cisl_nuovo_simboloSempre più spesso, in nome di esigenze economico-organizzative definite a livello centrale, l’amministrazione scolastica viene indotta a ridurre, anche drasticamente, il numero di insegnanti di sostegno a disposizione degli studenti, anche con grave disabilità, con un chiaro e grave danno alle famiglie italiane. La Legge Finanziaria per il

2008, in particolare, è intervenuta modificando la precedente normativa ed eliminando le deroghe nell’assegnazione degli insegnanti di sostegno nei casi di alunni con disabilità particolarmente gravi.

È di appena due giorni fa, però, la decisione del TAR della Campania favorevole nel merito ad una domanda di adeguamento delle ore di insegnamento di sostegno per un minore affetto da disabilità grave, dopo che i genitori avevano deciso di rivolgersi all’Ufficio Handicap della Cisl di Napoli per adire le vie legali.

Il Tribunale Amministrativo ha, infatti, dichiarato il diritto del minore ad usufruire di un numero di ore di sostegno adeguato al suo stato di disabilità, riconoscendo tale diritto, “in teoria”, per tutti gli anni scolastici e demandandone, “in concreto”, la quantificazione in base al “meccanismo dinamico di ricognizione del fabbisogno e concreta determinazione del numero di ore spettanti” proprio dei Piani Educativi Individualizzati e che dovrà tenere conto, ha aggiunto il Giudice, “delle condizioni esistenti anche in relazione ad eventuali mutamenti nel tempo delle esigenze educative e di sostegno”.

Il TAR ha pertanto chiarito che: “La determinazione delle ore di sostegno adeguate alla patologia del disabile deve essere effettuata in sede di redazione del P.E.I.” e che “l’assegnazione del numero di ore di sostegno ai disabili” nel suo valore di diritto soggettivo correlato al diritto all’educazione e allo studio, “avviene tramite un iter amministrativo su base annua che si fonda sul riconoscimento delle esigenze concrete del disabile.”

“Si tratta di una sentenza – questa l’opinione del giuslavorista Cisl Domenico Carozza – saldamente ancorata all’art. 38 della Costituzione, che stabilisce il diritto all’istruzione e alla formazione professionale delle persone con disabilità, ampiamente ripreso ed articolato dalla Legge 104/1992, in quanto individua un equilibrio tra le esigenze di assistenza ai minori disabili gravi e quelle meramente economico-organizzative dell’Amministrazione scolastica”.

La pronuncia del TAR propone anche una corretta interpretazione della legislazione ordinaria laddove demanda all’equipe multidisciplinare di cui all’art.12 comma 5 della legge n.104/92 il fabbisogno delle ore di sostegno concretamente indispensabili allo studente minore affetto da grave disabilità.

“Il Piano Educativo Individualizzato non può essere snaturato e ridotto a fare da specchio alle esigenze di bilancio – conclude Carozza – . Esso è uno strumento che evidenzia le necessità di integrazione dello studente disabile, le risorse necessarie, fra cui – appunto – le ore di sostegno, e impone delle responsabilità. Ovviamente, se queste necessità sono condizionate da limiti di bilancio o da altri vincoli normativi, decade il principio stesso del diritto allo studio costituzionalmente garantito, ma questa sentenza aiuta a ristabilire le priorità nell’interesse delle famiglie e degli studenti italiani.”

Di red