Sta tenendo banco in questi giorni il dibattito relativo alla querela presentata da un docente di una scuola pubblica nei confronti di un genitore che, stando alle cronache, qualificandosi come appartenente alle forze dell’ordine avrebbe espresso frasi minacciose nei confronti dell’insegnante. Siccome sarebbero arrivate le scuse da parte del genitore è stato richiesto di ritirare la querela, ma questo atto potrebbe non bastare ad estinguere le eventuali fattispecie penalmente perseguibili, che la Procura della Repubblica potrebbe lo stesso ravvisare. Inoltre va ricordato che essendo il docente un pubblico ufficiale, in tale qualità in certi casi ha l’obbligo di denuncia e non la facoltà di querelare, così disciplina l’Art. 361 del Codice Penale: Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria, o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. (…). Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa”.

E’ su questo ultimo punto che sorge l’equivoco, esistono reati procedibili d’ufficio e il ritiro della querela, come detto, potrebbe non bastare. Esempio è l’art. 341 bis del Codice Penale (Oltraggio a pubblico Ufficiale), anche se in questo caso una scappatoia c’è, per estinguere l’eventuale contestazione il presunto reo dovrebbe versare un risarcimento al docente e all’amministrazione di appartenenza. Così recita la statuizione:

“Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile. Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto

L’altra ipotesi penalmente perseguibile, procedibile d’ufficio, da tenere presente è quella prevista dall’art. 336 del Codice Penale (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), che così statuisce:

“Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa”.

Sovente capita che in alcuni contesti viene messo in dubbio il fatto che il docente sia un pubblico ufficiale, ecco come si è espressa in merito la Cassazione penale , sez. III, 11 febbraio 1992:

“La qualità di pubblico ufficiale deve essere attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi (…)”.

Salvatore Pizzo,
cronista di giudiziaria – Coordinatore Gilda Unams Provincia di Parma

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