
In applicazione di una legge regionale (la n. 1 del 2007), fermo restando il rispetto degli orari minimi assegnati alla sua attività, la titolare di una farmacia di Aversa aveva comunicato ulteriori orari di apertura che lei aveva deciso, ma questa “libertà” di azione non è andata giù all’Ordine dei Farmacisti che ha punito la donna con un mese di sospensione dalla professione, a questo si è aggiunto un conseguente provvedimento della Regione Campania che le ha fatto chiudere per un periodo di tempo l’attività. Anche l’Asl l’aveva diffidata invitandola a rispettare il turno di chiusura, ma quel provvedimento è stato già annullato a suo tempo al Tar, così come la Cassazione ha annullato la sospensione. L’interessata, C.P., ha agito anche per ottenere il risarcimento dei danni e dopo 10 anni dall’accaduto ha recuperato i mancati introiti. Nel procedimento davanti al Tar la donna è stata assistita dall’avvocato Mario Rosario Spasiano. Il giudice ha riconosciuto solo i danni da mancato guadagno per la chiusura della farmacia, ma non i danni morali derivanti dal discredito e dallo sviamento della clientela nonché l’asserito danno biologico per lo stress psico-fisico subito. La quinta sezione del Tar della Campania le ha riconosciuto una somma che supera di poco gli 11mila euro.