Le astrusità burocratiche alle quali il Ministero della Pubblica istruzione ci ha abituati da tempo non finiscono mai di sorprenderci, unaltra chicca riguarda laccesso allinsegnamento nelle scuole di specializzazione. Gli aspiranti docenti laureati in scienze politiche, che vorrebbero candidarsi ad insegnare materie giuridiche ed economiche nelle Ssis (Scuole di specializzazione insegnamento secondario),
lo possono fare solo se si sono laureati entro lAnno Accademico 2000/2001, evidentemente quelli che hanno conseguito il titolo dopo sono ritenuti di serie b, o magari sono ritenuti portatori sani di peste bubbonica, chissà. Il loro corso di studi pur non cambiando nella sostanza, quadriennale era e tale resta, è stato adeguato ai nuovi ordinamenti con una serie di lauree specialistiche. Siamo di fronte ad un ennesimo caso di sadismo burocratico, ma la domande sono varie: Chi cè dietro a queste decisioni? Chi sono questi burocrati che hanno interesse a creare contenziosi così assurdi, e perché i sindacalisti non li mettono allindice? Quali sono gli interessi? In questi mesi abbiamo riscontrato che nel Ministero della Pubblica Istruzione, ci sono funzionari che non riconoscono titolo professionale quello di avvocato o di giornalista (questi sono solo degli esempi), il che è tutto dire. Sotto pubblichiamo la protesta dei presidi delle facoltà di scienze politiche, lavvio di un ennesimo contenzioso. (Salvatore Pizzo)
Nella foto sopra il ministro dell’Istruzione Giuseppe Fioroni
Cortese attenzione
Dott. Giuseppe Cosentino
Capo Dipartimento Istruzione
Ministero Pubblica Istruzione
Oggetto: requisiti per lammissione alle prove di accesso alle Scuole di Specializzazione per lInsegnamento Secondario (SSIS) in merito alla classe di concorso 19/A (Discipline giuridiche ed economiche) laureati Scienze Politiche rilievi e istanze
Gentile Dott. Cosentino,
nella mia qualità di Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Scienze Politiche, associazione non riconosciuta,
premesso:
– di aver ricevuto dallassemblea dellassociazione stessa mandato ad agire, in tutte le sedi competenti, per la tutela degli interessi che rientrano nella cura della Conferenza e tra questi linteresse al pieno riconoscimento dellofferta formativa delle facoltà di scienze politiche e il conseguente interesse dei laureati nelle facoltà di scienze politiche a vedere riconosciuto a tutti gli effetti il proprio titolo di studio e a non essere illegittimamente discriminati sul piano degli accessi occupazionali;
tanto premesso:
– porto alla Sua attenzione, perché vengano adottati in tempo utile tutti i provvedimenti di competenza, la situazione di grave e perdurante illegittimità relativa ai requisiti per lammissione alle prove di accesso alle Scuole di Specializzazione per lInsegnamento Secondario (SSIS) in merito alla classe di concorso 19/A (Discipline giuridiche ed economiche).
A tal proposito si osserva che:
– il D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 (successivamente integrato dal D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005) fissa nellallegato Tabella A per ciascuna classe di concorso i titoli di studio validi per lammissione alle suddette Scuole: in particolare distinguendo tra titoli di studio validi a tal fine e titoli di studio validi al medesimo fine «se conseguiti entro un determinato anno accademico» (art. 1, D.M. 39/1998);
– in precedenza, il D.M. n. 231 del 28 marzo 1997 aveva previsto che per la classe 19/A «sono depennate le lauree in scienze politiche»;
– successivamente, lo stesso D.M. 39/1998 precitato ha, chiaramente ed evidentemente in deroga al precedente, stabilito che per lammissione alla classe 19/A tra i «titoli di ammissione con validità temporale; titoli che hanno cambiato denominazione ovvero lauree soppresse» (di cui alla colonna 3 della Tabella A ad esso allegata), sono titoli validi le lauree in scienze politiche «purché conseguite entro lA.A. 2000/2001»;
– nessuna variazione è intervenuta riguardo al corso di studio (laurea quadriennale) in esito al quale vengono rilasciati i Diplomi di Laurea (DL) in Scienze Politiche (secondo il vecchio ordinamento), ancorché successivamente allA.A. 2000/2001;
– i Diplomi di Laurea in Scienze Politiche (laurea quadriennale) continuano, ad oggi, ad essere rilasciati agli studenti ancora iscritti ai relativi corsi;
– nel frattempo, a seguito della riforma degli ordinamenti didattici attuata con il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, è stata dichiarata la equiparazione dei Diplomi di Laurea, secondo il vecchio ordinamento, alle nuove classi delle Lauree Specialistiche (LS) e in particolare è stata dichiarata la equiparazione del Diploma di Laurea in Scienze Politiche (vecchio ordinamento) alle Lauree Specialistiche delle seguenti classi: CLS-60/S, 70/S, 71/S, 88/S, 99/S.
Tanto osservato, si ritiene che:
– in generale, lapposizione di una data (anno accademico) quale limite temporale alla validità legale di un titolo di studio ne contraddice la natura stessa;
– nel caso di specie, lapposizione di una tale data quale limite temporale alla validità legale del titolo di studio (Diploma di Laurea in Scienze Politiche), oltre che illegittima, risulta assolutamente immotivata, arbitraria e discriminante, in considerazione del fatto che trattasi dello stesso titolo conseguito in esito a uno stesso corso di studio (laurea quadriennale), senza possibilità alcuna di ravvisare una qualunque ragione formale e/o sostanziale di differenziazione tra diplomi di laurea in scienze politiche conseguiti anteriormente oppure successivamente allA.A. 2000/2001.
Tanto ritenuto, nel rispetto dei principi generali dellordinamento e per quanto nei poteri di spettanza di codesta Autorità ministeriale,
considerato che le lauree (vecchio ordinamento) in scienze politiche, dapprima depennate in forza del D.M. n. 231/1997, sono state successivamente ripristinate tra i titoli di ammissione alla classe di concorso 19/A, in forza del D.M. n. 38/1998;
si chiede che:
– tra i titoli di studio per lammissione alle prove di accesso alle SSIS siano incluse le lauree (vecchio ordinamento) in scienze politiche, senza la dizione «purché conseguite entro lA.A. 2000/2001», essendo tale apposizione di data quale limite temporale alla validità legale del titolo di studio in palese violazione del principio di uguaglianza e comunque priva di qualunque fondamento, in fatto e/o in diritto, attesa lidenticità assoluta dei corsi di studio (vecchio ordinamento) al compimento dei quali tale titolo viene rilasciato.
Inoltre, nel rispetto dei principi generali dellordinamento e per quanto nei poteri di spettanza di codesta Autorità ministeriale,
considerata lequiparazione dei diplomi di laurea in scienze politiche (vecchio ordinamento) alle lauree specialistiche degli ordinamenti riformati;
si chiede che:
– tra i titoli di studio per lammissione alle prove di accesso alle SSIS, in virtù della suddetta equiparazione, siano inclusi titoli delle seguenti Classi delle Lauree Specialistiche: 60/S, 70/S, 71/S, 88/S, 99/S.
Prof. Luigi Moccia