I revisori dei conti chiamati ad esaminare il bilancio delle scuole non devono entrare nel merito degli accordi, che in sede di contrattazione sindacale decentrata vengono stipulati tra dirigenti scolastici ed rsu. I sindacati FLC Cgil, Cisl scuola, Uil scuola e Snals-Confsal, hanno inviato una lettera a vari organi, per protestare contro il fatto che in alcune scuole i revisori dei conti entrano nel merito delluso dei fondi distituto.
La lettera è giunta al Capo Dipartimento per lIstruzione, Giuseppe Cosentino, al Capo Dipartimento per la Programmazione Ministeriale Bilancio, Risorse Umane, Informazione dello stesso ministero, Emanuele Barbieri, al Direttore Generale Direzione per il Personale Scolastico Luciano Chiappetta, al Direttore Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Maria Domenica Testa. Scrivono i sindacati: È stato segnalato da più parti che alcuni revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero dellEconomia,si rifiutano di procedere alla certificazione degli oneri dei costi dei contratti integrativi laddove si prevede lutilizzo nel fondo di istituto delle economie degli anni precedenti. A parere di questi revisori tale utilizzo, previsto in taluni contratti integrativi, sarebbe illegittimo in quanto non più richiamato esplicitamente dal Ccnl del 29 novembre 2007. Questo rilievo è invasivo dellautonomia delle parti negoziali ed è privo di qualsiasi fondamento giuridico continua la lettera – ciò alla luce delle considerazioni che seguono: il CCNL 2007 ha introdotto norme chiare e cristalline sul controllo dei revisori dei conti in materia di compatibilità dei costi della contrattazione integrativa. Questo controllo, da farsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione della pre-intesa, è strettamente limitato alla verifica sulla compatibilità dei costi e si attua ai sensi dell’art 48 D. Lgs 165/01 e cioè nel rispetto dei vincoli di bilancio. I revisori dei conti, quindi, non danno parere favorevole alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo, ma devono limitarsi a verificare solo se i costi contrattuali sono compatibili con le previsioni di spesa inserite nel Programma Annuale. Così prevedono le norme di legge e le norme contrattuali. Inoltre, lutilizzo dei fondi contrattuali (vedi C.M. 151/2007) sul Programma Annuale è vincolato perché attiene a spese giuridicamente definite dal contratto nazionale, come è per il salario accessorio del personale. E questa regola non può che valere anche per le relative economie. Infine, è bene ricordare che in base al regolamento sullautonomia scolastica richiamato anche dal D.M. 21/2007, luso e la destinazione dei finanziamenti sono una scelta autonoma delle singole istituzioni scolastiche. Ed esse possono ben decidere di utilizzare le somme del Contratto per progetti futuri avendo come unico vincolo quello dell’utilizzo a beneficio del personale e non quello temporale a base annua Conclude la lettera: I revisori dei conti non possono intervenire sullutilizzo dei fondi contrattuali perché il loro uso è giuridicamente definito dai contratti che li destina al salario accessorio del personale della scuola Lutilizzo delle economie, se non vincolate, è una decisione delle scuole che allocano autonomamente (art. 21, comma 5, legge 59/97) le risorse nel Programma Annuale che, lo ricordiamo, si approva anche con il parere contrario dei revisori.
Salvatore Pizzo