L’atto che dà ragione ai proprietari dei terreni

N. 17998/2010 REG.SEN.

N. 02859/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2859 del 2010, proposto da:

Maria Santagata, Antonio Santagata, Stefano Colella, Agnese

Barbato, Giuseppe Santagata, Maria Rosaria Santagata, Vincenzo Di

Domenico, Il Frutteto Soc. Coop. A R.L., rappresentati e difesi dagli

avv. Giuseppe Palma, Mariapia Pucci, con domicilio eletto presso

Giuseppe Palma in Napoli, viale Gramsci,10;

contro

Regione Campania; Comune di Gricignano di Aversa in Persona del

Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Castiello,

con domicilio eletto presso Tommaso Castiello in Napoli, via De

Pretis, 19; Consorzio A.S.I. di Caserta, rappresentato e difeso

dall’avv. Luigi M. D’Angiolella, con domicilio eletto presso Luigi

Maria D’Angiolella in Napoli, viale Gramsci N.16; Comune di

 

con domicilio eletto presso Luigi Maria D’Angiolella in Napoli, viale

Gramsci N.16;

Carinaro, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Maria D’Angiolella,

nei confronti di

Impre.Co Società Consortile A.R.L.;

per l’annullamento

ESECUZIONE GIUDICATO: PER L’OTTEMPERANZA ALLA

SENTENZA TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ. V N.6882/2002

CONFERMATA DAL CONSIGLIO DI STATO CON

DECISIONEN SEZ. IV N.1884/2008 NONCHE ALLA

SENTENZA TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ. V N.21083/2008

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gricignano di

Aversa in Persona del Sindaco P.T. e di Consorzio A.S.I. di Caserta e

di Comune di Carinaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2010 il

dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 14 maggio 2010 e depositato il 27

maggio successivo i ricorrenti adivano questo Tribunale in sede di

ottemperanza per l’esecuzione della decisione resa dal Tar Campania

n.6882/2002, confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato

con sentenza n.1884/08 e della decisione resa dal Tar Campania

n.21083/2008.

A tal proposito gli esponenti deducevano che, per effetto dei predetti

provvedimenti giurisdizionali, il consorzio A.S.I. di Caserta era stato

condannato alla restituzione dei suoli occupati ed al risarcimento dei

danni subiti dai ricorrenti a seguito dell’illegittima condotta tenuta

dall’amministrazione.

Chiedevano, tanto premesso, che anche previa nomina di un

Commissario ad acta questo Tribunale ordinasse alle autorità

soccombenti l’ottemperanza alle predette decisioni.

Si costituivano il comune di Carinaro, il comune di Gricignano

d’Aversa e il Consorzio ASI di Caserta contestando l’avversa pretesa

e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da

verbale, la causa veniva spedita in decisione.

DIRITTO

Il Tribunale ritiene fondata la pretesa della parte ricorrente.

Con le sentenze in epigrafe ricordate, infatti, alla parte soccombente

ed illo tempore in possesso del suolo, e cioè il Consorzio ASI di

Caserta era stato ordinato, ai sensi dell’art.35 del d. lgs.n.80/98, di

raggiungere un accordo per la definizione di una somma a titolo di

risarcimento del danno da essi subito per l’illegittima occupazione

del suolo in loro proprietà. Alcuna iniziativa risulta allo stato essere

in corso né in altro modo attivata dalle amministrazioni resistenti.

Non si rinvengono pervero, neppure dalle circostanze indicate nella

memoria di costituzione del Consorzio, ragioni giustificative rilevanti

in diritto, a sostegno di questa perdurante inerzia.

Per tali motivi il Tribunale ritiene di ordinare al Consorzio ASI di

Caserta, previa concertazione con le altre amministrazioni intimate,

che comunque rimangono solidalmente e patrimonialmente

responsabili insieme al predetto ente consortile, a provvedere, entro

60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, agli incombenti

dettati dal TAR nelle sentenze n.6882/02 e n.21083/2008 per come

sopra ricordati, anche in considerazione del fatto che i predetti oneri

non risultano per nulla incompatibili con le esigenze rappresentate

dal Consorzio nel corso del presente giudizio.

Il medesimo Consorzio è altresì espressamente avvertito che, in caso

di ulteriore inerzia, si provvederà alla nomina di un Commissario ad

acta che sin d’ora viene individuato nel Prefetto si Caserta p.t. con

facoltà di sub-delegare un proprio funzionario. Gli oneri economici

della procedura commissariale, laddove quest’ultima fosse attivata,

graveranno sulle intimate in solido fra loro.

Le circostanze indicate nella memoria di costituzione del Consorzio

giustificano tuttavia l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, e, per l’effetto, ordina alle amministrazioni

intimate di eseguire gli incombenti di cui in motivazione, entro 60

giorni dalla notifica della presente decisione.Avverte che, in caso di

ulteriore inerzia, provvederà alla nomina di un Commissario ad acta,

sin d’ora individuato nella persona del prefetto di Caserta p.t., con

facoltà di sub-delega e spese della procedura a carico delle

amministrazioni resistenti.

Compensa le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità

amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9

settembre 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Vincenzo Cernese, Presidente FF

Gabriele Nunziata, Consigliere

Sergio Zeuli, Primo Referendario, Estensore

Da Assegnare Magistrato, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/10/2010

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

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(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO