimate,
che comunque rimangono solidalmente e patrimonialmente
responsabili insieme al predetto ente consortile, a provvedere, entro
60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, agli incombenti
dettati dal TAR nelle sentenze n.6882/02 e n.21083/2008 per come
sopra ricordati, anche in considerazione del fatto che i predetti oneri
non risultano per nulla incompatibili con le esigenze rappresentate
dal Consorzio nel corso del presente giudizio.
Il medesimo Consorzio è altresì espressamente avvertito che, in caso
di ulteriore inerzia, si provvederà alla nomina di un Commissario ad
acta che sin d’ora viene individuato nel Prefetto si Caserta p.t. con
facoltà di sub-delegare un proprio funzionario. Gli oneri economici
della procedura commissariale, laddove quest’ultima fosse attivata,
graveranno sulle intimate in solido fra loro.
Le circostanze indicate nella memoria di costituzione del Consorzio
giustificano tuttavia l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, e, per l’effetto, ordina alle amministrazioni
intimate di eseguire gli incombenti di cui in motivazione, entro 60
giorni dalla notifica della presente decisione.Avverte che, in caso di
ulteriore inerzia, provvederà alla nomina di un Commissario ad acta,
sin d’ora individuato nella persona del prefetto di Caserta p.t., con
facoltà di sub-delega e spese della procedura a carico delle
amministrazioni resistenti.
Compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9
settembre 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Vincenzo Cernese, Presidente FF
Gabriele Nunziata, Consigliere
Sergio Zeuli, Primo Referendario, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/10/2010
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
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(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO